Regolarizzare un ricorso presentato al Garante della Privacy

REGOLARIZZAZIONE DEI RICORSI PRESENTATI AL GARANTE DELLA PRIVACY
La regolarizzazione dei ricorsi presentati al Garante ai sensi degli artt. 145 ss. del Codice è possibile:
a) quando il ricorso è sottoscritto da persona fisica o giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme dalle altre modalità indicate nell’art. 147, comma 5;
b) qualora il ricorso difetti di uno o più dei dati identificativi di cui all’art. 147, comma 1, lettera a);
c) qualora manchi l’indicazione della data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice o l’indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b));
d) quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il disposto dell’art. 147, comma 4);
e) quando manchi l’indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lett. c));
f) quando il ricorso non rechi l’indicazione del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lett. d));
g) quando manchi l’indicazione del domicilio eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lett. e));
h) qualora al ricorso non risultino allegate l’eventuale procura o la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice;
i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 147, comma 2, lett. c)) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che l’interessato si trova nelle condizioni previste dalla legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.