REGOLARIZZAZIONE DEI RICORSI PRESENTATI AL GARANTE DELLA PRIVACY
La regolarizzazione dei ricorsi presentati al Garante ai sensi degli artt. 145 ss. del Codice è possibile:
a) quando il ricorso è sottoscritto da persona fisica o giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme dalle altre modalità indicate nell’art. 147, comma 5;
b) qualora il ricorso difetti di uno o più dei dati identificativi di cui all’art. 147, comma 1, lettera a);
c) qualora manchi l’indicazione della data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice o l’indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b));
d) quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il disposto dell’art. 147, comma 4);
e) quando manchi l’indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lett. c));
f) quando il ricorso non rechi l’indicazione del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lett. d));
g) quando manchi l’indicazione del domicilio eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lett. e));
h) qualora al ricorso non risultino allegate l’eventuale procura o la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice;
i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 147, comma 2, lett. c)) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che l’interessato si trova nelle condizioni previste dalla legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.