Chi è l’Ombudsman Giurì Bancario?
L’ “Ombudsman Giurì Bancario” è un organismo collegiale con il compito di dirimere controversie relative a rapporti aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche o gli intermediari.
Dove ha sede l’Ombudsman?
L’ombudsman ha sede in Roma.
Da chi è composto?
E’ composto da un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d’Italia, e da quattro componenti, di cui:
a) due nominati dal Presidente dell’Associazione Bancaria;
b) uno nominato dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ovvero da tre associazioni di categoria scelte dal Consiglio stesso fra quelle iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della medesima legge;
c) uno nominato dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti, scelte tra quelle maggiormente rappresentative.
Come viene scelto il Presidente e quanto dura la sua carica?
Il Presidente viene scelto tra persone di riconosciuta esperienza, professionalità e indipendenza, dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile una sola volta.
Come sono scelti i componenti e quanto dura la loro carica?
I componenti del Collegio sono scelti tra persone di esperienza, indipendenza e professionalità, in particolare in materia giuridica, durano in carica tre anni con mandato rinnovabile una sola volta.
Chi non può essere nominato componente del Collegio?
Non possono essere nominati componenti del Collegio coloro che, nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo avente carattere di collaborazione coordinata o continuativa presso gli enti aderenti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti.
Il Presidente e i componenti del Collegio possono essere revocati?
Il Presidente e gli altri componenti del Collegio non sono revocabili se non per giusta causa.
Come delibera l’Ombudsman?
L’ombudsman delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente è attribuito valore doppio.
Chi può rivolgersi all’Ombudsman?
All’ombudsman possono rivolgersi i clienti, per controversie relative a rapporti aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche o gli intermediari, purché:
a) non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo;
b) riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000 euro, purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vigenti e il disposto dell’art. 1, comma 2 e dalla lettera d) dell’articolo 7 del Regolamento. In nessun caso è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest’ultima nella competenza per valore dell’ombudsman;
c) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’Ufficio reclami della banca o dell’intermediario, ma:
i) la banca o l’intermediario non abbia fornito risposta nei termini di cui all’articolo 2, comma 3;
ii) la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;
iii) all’accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dalla banca o dall’intermediario;
d) non sia trascorso un anno rispettivamente, dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il cliente, ovvero dall’accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione.
Cosa accade se il cliente si rivolge all’Ombudsman senza aver preventivamente acquisito la decisione dell’Ufficio Reclami?
Ove il cliente si sia rivolto all’ombudsman senza aver preventivamente acquisito la decisione dell’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario, la Segreteria trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti della presentazione del reclamo all’Ufficio.
Come si propone l’istanza all’Ombudsman?
L’ombudsman è investito mediante richiesta scritta del cliente, da inviarsi di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti informatici. Della ricezione di tale richiesta l’ombudsman provvede ad informare tempestivamente per iscritto la banca o l’intermediario interessato. La richiesta deve specificare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documento utili.
Cosa accade una volta presentato il ricorso?
Non appena pervenuto il ricorso, la Segreteria lo sottopone al Presidente, il quale, ove constati l’evidente incompetenza dell’ombudsman, ne propone la dichiarazione di inammissibilità al Collegio. Nel caso di conforme decisione del Collegio, il provvedimento è comunicato, dalla Segreteria, al ricorrente nonché alla banca o all’intermediario.
Se nel corso dell’istruttoria aperta dall’ombudsman la banca o l’intermediario raggiungono l’accordo con il ricorrente, l’ombudsman ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Quali caratteristiche ha la decisione dell’Ombudsman?
La decisione dell’ombudsman è motivata; essa deve essere resa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante per la banca o per l’intermediario.
La Segreteria, se nel corso dell’istruttoria accerta che il ricorso è privo di documentazione necessaria per la decisione, richiede al ricorrente l’integrazione della documentazione, fissando a tal riguardo un termine perentorio breve, tale da permettere al Collegio di non superare per l’emanazione della decisione i1 termine di 120 giorni complessivi dalla data del ricevimento del ricorso. Del prolungamento del termine, la Segreteria dà comunicazione al ricorrente con la lettera di richiesta della nuova documentazione.
I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi per l’intero mese di agosto di ogni anno.
La Segreteria può chiedere altresì, anche a mezzo fax, all’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario di inviare, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, una memoria – corredata dalla documentazione utile alla comprensione della controversia – illustrativa dei motivi che hanno condotto la banca o l’intermediario a respingere, in tutto o in parte, il reclamo o a non dare attuazione al relativo accoglimento nei termini indicati, oppure dei motivi per i quali non è stata fornita risposta nei termini di cui all’articolo 2, comma 4. La decisione è comunicata alle parti a cura della Segreteria mediante lettera raccomandata, ovvero utilizzando strumenti informatici.
Cosa accade qualora l’Ombudsman venga a conoscenza che la banca non si è conformata alla decisione resa?
L’ombudsman, qualora venga a conoscenza che la banca non si è conformata alla decisione resa, assegna alla banca stessa un termine per provvedere, decorso il quale rende nota l’inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della banca inadempiente.
Quali costi deve sopportare il cliente?
Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami o all’ombudsman, le procedure sono gratuite per il cliente.
Il cliente può, a sue spese, farsi assistere o rappresentare nella presentazione del ricorso e delle memorie.