Parcheggi a pagamento. Responsabilità del custode.
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SEZIONE DISTACCATA DI SENIGALLIA ATTO DI CITAZIONE
Il sottoscritto Avv. Mirco Minardi, in qualità di difensore e procuratore del Sig. Q. MARCO, codice fiscale …… residente in Senigallia (AN), ………., elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello scrivente difensore, sito in Senigallia (AN), Via Armellini n. 14 (fax 071.7912550 presso il quale effettuare le notifiche), giusta delega a margine del presente atto
CITA
A……. S.p.A., con sede in F…… …. …., Via ……, in persona del legale rappresentante pro tempore;
A COMPARIRE
per l’udienza del giorno ….. ore 09,00 innanzi al Tribunale Civile di Ancona, Sezione Distaccata di Senigallia, con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., per ivi in contumacia, se non debitamente costituiti, sentire accogliere le conclusioni di seguito formulate.
PREMESSA IN FATTO
1) Dovendo partire per un viaggio, in data 14.09.2005 il Sig. Q. Marco posteggiava la propria autovettura RENAULT ….., targata ….., all’interno del parcheggio a pagamento gestito dalla A…. con sede in ……, sito nei pressi dell’Aeroporto di ….. (doc. 1).
2) Il mezzo dell’attore restava sotto la custodia della società convenuta fino al 21.09.2005, data di rientro del Sig. Q..
3) Recatosi presso il su menzionato parcheggio per il ritiro della propria automobile, dopo aver interamente versato il corrispettivo dovuto per i sette giorni di sosta, come risulta dal bigliettino già allegato in copia come doc. 1, l’attore la ritrovava completamente ricoperta di escrementi di animali (doc. 2).
4) Il sig. Q. era così costretto a sottoporre il mezzo di sua proprietà a ben due operazione di lavaggio, nonché a sostituire il filtro antipolline, sostenendo complessivamente la spesa di € 93,44, come da fatture rilasciate dalla M….. e dalla B….che si allegano in copia (doc. 3 e 4)
5) Lo stesso, inoltre, accompagnato dalla moglie, impiegava ben tre ore in più per effettuare il viaggio di ritorno a Senigallia da ….. a causa dei tempi di attesa per l’esecuzione di entrambe le operazioni di autolavaggio, nonché dei filtri letteralmente intasati che, da un lato, rallentavano sensibilmente l’andatura del veicolo e, dall’altro, rendeva l’odore all’interno del veicolo nauseabondo, tanto da dover effettuare continue soste.
6) Ma il danno più ingente riguarda la carrozzeria, posto che l’autovettura del Sig. Q. necessita di una completa riverniciatura in quanto la carrozzeria della stessa è stata significativamente corrosa dall’acidità degli escrementi depositativi ed ivi rimasti.
7) L’odierno attore avanzava le proprie pretese risarcitorie dapprima personalmente alla società convenuta. Non ottenendo riscontro positivo, lo stesso conferiva mandato allo scrivente difensore, il quale, con propria missiva del 04.10.2005 (doc. 5), reiterava la richiesta di risarcimento dei danni.
8) La società A…..presentava denuncia di sinistro alla Assicurazioni ……. compagnia con cui risulta essere assicurata per la responsabilità civile, la quale provvedeva ad incaricare lo Studio P….., sito in …., per l’espletamento della perizia di rito(doc. 6).
9) Il fiduciario così nominato quantificava i danni riportati dall’autovettura dell’attore in € 3.080,40 (IVA 20% inclusa), somma che appare adeguata anche a questa difesa.
10) Ciò nonostante, la compagnia assicurativa non ha mai risarcito il danno.
Tutto ciò premesso in fatto, si osserva in
DIRITTO
a) L’attore intende ottenere il risarcimento per tutti i danni subiti a seguito dell’inadempimento contrattuale attuato da controparte.
b) Tra le parti, infatti, è stato concluso un contratto di parcheggio.
c) Si tratta di un contratto atipico al quale la giurisprudenza ha sempre ritenuto applicabile la disciplina dettata in materia di deposito ex artt. 1766 e ss. c.c.
d) In particolare, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che: «Il contratto di parcheggio delle autovetture è contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al deposito e che pertanto comporta l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato» (Cassazione civile, sez. III, 23 agosto 1990, n. 8615, nello stesso senso anche Cass. Civ., sez. III, 25 febbraio 1981, n. 1144).
e) Il contratto di parcheggio prevede che sul gestore gravi la prestazione di mettere a disposizione un’area presso la quale l’utente posizionerà il proprio mezzo, unitamente a quelle di custodire e restituire lo stesso nello stato in cui lo ha ricevuto.
f) Ciò è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, la quale, proprio in relazione ad un parcheggio meccanizzato di un aeroporto, ha chiaramente affermato che: «Oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato (ricorrente nell’ipotesi in cui sussiste la predisposizione di un’area di parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi automatici e sono previsti sistemi automatici di pagamento della prestazione e prelievo del veicolo, nella specie parcheggio presso un aeroporto), che è contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito, è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia (nella specie richiamate nella scheda fornita dagli apparecchi automatici) poiché – per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente» (Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863).
g) In tale pronuncia si vede chiaramente l’importanza che la Suprema Corte riconosce alla prestazione di custodia, tanto da dichiarare irrilevanti le eventuali condizioni generali di contratto volte ad escludere la responsabilità del gestore. Alla luce di quanto espresso dalla Cassazione, è evidente come la A……non abbia in alcun modo assolto l’obbligo di custodia che le competeva, avendo restituito all’odierno attore un mezzo danneggiato in maniera ingente.
h) Si ricorda, inoltre, che la prestazione di custodia è sorta in capo al gestore fin dalla conclusione del predetto contratto che si ha, nel caso di parcheggio meccanizzato come in quello per cui è causa, «..nel momento in cui il veicolo viene immesso e lasciato nell’area in cui con sistemi automatici si sono predisposti l’accesso, il pagamento della sosta e il prelievo del veicolo» (Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863). Nella vicenda in oggetto, il contratto ha avuto inizio in data 14.09.05 con durata fino al 21.09.05.
i) La responsabilità della società convenuta è assolutamente evidente e si basa su una condotta omissiva colposa tenuta della stessa: dalle immagini relative al luogo di sosta della vettura del Sig. Q., infatti, si può agevolmente notare che l’automobile è sovrastata da una struttura metallica portante. Questa ultima, qualora fosse stata dotata di idonea copertura, avrebbe certamente evitato il danneggiamento del mezzo predetto proteggendolo dal deposito degli escrementi animali.
j) Sul punto, la stessa Cassazione ha avuto modo di affermare che «Il depositario può ritenersi responsabile anche per una omissione, se il compimento di una specifica attività o l’adozione di una particolare cautela possono essere idonee a salvaguardare il diritto del deponente sotto il duplice profilo della conservazione fisica della cosa e della salvaguardia del suo valore economico» (Cassazione civ., n. 1137/1973, nello stesso senso anche la più recente Cassazione civ., n. 6592/1995 con la quale si riconosceva la responsabilità del depositario per mancata adozione dei meccanismi antincendio in caso di distruzione del mezzo consegnatogli).
k) Ma vi è di più. Quando l’odierno attore si recò dal personale addetto al parcheggio per avere spiegazioni dell’accaduto e per sapere le ragioni della mancata installazione della rete di copertura, lo stesso si sentiva rispondere che le protezioni erano state tolte a seguito della loro rottura sotto il peso degli escrementi ivi caduti! Tale fenomeno era perciò più che conosciuto dall’ente gestore, ma, ciò nonostante, lo stesso si è ben guardato dal prendere provvedimenti. Una simile condotta non può che integrare almeno gli estremi della colpa grave in capo alla società convenuta, confermandone, se ancora ve ne fosse bisogno, la responsabilità.
l) Pur non volendo in alcun modo assolvere l’onere di prova liberatoria gravante su controparte, questa difesa sente la necessità di svolgere qualche considerazione sul grado di diligenza che la società convenuta avrebbe dovuto impiegare nello svolgimento della propria prestazione di custodia. Sul punto l’art. 1768 c.c. stabilisce che il depositario debba utilizzare la “diligenza del buon padre di famiglia”. La Cassazione ha però avuto modo di specificare che «..il rinvio fatto dall’art. 1768 c.c. al principio della diligenza del buon padre di famiglia comporta la ricezione dei canoni generali di cui all’art. 1176 c.c. nella loro interezza..»(Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 1990, n. 12120). Ciò ha particolare rilevanza nel caso in oggetto, in quanto controparte ha fatto della gestione del parcheggio un’attività svolta a livello professionale, finalizzata al conseguimento di utili economici. Questo rende così applicabile, ai fini della determinazione del grado di diligenza che l’A….avrebbe dovuto impiegare, il criterio di cui all’art. 1176, comma 2 c.c. Si dovrà, pertanto, aver riguardo alla diligenza, non dell’uomo medio in generale, ma del professionista che svolga la medesima attività di controparte, tenendo conto della natura della stessa. Il grado di diligenza richiesto sarà, di conseguenza, più rigido.
m) L’esercizio professionale della gestione del parcheggio da parte della società convenuta fa rientrare la stessa nella definizione di “professionista” di cui all’art. 3, lett. c, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Gli ampi confini di detta norma, la quale identifica il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”, permette di includervi agevolmente anche controparte. Questa, infatti, a livello professionale, offre il servizio di parcheggio agli utenti, tra i quali il Sig. Q. che, usufruendone per scopi prettamente personali, rientra nella definizione di “consumatore” di cui all’art. 3, lett. a, del predetto Codice del consumo: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. In aggiunta e a conferma di quanto appena espresso, si ricorda che la giurisprudenza, sul punto, ha avuto modo di affermare che: «L’applicazione delle norme a tutela dei consumatori e degli utenti dipende dalla natura oggettiva del rapporto contrattuale, e non già dai motivi di esso; ne consegue che la suddetta normativa è applicabile al contratto di parcheggio stipulato con la società concessionaria del relativo servizio, a nulla rilevando i motivi (professionali o meno) per i quali l’automobilista ha lasciato il veicolo in sosta» (Tribunale Roma, 28 giugno 2003).
n) La professionalità del gestore, nonché l’aver stipulato il contratto di parcheggio con un consumatore, incidono sensibilmente sulla competenza per territorio dell’Autorità Giudiziaria. La Suprema Corte, infatti, proprio in materia di contratto di consumo e riferendosi all’art. 1469 bis c.c., ha espressamente stabilito che: «L’art. 1469 bis c.c., nel prevedere che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che, nei contratti stipulati tra professionista e consumatore hanno l’effetto di individuare il giudice competente a decidere sulla controversia contrattuale in un ufficio giudiziario diverso da quello del luogo di residenza del consumatore, ha introdotto nel nostro ordinamento una ipotesi ulteriore di competenza esclusiva, ancorché derogabile» (Cassazione civile, sez. un., 1 ottobre 2003, n. 14669 confermata anche dalle pronunce più recenti, tra le quali Cass. civ., sez. II, 8 febbraio 2005, n. 2543). Alla luce di quanto esposto, il giudice competente in via esclusiva sarà il Tribunale Civile di Ancona, Sezione Distaccata di Senigallia in quanto Autorità Giudiziaria di Senigallia, luogo di residenza dell’odierno attore.Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, lo scrivente difensore, nella sopra ricordata qualifica, avanza le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Giudice adito:
<< per le causali di cui in narrativa, dichiarare la …….., in persona del legale rappresentante pro tempore, inadempiente rispetto al contratto di parcheggio concluso con il Sig. Q. e per l’effetto condannare la predetta ……, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. Q. Marco, quantificabili in € 3.080,40, o nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi maturati e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge>>.
IN VIA ISTRUTTORIA
In caso di contestazione dei fatti come sopra affermati, e pur dichiarando espressamente di non voler invertire l’onere della prova, si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società convenuta, sui capitoli di prova qui di seguito formulati:
1. Vero che l’autovettura ……, targata BA384GR, di proprietà del Sig. Q., rimaneva posteggiata all’interno del parcheggio dell’Aeroporto di ….., gestito dalla …….., dal 14 al 21 settembre 2005, come dalle date stampate sul bigliettino che Le si mostrano in copia?
2. Vero che, al momento del ritiro della propria autovettura, il Sig. Q. la ritrovava coperta di escrementi animali, come da fotografie che Le si mostrano in copia?
3. Vero che la copertura posta sopra la struttura metallica portante sita in corrispondenza del luogo di sosta del mezzo del Sig. Q. era stata tolta prima del 14.09.05?
4. Vero che la predetta copertura era assente nel periodo compreso tra il 14.09.2005 e il 21.09.2005, come da fotografie che le si mostrano in copia?
5. Vero che detta copertura era stata asportata a seguito della sua rottura dovuta al peso degli escrementi animali depositativi?
6. Vero che il Sig. Q. ha versato interamente il corrispettivo previsto per i sette giorni di sosta del proprio mezzo all’interno del parcheggio gestito dalla ……..?
Con riserva di articolare in seguito ogni occorrendo mezzo istruttorio.
In caso di contestazione del quantum si chiede che il Tribunale voglia ordinare alle Assicurazioni ……. l’esibizione della perizia effettuata dallo Studio P….. sulla vettura dell’attore.
DICHIARAZIONE DI VALORE
Ai fini della legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è di € 3.080,40, oltre gli interessi, e sconta il pagamento di un C.U. di € 70,00.
PRODUCE
In atti:
1) citazione con procura.
In documenti:
1. Copia tagliando di ingresso al parcheggio gestito dalla …..
2. Immagini della vettura del Sig. Q. coperta di escrementi;
3. Copia ricevuta fiscale n. 397 del 21.09.05 rilasciata dalla …..;
4. Copia ricevuta fiscale n. 0749 del 23.09.05 rilasciata dalla …..
5. Copia raccomandata a.r. dell’Avv. Mirco Minardi del 04.10.05;6. Copia missiva del 25.01.06 del Centro Liquidazione Danni della Assicurazioni ……
Senigallia, lì 29 giugno 2006
Avv. Mirco Minardi