Cessione contratto locazione. Responsabilità dei cedenti e dei cessionari.

In caso di cessioni plurime del contratto di locazione commerciale, a che titolo rispondono i vari cedenti e l’attuale conduttore?

Sentenza 20 aprile 2007, n. 9486




SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 20 aprile 2007, n. 9486

FATTO

Con scrittura privata del 10 aprile 1986 O. D. stipulò con L. P. un contratto di locazione di immobile adibito ad esercizio commerciale per la durata di sei anni. Contestualmente, la moglie del conduttore, R. C., si impegnava a garantirne l’obbligazione di pagamento del canone nella espressa qualità di fideiussore solidale.

Con raccomandata del 4 febbraio 1992 il P., nella qualità di legale rappresentante della società in nome collettivo "R. di P. L.", comunicò al D. di aver ceduto, ex articolo 36 della legge 392/1978, (il contratto di locazione e) l’esercizio commerciale a L. F., senza peraltro ottenere la liberazione dalla proprie obbligazioni, come esplicitato dal locatore con raccomandata di riscontro del successivo 29 febbraio 1992.

Il 18 aprile del 1994 il contratto di locazione verrà ancora ceduto dal F. a G. M., anche questa volta senza liberazione del subconcedente da parte del proprietario.

Proprietario che, a fronte del mancato pagamento dei canoni nel periodo 1 agosto 1994/31 marzo del 1995, in ragione della iniziale conduzione del P., dell’impegno fideiussorío della moglie C., delle successive cessioni del contratto di locazione (senza liberazione di alcuno dei cedenti) prima al F. e poi al M., intimò a ciascuno dei predetti soggetti sfratto per morosità (convalidato con ordinanza 19.7.1995), con contestuale richiesta di ingiunzione esecutiva per canoni interessi e spese.

A seguito di un nuovo ricorso per ingiunzione presentato dal D. il 3.9.1996, il Pretore di Maglie ordinò al P., alla C., al F. e al M. il pagamento in solido, in favore del ricorrente, della complessiva somma di circa 26 milioni di lire, a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati dall’ultimo conduttore dell’immobile.

Il P. e la C. proposero opposizione.

Premesse le successive cessioni di contratto dal P. in proprio alla R. s.a.s. (della quale il predetto era legale rappresentante), da tale società al F., e da quest’ultimo al M., gli opponenti dedussero:

1) la propria estraneità all’ultimo rapporto locativo, essendosi ormai estinto, a seguito delle successive cessioni, quello originario tra il D. e il P.;

2) l’inapplicabilità, nella specie, dell’articolo 36 comma II della legge 392/78, il cui ambito andava limitato ai rapporti tra l’ultimo cedente e l’ultimo cessionario;

3) l’estinzione della garanzia in capo al fideiussore C., ex articolo 1957 c.c.;

4) la violazione dell’articolo 1408 comma 3 c.c.;

5) il mancato rimborso di una trimestralità anticipata (di cui veniva, in via riconvenzionale, richiesto il pagamento);

6) l’interesse ad essere tenuti indenni dalla richiesta di pagamento da parte del F. e del M. – chiamati per l’effetto in causa a titolo di manleva e rivalsa – rispetto alla pretesa del locatore D..

Quest’ultimo, nel costituirsi, contestò in toto l’assunto degli opponenti, eccependo, da un canto, l’esistenza di un accertamento giudiziale (ormai definitivo) del rapporto locativo, dall’altro, la indiscutibile esistenza di un vincolo solidale di responsabilità fra cedenti e cessionari "intermedi" in caso di cessioni plurime di contratto (di azienda e) di locazione.

Previa autorizzazione del pretore, il D. estese la sua domanda alla R., prima cessionaria del contratto.

Questa, eccepita, in limine. l’inammissibilità della chiamata, ripropose, nel merito, le stesse difese dei due opponenti.

Si costituì in giudizio il F., deducendo la propria estraneità ai fatti di causa, per essere subentrato nelle proprie obbligazioni contrattuali il cessionario M., l’avvenuto compiersi della "prescrizione" della garanzia ex articolo 1957 c.c. rispetto alla domanda del D. e degli opponenti, l’applicabilità dell’articolo 1408 c.c..

Il tribunale di Lecce accolse l’opposizione del P. e della moglie (revocando per l’effetto l’impugnato decreto di ingiunzione), rigettò la domanda del D. nei confronti della R., rigettò altresì l’istanza di manleva degli opponenti nei confronti del F. e del M., respinse infine la domanda riconvenzionale proposta dai medesimi opponenti, P. e C., contro il locatore.

osservò il giudicante che l’articolo 36 della legge sull’equo canone nulla espressamente prevedeva, né per l’ipotesi di cessioni plurime, né sul punto della solidarietà passiva tra cessionari, ma il dato logico – letterale desumibile dalla norma consentiva di ritenere "cedente" soltanto l’ultimo dei soggetti rispetto al proprio avente causa, sicché la pretesa del locatore non poteva che rivolgersi all’ultimo dei cessionari e, in caso di inadempimento di quest’ultimo (attuale conduttore), al (solo) suo diretto cedente, la cui obbligazione assumeva caratteri di garanzia ex lege eventuale e sussidiaria, di natura chiaramente fideiussoria. Nella sequenza delle cessioni, pertanto, il primo conduttore/cedente doveva considerarsi liberato da ogni obbligazione, stante la inconfigurabilità, nel nostro ordinamento, di una responsabilità senza fonte. Né tale soluzione poteva pregiudicare concretamente il locatore, cui il legislatore aveva conferito il potere di opporsi alla cessione per gravi motivi.

Il tribunale escluse ancora che il giudicato formatosi sul provvedimento di convalida di sfratto per morosità potesse influenzare il giudizio di opposìzione al decreto ingiuntivo, specificando che, l’accoglimento dell’opposizione dei coniugi P. – C., conseguiva ipso facto il rigetto della domanda di garanzia proposta da questi ultimi nei confronti del F. e del M., mentre infondata per difetto di prova era risultata la domanda riconvenzionale spiegata dagli stessi opponenti nei confronti del D. per il recupero della trimestralità versata.

La corte di appello di Lecce, investita dell’impugnazione proposta dal D. in via principale, e dai coniugì P. in via incidentale, in rìforma della pronuncia resa in primo grado, accoglierà il gravame principale osservando, per quanto ancora rileva in sede dì giudizio di legittimità:

-che il provvedimento di convalida di sfratto ottenuto dal D., mai opposto, aveva natura dì sentenza costitutiva ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, rendendo incontestabile tra le parti del procedimento la pregressa esistenza del contratto di locazione, la qualità di locatore dell’intimante, quella di conduttore dell’intimato, la sussistenza di una causa di risoluzione del rapporto;

– che l’ambito del giudicato, tuttavia, ancorché affermativo della morosità, non precludeva al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni con ricorso per decreto ingiuntivo, né al conduttore di chiedere l’accertamento giudiziale dell’obbligo di pagamento e di contrastare, nel rapporto di dare/avere in relazione ai canoni, la misura di questi. Tale accertamento non poteva, peraltro, riguardare la qualità di conduttore ormai irrevocabilmente delibata, sicché, nella specie, l’estraneità al rapporto locativo in relazione al meccanismo delle plurime cessioni di contratto non poteva essere utilmente dedotto: díversamente opinando, la stessa pronuncia di condanna al rilascio, costítutiva dell’effetto risolutivo del contratto, ne sarebbe risultata illegittimamente vu
lnerata;

-che tale effetto giuridico, legittimamente predicabile con riferimento alla posizione del P., della R. e del F., non poteva efficacemente estendersi alla C. e al M.: non alla prima, avendo essa partecipato al procedimento di sfratto non quale conduttrice – cedente ma in veste di fideiussore del P. (come tale, non destinataria dal provvedimento di convalida); non al secondo, per non aver egli mai ricevuto notifica delle impugnazioni (principale e incidentale), alle quali, peraltro, le parti istanti avevano in seguito rinunciato;

-che, quanto alla questione relativa alla corresponsabilità solidale di tutti i cedenti il contratto di locazione, andava in limine rilevato come l’obbligazione di ciascuno di essi rispetto all’inadempimento del successivo cessionario non avesse punto natura fideiussoria, dovendosi riconoscere al locatore legittimazione all’azione diretta nei confronti del conduttore-cedente non liberato a prescindere dalla previa escussione del cessionario inadempiente e a prescindere dalla previa comunicazione al cedente dell’inadempimento del cessionario ex articolo 1408 comma 3 c.c., inapplicabile alla fattispecie della cessione della locazione;

– che, pertanto, l’obbligazione de qua aveva indiscusso carattere solidale, senza che la natura giuridica di tale obbligazione potesse ritenersi mutata in ipotesi di cessioni plurime, anche in tal caso sussistendo, per l’inadempimento dell’ultimo cessionario, la responsabilità solidale del primo conduttore e dei successivi soggetti divenuti diacronicamente parti del rapporto locativo;

– che, di converso, la natura pacificamente fideiussoria dell’ obbligazione della C. ne comportava la irresponsabilità per le dette obbligazioni ex contractu, attesa la mancata diligente proposizione, da parte del creditore, delle istanze di adempimento nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell’ obbligazione (con conseguente estinzione della fideiussione ex articolo 1957 c.c.).

Avverso tale pronuncia è proposto ricorso per cassazione, sostenuto da 6 motivi di doglianza, da L. P. e dalla s.n.c. R..

Resiste con controricorso O. D.. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Con il primo e il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione agli articoli 658 c.p.c. e 36 comma 3, della legge 392/78.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione logico -giuridica, sono fondatì, ma dal relativo accoglimento non può in alcun modo derivare (come auspicato dagli istanti) la cassazione della sentenza impugnata, dovendo questa Corte procedere soltanto alla correzione della relativa motivazione in parte qua.

Non erra, difatti, il ricorrente nel sostenere la non conformità a diritto della pronuncia della Corte leccese nella parte in cui ha ritenuto che l’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità pronunciata dal pretore di Maglie avrebbe reso incontestabile la qualità di conduttore non soltanto in capo al moroso M., ma anche con riferimento, in extensum, a tutti quei soggetti che, vera la ricostruzione dei fatti prospettata in quella sede dal medesimo locatore – intimante nell’atto introduttivo dello sfratto per morosità, erano soltanto precedenti conduttori.

E’ principio di diritto più volte affermato da questa corte regolatrice, difatti, quello secondo il quale il giudicato sostanziale di cui all’articolo 2909 c.c. – che, quale riflesso di quello formale ex articolo 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma soltanto Sezioni Unite ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale: Cassazione 15178/00), compresi gli accertamenti di fatto che rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico funzionale all’emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l’azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (soggetti, petitum, causa petendi).

Non è dunque a discorrere, nella attuale vicenda processuale, di giudicato né esplicito né implicito (la cui esistenza 6 legittimamente predicabile tutte le volte che la questione decisa – nella specie, la convalida dello sfratto intimato per morosità all’ultimo conduttore – si ponga in rapporto non soltanto causale, ma di vera e propria dipendenza logico-giuridica indissolubile: Cassazione 1532/2000; 5241/1999; 12905/1997; 5222/1996, con quella che si vorrebbe tacitamente risolta – nella specie, l’accertamento dell’obbligo degli ex conduttori di garantire l’inadempimento dell’ultimo conduttore, giusta la prospettazione dello stesso locatore/intimante – che la corte salentina inopinatamente trasforma nell’avvenuto accertamento della -inesistente qualità di conduttore anche in capo agli ex conduttori cedenti).

Nella specie, è innegabile che l’accertamento che si vorrebbe implicitamente delibato in via definitiva in sede pretorile (e cioè, ripetesi, la pretesa qualità di conduttore in capo a soggetti diversi dall’ultimo conduttore/cessionario moroso), oltre che insussistente in punto di diritto, non integra comunque gli estremi della "questione pregiudiziale", né in senso logico né in senso tecnico rispetto a quella esplicitamente decisa (id est lo sfratto), assumendo di converso carattere del tutto "neutro" rispetto alla pronuncia di convalida, al cui fine il pretore ebbe in realtà ad accertare soltanto la qualità di attuale conduttore inadempiente in capo al M. (oltre che, naturalmente, l’esistenza della locazione, la configurabilità di una causa di risoluzione del contratto, la qualità di locatore in capo all’intimante).

Va pertanto esclusa, siccome non costituente oggetto della decisione del pretore (oltre che errata in diritto) la circostanza della accertata qualità di conduttori in capo a tutti i soggetti risultati, nel tempo, parti del negozio di cessione diverse dall’ultimo cessionario/conduttore, cosi dovendo ritenersi corretta, in parte qua, la motivazione della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo, si duole il ricorrente della violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 della legge 392/78.

Egli afferma, in sintesi, che, in tema dì cessioni plurime del contratto di locazione, e in presenza dì una dichiarazione di non liberazione da parte del locatore, il primo cessionario, che divenga a sua volta cedente, cessa di essere obbligato all’adempimento in via principale quale conduttore. e assume soltanto l’obbligazione di garanzia prevista dalla legge. Cosi che l’originario cedente, essendosi estinta l’obbligazione principale del proprio cessionario (divenuto a sua volta cedente e perciò a sua volta obbligato di garanzia ex lege), non potrà che essere liberato anche dalla propria obbligazione di garanzia, in applicazione del principio generale secondo il quale accessorium sequitur principale: egli potrà rispondere come fideiussore ex lege del proprio cessionario soltanto se (e fino a che) permanga l’obbligazione principale di adempimento in capo a quest’ultímo (fínché, cioè, questi rivesta attualmente la qualità dì conduttore) , mentre il detto conduttore, nell’avviare nuovamente il meccanismo della cessione, subentra egli stesso (egli soltanto) nella stessa posi
zione di garante ex lege. L’architettura dell’istituto disciplinato dal legislatore con l’articolo 36 della legge 392/78 si strutturerebbe, pertanto, sempre e soltanto secondo un rapporto trilatero (e mai dunque plurilaterale) , quello, cioè, tra il locatore, l’attuale conduttore, e il suo garante, id est il suo cessionario diretto, senza che sia in alcun modo ipotìzzabile l’estensione di tale obbligazione di garanzia ad altri soggetti (perché, diversamente opinando – conclude il ricorrente – si creerebbe un vero e proprio "esercito di garanti del garante del conduttore"), salva lesione – diversamente opinando – del principio costituzionale di uguaglianza e di quello del diritto di difesa (essendo il primo cedente in concreto privato, a differenza del locatore, dello strumento della opposizione per gravi motivi alle successive cessioni, con conseguente introduzione di un principio di sua responsabilità senza sua colpa).

Con il quarto motivo, lamenta ancora il ricorrente il vizio di omessa motivazíone Sezioni Unite un punto decisivo della causa rappresentato dalla invocata applicazione dell’articolo 1408 comma 3 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1957 c.c.

Egli si duole, da un canto, della mancata applicazione, da parte del giudice di merito, del disposto dell’articolo 1408 comma 3 c.c. (che obbliga il contraente ceduto a dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario entro 15 giorni dall’inadempimento stesso, mentre, nella specie, tale notizia era stata comunicata ai ricorrenti a distanza di ben 7 mesi) ; dall’altro, della mancata ríconduzione della vicenda relativa all’obbligazione del conduttore cedente entro lo schema della fideiussione ex lege, di talché la mancata proposizione e l’omessa diligente prosecuzione dell’istanza di adempimento nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale di sei mesi avrebbe dovuto comportare ipso facto l’estinzione della fideiussione medesima.

Con il quinto motivo, i ricorrenti contestano ancora una presunta violazione e falsa applicazione degli articoli 1298 1 e II comma c.c., ritenendo illegittimo il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti dell’ultimo conduttore, poiché – si sostiene -l’obbligazione dei precedenti conduttori -cedenti, qualora esistente, non sarebbe comunque di natura solidale e pertanto non ripartibile in parti uguali al suo interno.

I motivi meritano esame congiunto, attesane la loro intrinseca connessione.

Essi sono infondati, benché suggestivamente e approfonditamente argomentati in punto di diritto.

Non ignora il ricorrente (e puntualmente ne dà atto nella memoria difensiva) che, successivamente alla presentazione del ricorso, questa stessa sezione ha avuto modo di pronunciarsi in ordine ad analoga fattispecie, affermando, tra l’altro, il principio della natura solidale della responsabilità di tutti i cedenti (l’azienda e) il contratto di locazione e ricostruendo i successivi rapporti tra cedenti e cessionari in termini di "successione cumulativa" (Cassazione Sezione 3, 1.6.2004, n. 10485).

A tale indirizzo questo collegio intende dare continuità, sia pur con le precisazioni che seguono.

Con la sentenza dianzì citata, questa Corte aveva affermato, da un canto, che, in tema di cessione del contratto di locazione e di contestuale cessione dell’azienda ai sensi dell’articolo 36 della legge 392/73 (che, come è noto, prescinde dalla necessità del consenso del locatore), il conduttore cedente – che non sia stato liberato dal locatore ceduto – e il cessionario rispondono solidalmente e non sussidiariamente dei rispettivi inadempimenti; dall’altro, che l’obbligazione di garanzia del cedente (il cui fondamento andrebbe ravvisato nel potere esclusivo di scelta del cessionario da parte del cedente stesso e nella speculare esigenza di tenere il locatore – che resta del tutto estraneo a tale vicenda contrattuale – indenne dalle negative conseguenze che possano in ipotesi derivargliene) persiste anche nelle ipotesi –di cd cessioni intermedie, e cioè qualora, alla prima cessione, altre ne seguano ad opera dei successivi cessionari, con la conseguenza che l’originario conduttore (e primo cedente) rimane obbligato in solido con l’ultimo cessionario per le obbligazioni di costui, essendo tenuto a rispondere del meccanismo dei subingressi "automatici" da lui in origine attivato e che il locatore non può, salvo eccezioni, evitare (in tali sensi, cfr. anche Cassazione 17201/02; Cassazione 894/86; Cassazione 2435/89).

Non si pone, in questa sede – diversamente che nella fattispecie affrontata e risolta dalla sentenza del 2004 – la questione se anche il cessionario conduttore sia responsabile nei confronti del locatore ceduto delle obbligazioni ancora gravanti sul conduttore cedente e da questi non adempiute. E’ con riguardo a tale problematica, peraltro, che la sentenza in parola ha inteso ricostruire le vicende di cessione che qui occupano in termini di "successione cumulativa", fenomeno funzionale ad indicare la permanenza dell’obbligo originario (e, quindi, secondo quel collegio, l’identità stessa dell’obbligo di cui sono chiamati a rispondere) del vecchio e nuovo debitore.

I ricorrenti contestano, come si è avuto modo di esporre poc’anzi, sia la esistenza stessa di un vincolo solidale di responsabilità tra cessionari intermedi, sia la natura solidale di tale eventuale responsabilità, sia la natura solidale del vincolo tra ultimo cessíonario e suo diretto cedente (tanto che si invoca, nella specie, l’applicazione dell’articolo 1408 comma 3 c.c., che sancisce l’obbligo di comunicazione dell’inadempimento del cessionario in capo al cedente entro 15 giorni dall’inadempimento stesso), chiedendo altresì che questo giudice di legittimità, ritenuta la natura fideiussoria ex lege dell’obbligazione di garanzia dei singoli cedenti, ne dichiari conseguente la estinzione ai sensi dell’articolo 1957 c.c..

Ciascuno dei temi così proposti nel ricorso merita una approfondita disamina, non soccorrendo, all’uopo, lo scarno dato legislativo.

a) La natura giuridica del vincolo di corresponsabilità, tra cedente e cessionario.

In limine, non può non rammentarsi come tale questione sia stata più volte affrontata in dottrina, pur se con riferimento alla più ampia tematica della cessione del contratto disciplinata in via generale dagli articoli 1406 e ss del codice civile, essendosi da più parti opinato che, nei rapporti tra cedente e cessionario, non di obbligazione solidale sia lecito discorrere, quanto piuttosto di responsabilità sussidiaria o subordinata, con la conseguenza che il creditore ceduto avrebbe l’onere di chiedere l’adempimento al cessionario prima di rivolgersi al cedente.

Questo collegio, diversamente da quanto ritenuto con la sentenza 10485/04, è dell’avviso che tale ricostruzione dei rapporti tra coobbligati debba ritenersi fondata anche con riferimento alla peculiare fattispecie di cessione di cui all’articolo 36 legge 392/78, sia pure sotto il limitato aspetto dell’esistenza di un mero beneficium ordinis (che pure risulta a tutt’oggi costantemente escluso dalla giurisprudenza di questa Corte: Cassazione Sezioni Unite 5572/79 e Cassazione 2517/95). Negare, invero, l’esistenza di tale forma sussidiaria di responsabilìtà (sussidiarietà, si badi, l’attenuata", potendo legittimamente discorrersi, nella specie, non già di beneficium excussionis, bensì del ben più limitato benefícium ordinis, contemplato anch
e dall’articolo 1268 c.c.), con riguardo alla posizione dell’ultimo cessionario/conduttore rispetto al suo diretto cedente, difatti (impregiudicata restando, al momento, la questione della natura del vincolo cumulativo che lega tutti i precedenti cessionari intermedi) significherebbe ignorare apertamente lo stesso disposto di legge di cui al menzionato articolo 36, ove testualmente si dispone che "il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte".

E’ indiscutibile, dunque, che la stessa norma di legge subordini la facoltà di agire del locatore nei confronti del cedente non liberato all’inadempimento dell’attuale conduttore/cessionario, introducendo un meccanismo legale secono il quale, richiesto il pagamento del canone a quest’ultimo, e verficatone l’inadempimento (che è, come noto, cosa altra rispetto ad un semplice ritardo), viene ad attivarsi il circuito della corresponsabilità sussidiaria (intesa, va ribadito, in termini di mero beneficium ordinis) del cedente.

Il collegio non ignora che, non immotivatamente, la più attenta dottrina ha evidenziato come la disciplina codicistica preveda, all’articolo 1408 c.c., l’automatica liberazione del cedente, subordinando ad un’espressa dichiarazione del ceduto l’opposta vicenda della mancata liberazione (e prevedendo, in tale ultimo caso, la possibilità per il ceduto di agire contro il cedente, "qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte"), mentre, in tema di cessione della locazione ex articolo 36, si dispone, simmetricamente, che "il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte", sottolineandosi come tale clausola "di chiusura", pur apparendo del tutto simile a quella di cui all’articolo 1408 c.c., renderebbe comunque meno convincente la soluzione della sussidiarietà nel caso della cessione del contratto di locazione. E ciò perché, si osserva, in primo luogo, questa cessione avviene senza il consenso del ceduto (che non ha quindi modo di operare alcuna valutazione del patrimonio e della solvibilità del cessionario), dovendosi in secondo luogo adeguatamente considerare la circostanza che, nella specie, i conduttori sono imprese, sovente sotto forma societaria, mentre il locatore spesso è un privato che ridotta solvibilità (società con capitale minimo e nessun patrimonio concreto), ne risulterebbe ulteriore aggravio della posizione del ceduto e una ingiustificata introduzione di un ulteriore squilibrio contrattuale.

Tali osservazioni, pur dotate di indiscutibile pregio, non paiono peraltro insuperabili.

La stessa dottrina che discorre di solidarietà tra coobbligati ha ritenuto di individuare un ipotetico appiglio normativo nella lettura comparata della fattispecie disciplinata attualmente dall’articolo 36 legge 392/78 e di quella precedentemente prevista dall’articolo 5 della legge 19/1963, norma che, al secondo comma, prevedeva testualmente "il conduttore cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell’azienda, per il pagamento del fitto e per l’osservanza di tutte le condizioni del contratto". E’ peraltro convincimento di questo collegio che proprio tale dato ermeneutica, di tipo storico-comparatistico, sia in realtà idoneo a provare, piuttosto, la tesi opposta, secondo cui, a differenza che in passato, il legislatore del 1978 mostra consapevolmente di escludere l’istituto della solidarietà "pura", così che di sola responsabilità sussidiaria sia oggi lecito discorrere. E ciò sia per la (sicuramente significativa) mancata riproduzione dell’esplicito lemma sulla solidarietà nell’attuale testo dell’articolo 36 (la cui evidente omogeneità morfologica con l’articolo 1408 c.c. ín parte qua depone piuttosto nel senso di una c a e ponderata scelta normativa in favore della sussidiarietà) sia perché le (pur legittime) argomentazioni svolte in favore della solidarietà paiono improntate piuttosto ad un’analìsi funzionale (se non di analisi economica del diritto) della fattispecie, sorvolando sia sul dato letterale della norma (che subordina esplicitamente all’inadempimento del cessionario l’azionabilità della pretesa verso il cedente), sia Sezioni Unite quello strutturale della fattispecie, modellata pur sempre sul più generale archetipo della cessione del contratto, che postula, a sua volta, l’inadempimento del cessionario alle obbligazioni assunte per poter agire contro il cedente (articolo 1408 comma 2 c.c.).

Diversamente opinando, e ricostruendo la responsabilità tra cedente e cessionario in termini di solidarietà pura, nulla impedirebbe allora al locatore (per ragioni anche soltanto di maggior "comodità logistica") di pretendere, illico et ímmedíate, al semplice spirare del termine stabilito per il pagamento del canone, l’adempimento diretto da parte del cedente, senza aver prima verificato l’inadempimento del cessionario (senza aver cioè verificato che di vero e proprio ìnadempimento, e non di semplice ritardo, si tratti), tale essendo, appunto, il meccanismo della solidarietà tout court. Soluzione, questa, evidentemente impredìcabile, alla luce dell’inequivoco dettato legislativo.

Deve pertanto affermarsi, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza del 2004, che tra il cedente e il cessionario/attuale conduttore dell’immobile locato esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata, peraltro, dal semplice beneficium ordinis, che consente al locatore di rivolgersi al cedente solo dopo essersi consumato l’inadempimento del conduttore. La. preventiva richiesta di adempimento – pur nella modalità semplice della messa in mora – legittima, essa soltanto, la successiva domanda giudiziale nei confronti del cedente.

L’accoglimento del motivo dì ricorso nella parte in cui invocava una declaratoria dì esclusione di qualsiasi forma di corresponsabilità solidale tra condebitori "finali", peraltro, non può in alcun modo condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

E difatti erronea, in punto di diritto, l’ulteriore affermazione del ricorrente, secondo la quale "il D., locatore ceduto, avrebbe dovuto dare notizia dell’inadempimento del cessionario ai cedenti entro 15 giorni, anziché dopo 7 mesi". L’obbligo di comunicazione al cedente dell’inadempimento del cessionario entro un termine stabilito è previsto, difatti, per l’istituto generale della cessione del contratto, ma non anche per la cessione della locazione ex articolo 36 della legge 392/78. E, trattandosi di un onere gravante sul contraente "debole" della vicenda trilatera (come meglío di avrà modo di specificare di qui a breve), non è lecito invocarne l’applicazione nemmeno in via analogica in favore del cedente. Sicché, nella specie, essendosi verificato il "fatto storico" dell’inadempimento del cessíonario, essendone stata data rituale comunicazione al primo cedente (è lo stesso ricorrente ad ammettere che ciò accadde "dopo sette mesi"), non essendo stato i
n alcun modo contestata la circostanza dell’avere il locatore concretamente chiesto l’adempimentoo al cessionarío, la sentenza impugnata appare, nella parte dísposítiva, del tutto conforme a diritto.

2) La esistenza del vincolo di corresponsabilita, tra ì cedentí "intermedi"

Dando continuità all’orientamento espresso, da ultímo, con la già ricordata sentenza 19485/04, e diversamente da quanto opinato dal ricorrente, questo collegio ritiene che tutti i cessionari intermedi debbano esser chiamati a rispondere nei confronti del locatore, a prescindere dal numero delle cessioni e a prescindere dal loro rapporto "diretto" di garanzia con il cessíonarío.

Tale principio, che non trova ulteriori specificazíoní nella sentenza dianzi citata, va qui approfonditamente argomentato, alla luce delle osservazioni critiche mosse dal ricorrente (di cui è sintesi l’esposizione dei motivi 3 e 4 che precede), tanto con riferimento ai rapporti tra la disciplina generale della cessione del contratto e quella speciale della cessione del contratto di locazione e di azienda, quanto sul versante della esatta índividuazione della fonte e della natura dell’ obbligazione di garanzia dei cedenti "intermedì".

Pare opportuno, ai fini che qui ci occupano, prendere nuovamente le mosse dal dato normativo di cui all’articolo 1406 ss c.c. e 36 legge equo canone (il quale, sin da una prima e superficiale lettura, si caratterizza per la rilevanza affatto speculare riservata al consenso del contraente ceduto rispetto all’istituto generale della cessione del contratto).

In dottrina è quasi unanime il riconoscimento del carattere innovativo dell’opzione compiuta dal legislatore nel 1942, quando si decise (al fine di cristallizzare entro una precisa cornice normativa positiva alcuní usi commerciali all’epoca ampiamente diffusi) di dettare specifiche regole in tema di cessione del contratto, configurandola come istituto autonomo e cosi superandone (almeno formalmente) la antica concezione cd. "atomistica" che aveva accompagnato la nascita dell’istituto della vertragsubernahme sulle orme della dottrina germanica che, sin dai primi anni del 1900, discorrerà quasi unanimemente di Zerlegungskostruktion (benché anche la prima formulazione della teoria unitaria sia dovuta ad una autore tedesco del medesimo periodo), ricostruendo la fattispecie come una contestuale vicenda di cessione di crediti e accollo di debiti.

Il contrasto dottrínario tra l’opinione che vede il consenso del ceduto come vero e proprio elemento essenziale di un contratto – che verrebbe cosi ad assumere struttura trilatera -, e quella di chi ricostruisce tale consenso in termini di coelemento di efficacia della fattispecie vede oggi prevalere la prima soluzione, cui anche la dominante giurisprudenza di questa corte ha dato adesione (adesione che qui va con convinzione riaffermata), sicché appare senz’altro predicabile il principio secondo cui la cessione del contratto disciplinata in via generale dal codice civile non si perfezìona se non in presenza del consenso del contraente ceduto (dovendosi intendere, ovviamente, per "cessione" il subingresso del cessionario nella situazione attiva e passiva del ceduto, e, dunque, nel rapporto contrattuale scaturente dall’originario negozio di cessione, negozio che, in quanto fatto storico non riproducibile, non è suscettibile di trasferimento o cessione).

Affatto diversa, in parte qua, si palesa la disciplina prevista dall’articolo 36 della legge 392/78. Alla. sola condizione che, insieme al contratto di locazione, sia ceduta anche l’azienda, la cessione deve ritenersi ipso facto perfezionata con la semplice comunicazione al locatore ceduto. Né vale, in contrario, obbiettare che a quest’ultimo è riconosciuta pur sempre la facoltà di "opporsi alla cessione", poiché, pur prescindendo dalla circostanza per cui tale opposizione è condizionata all’esistenza di "gravi motivi", deve ritenersi, in consonanza con la più attenta dottrina, che l’opposizione del contraente ceduto, ove riconosciuta fondata in sede giudiziaria, sia comunque vicenda successiva ed estranea alla morfologia del negozio originario, funzionale soltanto alla elisione ex post dell’effetto negoziale già prodottosi con l’accordo cedente – cessionario (condizionato, quanto alla opponibilità al ceduto, al solo invio della prescritta comunicazione).

La prima, rilevante differenza tra i due istituti è dunque quella per cui la cessione del contratto di locazione non contempla tra i propri elementi costitutivi il consenso del ceduto, mentre l’eventuale dissenso fondato su gravi motivi è vicenda successiva ed estranea al negozio, funzionale alla sospensione temporanea degli effetti della cessione e – in caso di accertamento giurisdìzìonale o di riconoscimento spontaneo da parte del cedente della fondatezza dell’opposizione -al venir meno degli effetti della medesima cessione (ed eventualmente alla risoluzione del rapporto di locazione).

Tale, diversa tipologia negoziale (appartenente alla categoria sovente indicata in dottrina come "cessíone atipíca" o "cessione impropria"), è dunque, sul piano morfologìco, legittimamente sottratta alla discíplina codicistica, cui è lecito, pertanto, ricorrere soltanto in via di integrazione analogica, atteso che il consenso del ceduto alla cessione é (come ancora rilevato opportunamente in dottrina) canone operativo funzionale alla tutela delle sue ragioni, ma non anche necessità, naturalistica o logica, indefettibile della fattìspecie, legittimamente derogabile in parte qua sol che, per altra via, il legislatore speciale tuteli soddisfacentemente le ragioni della parte contrattuale "debole". (Non si spiegherebbe altrimenti come lo stesso legislatore del 1942 abbia, proprio con riferimento alla fattispecie della cessione di azienda, imposto regole operative assolutamente speculari rispetto a quelle generali precedentemente dettate in tema di cessione del contratto, elidendo tout court, anche per tale fattispecie, la necessità del consenso del contraente ceduto)

Configurata la cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione dell’azìenda in termini di cessione ex lege, la diversità di disciplina della posizione (e del consenso) del ceduto deve pertanto trovare fondamento logico, prima ancora che giuridico, in un peculiare rassemblement dei contrapposti interessi che il legislatore ha inteso realizzare con la norma speciale, onde assicurare il più equo bilanciamento delle posizioni di ciascuno dei contraenti (il collegio non ignora che la riconducibilìtà della cessione in esame tra le cessioni ex lege è stata contestata da parte della dottrina, ma correttamente e condivisibilmente riaffermata da chi, alla stregua di una lettura combìnata dell’articolo 36 legge 392/78 e dell’articolo 2558 c.c. – indubbia ipotesi, quest’ultima, di cessione legale -ha ritenuto legittima l’affermazione per cui l’articolo 36 altro non è se non una disciplina speciale dettata in tema di cessione dei contratti aziendali, configurandosì, per l’effetto, come "sottospecie" dell’articolo 2558 c.c.: pur non essendovi nesso necessario e automatico tra cessione dell’azienda e cessìone del contratto di locazione, i due negozi si inseriscono pur sempre in una operazione economica unitaria, nella quale la relazione tra essi è la medesima che lega il generale al particolare).

Si può dunque non infondatamente affermare (in consonanza co
n una recente e attenta dottrina) che il legislatore, con l’articolo 36 legge 392/78, ha inteso coordinare la disciplina della cessione di azienda con la disciplina speciale delle locazioni ad uso diverso (risolvendo così, tra l’altro, il problema dell’applìcabilìtà dell’articolo 1594 c.c.), allo scopo di contemperare la tutela del locatore ceduto con la conservazione del valore economo del complesso aziendale e con la sua (quanto più ampia possibile) commerciabilità.

E’ questa, dunque, la ratio della scelta legislatìva per cui il consenso del locatore ceduto è espunto dalla tavola degli elementi costitutivi della cessione, né rientra nel novero dei coelementi di efficacia del tessuto negoziale. Una diversa opzione normativa avrebbe, difatti (con ciò condividendosi ancora con quanto rilevato in dottrina) incentivato comportamentì opportunìstici del locatore, addirittura inducendolo, autorìzzatovi ex lege, a subordinare il proprio consenso alla corresponsione di un ulteriore quanto indebito compenso, così gravando di costi addizionali quanto impropri le cessioní d, azienda, e disincentivando, poco lodevolmente, le relative operazioni economiche.

Tali essendo, in linea generale, i rapporti tra la fattíspecie disciplinata nel codice e la cessione ex articolo 36 legge 392/78, può già scorgersi, in nuce, il primo giuridico fondamento alla soluzione che vede tutti i cessìonarì intermedi coobbligati (in solido tra loro, come di qui a breve meglio si specificherà) nei confronti del locatore.

Già con la sentenza del 2004 questa Corte aveva ipotizzato la configurabilità di una fattispecie di "successione cumulativa", vicenda obbligatoria che, nonostante l’apparente ossimoro terminologico, sta ad indicare il fenomeno, tipico di tutte le successioni a titolo particolare nel debito, dell’aggiungersi di un nuovo debitore al precedente (anche se tale rícostruzíone dell’effetto di cessione sembrerebbe inconsapevolmente ríecheggiare l’antica Zerlegungstheorie, atteso l’esplicito riferimento al momento dell’accollo di debito da parte del cessionario).

E’ innegabile come l’accoglimento del principio della responsabilità plurima tra cedenti risulti patentemente favorevole al locatore, che vede raddoppiare (o triplicare, o più, nel caso di cessioni plurìme) il numero dei soggetti nei cui confronti agire per tutte le obbligazioni scaturite dal rapporto locativo. Non manca di osservare il ricorrente, ìn proposito, come considerevolmente pregiudicata risulti invece la posizione del cedente, cui verrebbe riservata una condizione di corresponsabilità pur quando il susseguirsi delle cessioni lo colloca ìn una posizione di ormai acquisìta estraneità rispetto al rapporto locativo, così creandosi (del tutto arbitrariamente, secondo il ricorrente) una sorta di plotone dì debitori solidali, "garanti dei garanti" del locatore, il quale è conseguentemente legittimato ad agire indifferentemente nei confronti di ciascuno di essi.

Lo stesso ricorrente riconosce, peraltro, che, ancor prima della più volte citata sentenza del 2004, ìl princìpio della responsabilità del cedente anche per le obbligazioni dei soggetti subentrati al primo cessionario risultava, nella giurisprudenza dì questa Corte, sostanzialmente incontrastato (registrandosi, di converso, forti dissensi in parte della dottrina), benché legge, anche nel caso di più cessioni successive il conduttore originario e primo cedente è tenuto, con l’ultimo cessionario, all’adempimento delle obbligazioni di costui". Per l’applicazione del medesimo principio sotto il vigore dell’articolo 36 legge 392 del 1978, Cassazione 17201/2002. Del problema delle cessíoní multiple la giurisprudenza di questa corte ha avuto modo di occuparsi, peraltro, solo in tema di cessione della locazione, e non anche con riferimento ad ipotesi di cessioni "tipiche" ovvero di azienda in generale, cui pure il fenomeno della cessione della locazione ad uso diverso da quello abitativo si collega funzionalmente e inscindibilmente).

La tesi contraria alla responsabilità "cumulativa" dei subcedenti, oggi propugnata dal ricorrente, contesta la legittimità di un meccanismo moltiplicatorio di responsabilità che vedrebbe l’originario conduttore chiamato a rispondere, anche distanza di molto tempo dalla cessione, dell’inadempìmento di un soggetto a lui del tutto estraneo (sul piano naturalistico non meno che giuridico), la cui affidabilità economica egli non è mai stato in condizioni di valutare. Sul piano giuridico (e dell’analisi economica del diritto) dunque, più corretto sarebbe ritenere ciascun cedente responsabile per l’inadempímento del solo cessíonario diretto, con conseguente responsabilità la catena" (e non la pioggia) di ciascun cessionario successivo solo per il suo immediato avente causa.

Soggiunge ancora il ricorrente che il primo cessionario, che divenga a sua volta cedente, cessa di essere obbligato all’adempimento in via principale quale conduttore, e assume soltanto l’obbligazione di garanzia prevista dalla legge. Così che l’originario cedente, essendosi estinta l’obbligazione principale del proprio cessionario (divenuto a sua volta cedente e perciò a sua volta obbligato di garanzia ex lege), non potrà che essere liberato anche dalla propria obbligazione di garanzia, in applicazione del principio generale secondo il quale accessorium sequitur principale: egli potrà rispondere come fideiussore ex lege del proprio cessionario soltanto se (e fino a che) permanga l’obbligazione principale di adempimento in capo a quest’ultimo (finché, cioè, questi rivesta attualmente la qualità di conduttore), il quale, nell’avviare nuovamente il meccanismo della cessione, subentra nella stessa posizione di garante ex lege.

La tesi difensiva, non priva, come si è detto, di indubbie suggestioni, non ha pregio giuridico.

Sicuramente suggestiva appare l’argomentazione che contesta la legittimità dell’assoggettamento del cedente ad una responsabilità che non solo garantisce l’inadempimento di imprenditori affatto sconosciuti, ma che addirittura potrebbe protrarsi per anni dopo la sua cessione (e in realtà tale soluzione finisce per onerare il primo cedente di un rischio non esorcizzabile nemmeno attraverso una costante informazione sulle vicende successive della locazione, attesa, oltretutto, la inapplicabilità dell’obbligo informativo ad opera del ceduto, previsto per le cessioni "tipiche" dall’articolo 1408 c.c.) . Ma, mantenendosi ancora sul piano, introdotto dal ricorrente, dell’analisi economica del diritto, non è men vero che, aderendo alla tesi da lui propugnata, una posizione immotivatamente disagevole finirebbe per divenire quella del locatore, che assisterebbe ad una scissione della responsabilità dei vari cedenti in tanti, autonomi segmenti quante risultino le successive cessioni del contratto. Cosi, a fronte di inadempimenti protrattisi nel tempo, o riconducibili a vicende di non agevole collocazione sul piano cronologico, il locatore si troverebbe a sua volta a subire gli effetti di una situazione da lui non cercata e non voluta, ed anzi totalmente subìta (senza dimenticare, come opportunamente si è osservato in dottrina, il concreto pericolo del moltiplicarsi del contenzioso in relazione alla necessità di agire in distinte riprese contro diversi soggetti, con il correlativo incremento dei costi a carico d
ell’incolpevole attore).

Proseguendo nell’indagine, cosi come proposta dal ricorrente, sul piano dell’analisi economica del diritto, non è agevole dirimere la questione di quale delle due soluzioni palesi i maggiori profili di antieconomicità. Ma, sul piano strettamente interpretativo, non sembra revocabile in dubbio che la norma di cui al più volte citato articolo 36, nel delineare, alfine, un meccanismo di sussidiarietà "temperata" tra la responsabilità del cessionario e quella del cedente, in nulla e sotto alcun profilo possa dirsi ostativa alla configurabilità di una corresponsabilità plurima e solidale tra cessionari intermedi, soluzione, quest’ultima, che prevale anche perché, accordando tutela privilegiata al locatore, si finisce per garantire maggiormente il "soggetto debole" della vicenda negoziale (tutela, invero, del tutto consonante con un imponente trend interpretativo di questa Corte suprema, anche a sezioni unite, in ordine alla maggior "attenzione" ermeneutica da tempo riservata al soggetto debole di un rapporto giuridico, sia questi il consumatore, il paziente, il cliente, il debitore di una clausola penale eccessivamente onerosa) . Elemento decisivo appare, allora, come si è ampiamente illustrato nelle pagine che precedono, la irrilevanza del consenso del locatore alla cessione, elemento che, rendendo affatto peculiare l’intera fattispecie della cessione, impone un’opzione ermeneutica compatibile con una tutela "rafforzata" del soggetto cui, in evidente spregio di tutti i principi di successione nel debito, si nega facoltà di esprimere la propria volontà e il proprio assenso. La configurabilità di una fattispecie responsabilità cumulativa tra cessionari intermedi trova, dunque, il suo fondamento nello stesso concetto di sinallagma contrattuale, giacché la patente violazione del generale principio della incedibilità delle posizioni passive del rapporto obbligatorio senza il consenso del debitore ceduto si giustifica solo alla luce di un adeguato "contrappeso" idoneo a riequilibrare l’intera vicenda contrattuale in fíeri, tale contrappeso legittimamente realizzandosi (e non potrebbe essere altrimenti) attraverso il meccanismo della "cumulatività indeterminata" della responsabilità tra coobbligati.

Se l’adozione della soluzione che privilegia il locatore pare risolversi nella identificazione della prima cessione come sorta di "peccato originale" di cui il cedente sarebbe costretto a rispondere, a titolo sostanzialmente oggettivo, per un tempo indeterminato (come acutamente rilevato, di recente, in dottrina), non è men vero che la attribuzione di responsabilità al cedente per tutte le cessioni successive, oltre a garantìre pienamente ìl locatore in ossequio ai principi poco sopra esposti, dovrebbe anche valere, pur se in misura non decisiva, a scoraggiare le frequenti cessioni multiple a società di comodo od a società sostanzialmente inaffidabili (se non incapienti), finalizzate proprio a creare ostacoli al locatore sulla via della realizzazione dei propri crediti.

Non maggior pregio riveste l’ulteriore argomentazione, svolta ancora dal ricorrente, che invoca la estinzione dell’originaria obbligazione di garanzia del cedente una volta estinta l’obbligazione principale di adempimento del suo cessionario, rispetto al quale egli risponderebbe quale fideiussore ex lege.

La tesi, ancorché suggestiva a sua volta, non può trovare accoglimento.

Condotta alle sue naturali conseguenze, essa dovrebbe, difatti, comportare la declaratoria di inefficacia di quella garanzia, siccome strutturatasi secondo il modello fideiussiorio soggettivamente omnibus e cronologicamente privo di limiti e scadenza.

in realtà, una più attenta e puntuale ricostruzione della fattispecie sotto l’aspetto morfologico e funzionale consente di condurre la questione a corretta e definitiva soluzione.

La cessione del contratto di locazione è fattispecie che consta di elementi essenziali (l’accordo tra il cedente e il cessíonario; il trasferimento dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto) e di elementi solo eventuali, di segno positivo (l’opposizione per gravi motivi alla cessione) o negativo (la non liberazione del cedente dall’obbligo di pagamento del canone trasferitosi sul cessionario).

La dichiarazione di non liberazione del cedente è una manifestazione di volontà (non importa in questa sede stabilire se di natura negoziale o meno) che produce l’effetto di rendere cedente e cessionario coobbligati in via sussidiaria (nel senso sopradescritto).

La nuova e successiva cessione integra gli estremi della medesima fattispecie, e si connota, a sua volta, dell’elemento eventuale della non liberazione.

Ma la seconda cessione integra, coevamente al suo perfezionamento, altra e più complessa fattispecie, a formazione progressiva, rispetto alla quale la nuova dichiarazione di non liberazione del nuovo cedente non spiega in alcun modo effetto caducatorio sulla dichiarazione precedente. La fattispecíe così realizzatasi consta, dunque, di un duplice atto di cessione e di una duplice dichiarazione di non liberazione del cedente. E così di seguito per l’eventuale terza e quarta cessione.

Fonte dell’obbligazione di ciascun cedente successivo è, dunque, non la legge (come erroneamente supposto dal ricorrente), ma la volontà della parte, da cui promana una dichiarazione unilaterale, fonte volontaria di obbligazione, giusta disposto dell’articolo 1173 c.c., in guisa di l’atto idoneo" a produrne "in conformità dell’ordinamento giuridico" (in conformità, nella specie, di una norma di legge speciale).

Ne consegue la assoluta inconfigurabilità, nella specie, dell’istituto della fideiussione legale la cui fonte cesserebbe al cessare dell’obbligazíone principale. Fonte (convenzionale e non legale) dell’ obbligazione di ciascun successivo cedente è, viceversa, la dichiarazione di non liberazione promanante dal creditore, cui la legge riconnette l’effetto automatico dell’estensione del vincolo al debitore/cedente (Id est, della sua corresponsabilità con tutti gli altri condebitori).

Ne consegue che il principio della liberazione del primo cedente (e di tutti i cedenti intermedi salvo l’ultimo), invocato dal ricorrente, legittimamente predicabile sol che si postuli la caducazione dell’effetto della precedente dichiarazione di non liberazione in conseguenza della successiva cessione e della successiva similare dichiarazione emessa nei confronti del successivo cessionario, risulta affetto impredicabile nella specie, in mancanza di una revoca, esplicita o tacita, delle precedenti dichiarazioni "non liberatorie".

3) La natura giuridica del vincolo di corresponsabilita, tra i cedenti "intermedi"

E’ convincimento di questo collegio che, rispetto a quanto in precedenza affermato in ordine alla relazione di sussidiarietà della responsabilità tra (l’unico) cedente e (l’unico) cessionario del contratto di locazione, diversa debba essere la soluzione da adottarsi con riguardo alla corresponsabílità tra tutti i cedenti "intermedi" del contratto stesso, compreso il primo: in assenza di qualsivoglia limitazione ex lege, deve, in tal caso, ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (articolo 1294 c.c.) , per cui tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno, in solido tra loro, dell’obbligazíone inadempiuta dall’attuale o men
o, tra sussidiarietà e solidarietà (intesa la prima in guisa di "modalità diversa,, ex articolo 1293 c.c.), e gli attuali esiti che. nella dottrina più recente, sembrano propendere per la soluzione negativa. ma è innegabile che la peculiare fattispecie della cessione del contratto di locazione sia destinata a dipanarsi, sul piano funzionale, secondo tappe, progressive ma disomogenee, di responsabilità tra coobbligati diversi, l’ultimo cessionario essendo, indiscutibilmente, il soggetto passivo destinatario della prima e necessaria richiesta di adempimento (ciò che colora la sua responsabilità dei caratteri della sussidiarietà), tutti gli altri cessionari intermedi rivestendo, viceversa, secondo le regole generali, la qualità di coobbligati (tra loro) in solido senza che alcun beneficium ordinis sia stato, implicitamente o esplicitamente, per essi previsto e imposto dalla legge.

Di conseguenza, l’iter che il locatore sarà tenuto a seguire onde ottenere l’adempimento dell’ obbligazione di pagamento del canone (e di tutte le altre gravanti sul conduttore) si dipana, in prima istanza, attraverso la richiesta di adempimento rivolta all’ultimo cessionario; accertato l’inadempimento di quest’ultimo, diviene legittima la domanda rivolta, indifferentemente, a ciascuno dei cessionari intermedi, compreso il primo (come accaduto nel caso di specie), tutti responsabili in via solidale, con le relative conseguenze di legge in tema di riparto interno dell’ obbligazione (ciò che esclude altresì la legittimità della domanda di manleva) .

Tale, complessiva ricostruzione della fattispecie è ampiamente giustificativa di ogni dubbio di costituzionalità – sollevato dal ricorrente con riferimento agli articolo 3 e 24 della Carta fondamentale -, avendo il legislatore, del tutto correttamente, disciplinato l’istituto della cessione della locazione (interpretato secondo i canoni ermeneutici sinora esposti) realizzando un equo bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.

Il sesto motivo di ricorso, infine, rappresenta a questa corte un ulteriore vizio di omessa e ínsufficíente motivazione in ordine al quantum debeatur, poiché, a detta del ricorrente, con la comparsa di costituzione in appello era stata contestata la attribuibilità delle conseguenze economiche del ritardo agli appellati odierni ricorrenti senza che la corte leccese necessario), il contenuto dell’atto che si assume disatteso dal giudice di merito.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La complessità delle questioni trattate autorizza la declaratoria di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione compensate.