Cinture di sicurezza del passeggero.

Al passeggero che non allaccia le cinture di sicurezza, possono essere tolti i punti della patente?

(Cassazione civile, sent. n. 6402/2007)

La Suprema Corte annulla la sentenza del Giudice di Pace che accogliendo le rimostranze del ricorrente aveva annullato l’intero verbale con cui al passeggero colto senza le cinture di sicurezza era stata comminata la sanzione pecuniaria oltre alla decurtazione dei punti sulla patente. La S.C., conferma l’esclusione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, affermando invece la legittimità della sanzione pecuniaria.

Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 24 gennaio – 19 marzo 2007, n. 6402
Presidente Settimj – Relatore Scherillo
Ricorrente Ministero della difesa ed altro

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 Il Ministero della difesa ed il Ministero dell’interno hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 6/2005 del GdP di Viggiano che ha accolto l’opposizione proposta da Di D. C. avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Tramutola relativo a violazione dell’articolo 172, commi 1 e 8, Cds.
L’intimato non si è costituito.
Attivatasi la procedura ex articolo375 Cpc, il Pg ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto.
Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il Pg si è riportato alle conclusioni scritte.
2 – Con un unico motivo di censura si denuncia l’erronea applicazione degli articolo 172 commi 1 e 8, 126 bis e 204 bis comma 8 Cds per avere il GdP annullato in toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.
La censura è fondata.
Il passeggero qual’era nel caso di specie l’attuale ricorrente risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente.
L’opposizione, pertanto, andava accolta limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria, con la conseguenza che il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all’applicazione della sanzione principale pecuniaria, come invece è avvenuto nel caso di specie.
Il disposto di cui all’articolo 204 Cds, richiamato dal GdP per giustificare l’accoglimento totale dell’opposizione, non è stato correttamente applicato perché concerne l’ipotesi diversa da quella in esame di rigetto dell’opposizione e non quella di accoglimento ancorché parziale.
li ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata nei limiti come sopra esposti, liquidando le spese come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il verbale di accertamento, oltre che relativamente alla sanzione accessoria, anche relativamente alla sanzione principale pecuniaria. Condanna l’intimato alle spese, liquidate in euro 400 per onorari, oltre quelle prenotate a debito.