Codice delle assicurazioni.Artt.251-355

Articolo 251
Adempimenti iniziali
Art. 251.
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l’inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell’ISVAP.
2. Si applica l’articolo 235, commi 2 e 4.

Articolo 252
Accertamento del passivo
Art. 252.
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell’impresa. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. La comunicazione è effettuata all’ultimo indirizzo risultante agli atti dell’impresa. È onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell’avvenuta ricezione all’ultimo indirizzo risultante agli atti dell’impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale l’impresa mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento.
3. L’informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all’articolo 253.
4. L’ISVAP può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l’ammissione non avvenga d’ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all’ISVAP l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l’ordine di prelazione, e l’elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. È accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all’ISVAP, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l’impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l’indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.

Articolo 253
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
Art. 253.
1. All’apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L’avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall’articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall’articolo 254, comma 1. L’avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell’assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell’articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prevista dall’articoli 247, comma 1.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l’informazione dei creditori.
Articolo 254
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
Art. 254.
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.
2. L’opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
Articolo 255
Appello
Art. 255.
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.

Articolo 256
Insinuazioni tardive
Art. 256.
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell’impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disp
osto dell’articolo 260, comma 5.

Articolo 257
Liquidazione dell’attivo
Art. 257.
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall’articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall’articolo 206, secondo comma, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP, possono cedere le attività e le passività, l’azienda, rami d’azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall’atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall’ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall’impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall’impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.
5. Anche ai fini dell’eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP.

Articolo 258
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
Art. 258.
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all’impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l’autorizzazione dell’ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l’importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l’apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all’ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell’ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all’articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca.

Articolo 259
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
Art. 259.
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l’articolo 1931 del codice civile.
Articolo 260
Ripartizione dell’attivo
Art. 260.
1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3. Nell’effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l’ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall’articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell’articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

Articolo 261
Ripartizione dell’attivo
Art. 261.
1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all’ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L’ISVAP può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall’articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall’ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall’articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all’esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di garanzie ai sensi dell’articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 233, il comma 8 dell’articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell’articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell’articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Articolo 262
Concordato
Art. 262
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l’impresa ai sensi dell’articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata dall’ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L’ISVAP può stabilire altre forme di pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall’ISVAP. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’articolo 260.
7. Alla proposta di concordato e all’intervento nella procedura in qualità di assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive, la CONSAP.

Articolo 263
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 263.
1. I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l’assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell’oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare.

Articolo 264
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Art. 264.
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Articolo 265
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
Art. 265.
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell’impresa che esercita l’attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l’ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all’ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l’autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
Articolo 266
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 266.
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’ISVAP.
Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l’ISVAP, che ha facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dall’ISVAP di aggiornate informazioni sulla situazione dell’impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’autorità giudiziaria all’ISVAP. A tal fine l’ISVAP può proporre o adottare gli
atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l’articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

Articolo 267
Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
Art. 267.
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana:
a) i rapporti di lavoro con l’impresa di assicurazione sorti in Italia;
b) i contratti stipulati con l’impresa di assicurazione che danno diritto all’utilizzo o all’acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica;
c) i diritti dell’impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un’iscrizione in un pubblico registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l’impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro pubblico o l’immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l’immobile è situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell’aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.
Articolo 268
Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
Art. 268.
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell’impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Articolo 269
Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
Art. 269.
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell’adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Articolo 270
Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
Art. 270.
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall’articolo 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Articolo 271
Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
Art. 271.
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell’impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonché ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell’intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Articolo 272
Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
Art. 272.
1. L’azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l’impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l’atto con alcun mezzo.

Articolo 273
Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
Art. 273.
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
Articolo 274
Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
Art. 274.
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall’autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa
di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l’esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all’originale, rilasciata dall’autorità che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all’occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione sono tenuti, nell’esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all’informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.
Articolo 275
Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa
Art. 275.
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 231, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall’ISVAP;
b) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L’amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell’ISVAP sentiti i cessati amministratori della società, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

Articolo 276
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa
Art. 276.
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall’ISVAP siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell’articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
Articolo 277
Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
Art. 277.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L’amministrazione straordinaria può essere richiesta all’ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all’ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all’amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato senti
ta l’autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell’amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.

Articolo 278
Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
Art. 278.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere richiesta all’ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all’ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 276, comma 5.

Articolo 279
Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
Art. 279
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all’ISVAP a cura dell’autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l’ISVAP di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non è soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.
Articolo 280
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Art. 280.
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e all’ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione, dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l’ISVAP può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Articolo 281
Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
Art. 281.
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.
Articolo 282
Gruppi e società non iscritte all’albo
Art. 282.
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo dei gruppi assicurativi.

Articolo 283
Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 283.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il d
anno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’aarticolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Articolo 284
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
Art. 284.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l’articolo 283, comma 5.
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Articolo 285
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 285
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

Articolo 286
Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
Art. 286.
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo 283, comma 1, lettere a), b), c) e d), è effettuata a cura di un’impresa designata dall’ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive.
L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell’articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all’approvazione del Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l’attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.

Articolo 287
Esercizio dell’azione di risarcimento
Art. 287.
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l’impresa di assicurazione del responsabile.
3. L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto all’articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa di assicurazione.

Articolo 288
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 288.
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Articolo 289
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 289.
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all’impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall’articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell’impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall’articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.

Articolo 290
Prescrizione dell’azione
Art. 290.
1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l’azione nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta.
Articolo 291
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 291.
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa de
signata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell’articolo 283.
2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Articolo 292
Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
Art. 292.
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall’aarticolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Articolo 293
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
Art. 293.
1. Il commissario dell’impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell’attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall’impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

Articolo 294
Esercizio dell’azione di risarcimento
Art. 294.
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all’impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l’articolo 289, comma 1.
Articolo 295
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 295.
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
Articolo 296
Organismo di indennizzo italiano
Art. 296.
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell’Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.
Articolo 297
Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
Art. 297.
1. L’Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l’impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l’Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l’assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
Articolo 298
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 298.
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all’Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
a) qualora l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare all’Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L’Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un’azione legale direttamente contro l’impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L’intervento dell’Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario. L’Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all’Organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro
delle attività produttive, che dà attuazione al presente titolo.
5. L’Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all’organismo di indennizzo.
6. L’Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l’organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l’ufficio nazionale per l’assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.
7. L’organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
Articolo 299
Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 299.
1. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall’articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell’Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l’Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall’organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L’Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito.
L’impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l’Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell’avvenuto pagamento. L’importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell’impresa esclusivamente nel caso in cui l’organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l’impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.

Articolo 300
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
Art. 300.
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l’impresa di assicurazione;
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Articolo 301
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 301
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l’organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all’articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l’impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l’organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l’azione di regresso prevista dall’articolo 292.
Articolo 302
Ambito di intervento
Art. 302.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato;
b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
c) l’esercente l’attività venatoria sia assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto
per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l’esercizio dell’attività venatoria.

Articolo 303
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Art. 303.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Articolo 304
Diritto di regresso e di surroga
Art. 304.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell’indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all’articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a).

Articolo 305
Attività abusivamente esercitata
Art. 305.
1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all’articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l’ISVAP richiede al tribunale l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro centomila.
5. L’esercizio dell’attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall’articolo 156 è punito a norma dell’articolo 348 del codice penale.
Articolo 306
Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 306.
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell’accesso ai locali o con il diniego all’ordine di esibizione della documentazione concernente l’attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell’ISVAP incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell’articolo 305, è punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell’ISVAP ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Articolo 307
Collaborazione con la Guardia di finanza

Art. 307.
1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, l’ISVAP può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all’ISVAP.
Articolo 308
Abuso di denominazione assicurativa
Art. 308.
1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all’esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L’uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
Articolo 309
Attività oltre i limiti consentiti
Art. 309.
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l’attività assicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15,16, 18, 21, 22, 28, 29, 57,58 e 60sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 che esercitano l’attività assicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collabor
atori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 310
Condizioni di esercizio
Art. 310.
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 48,49, 56, 62,63, 64, 65,67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2,197, 211, 212,213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94,95, 96, 98,99, 100e 101 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

Articolo 311
Assetti proprietari
Art. 311.
1. L’omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 80o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. L’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75 comma 1, e 77, commi 1 e 3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.

Articolo 312
Vigilanza supplementare
Art. 312.
1. L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 213 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L’incompletezza o l’erroneità della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. L’omissione della comunicazione preventiva di cui articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
Se l’omissione riguarda un’operazione da cui può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
L’incompletezza o l’erroneità della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
3. L’omissione della comunicazione periodica successiva di cui all’articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.
Articolo 313
Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
Art. 313.
1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
Articolo 314
Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
Art. 314.
1. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all’articolo 170è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.
Articolo 315
Procedure liquidative
Art. 315.
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.
Articolo 316
Obblighi di comunicazione
Art. 316.
1. L’omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
2. L’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
Articolo 317
Altre violazioni
Art. 317.
1. L’inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L’inosservanza dell’obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell’attestazione sullo stato del rischio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.
3. L’inosservanza della disposizione di cui all’articolo 151, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro seimila.
Articolo 318
Pubblicità di prodotti assicurativi
Art. 318.
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5.

Articolo 319
Regole di comportamento
Art. 319.
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all’articolo 2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

Articolo 320
Nota informativa
Art. 320.
1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all’articolo 185 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.

Articolo 321
Doveri degli organi di controllo
Art. 321.
1. Ai componenti degli organi di controllo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’ articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’ articolo 190, commi 1 e 3.
3. L’ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l’iscrizione al registro dei revisori contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.

Articolo 322
Doveri della società di revisione
Art. 322.
1. I legali rappresentanti della società di revisione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’ articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall’ISVAP alla CONSOB ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’ articolo 163 del testo unico dell’intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle società di revisione che sono incaricate dalle società che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’ articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.
Articolo 323
Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato
Art. 323.
1. All’attuario incaricato dalla società di revisione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall’ articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. All’attuario incaricato da un’impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall’ articolo 31 o dall’ articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L’Ordine degli attuari informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
Articolo 324
Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
Art. 324.
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119 comma 2, ultimo periodo, 120,121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all’ articolo 109è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
Articolo 325
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie (1)
Art. 325.
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l’infrazione. L’impresa e l’intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l’autore della violazione nel caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
(1) Vedi il Provvedimento I.S.V.A.P. 15 marzo 2006 contenente il Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 326
Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (1)
Art. 326.
1. L’ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148e149e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura può essere sospesa dall’ISVAP fino a novanta giorni qualora l’impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza che l’impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 328, comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facoltà non è prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attività produttive, è composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero delle attività produttive ed un dirigente dell’ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta. È stabilita con regolamento del Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilità dei componenti. La Commissione consultiva opera presso l’ISVAP, che provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell’esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva può disporre l’archiviazione della contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze istruttorie.
Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attività produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche all’eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose ed all’adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero delle attività produttive, sulle risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell’ISVAP in assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente comunicato dall’ISVAP alle parti del procedimento.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP. Il Ministero delle attività produttive, su richiesta dell’ISVAP, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.
(1) Vedi il Provvedimento I.S.V.A.P. 15 marzo 2006 contenente il Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 327
Pluralità di violazioni e misure correttive (1)
Art. 327.
1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario, l’ISVAP provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all’articolo 326, commi 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all’ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti attesi. La comunicazione preclude l’esercizio della facoltà di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, nei casi in cui ciò sia consentito dall’articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto dall’articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l’applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto all’articolo 326, commi 5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2, l’ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L’adozione delle misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella comunicazione all’ISVAP rende applicabile un’unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall’ISVAP non precludono l’applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate dall’ISVAP, la parte può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’ISVAP sulle misure correttive adottate. In ogni caso l’ISVAP trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.
(1) Vedi il Provvedimento I.S.V.A.P. 15 marzo 2006 contenente il Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 328
Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie (1)
Art. 328.
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309,310, 311, 312e319 non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui è consentita la facoltà di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari all’importo dell’oblazione, maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono versate alla Consap S.p.A. – Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
(1) Vedi il Provvedimento I.S.V.A.P. 15 marzo 2006 contenente il Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 329
Intermediari e periti assicurativi
Art. 329.
1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell’articolo 324, violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.
Articolo 330
Destinatari delle sanzioni disciplinari
Art. 330.
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria la radiazione comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare.
Articolo 331
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
Art. 331.
1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari l’ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari posson
o proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l’ISVAP ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l’ISVAP lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari. L’ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell’Istituto.
4. A seguito dell’esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l’archiviazione della contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell’ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell’ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP.
Articolo 332
Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
Art. 332.
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell’esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l’altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.

Articolo 333
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
Art. 333.
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall’articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa è posta a carico dell’impresa.
Articolo 334
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
Art. 334.
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contributo.
3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.
Articolo 335
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 335.
1. Sono tenute a versare all’ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell’albo di cui all’articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo, c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell’albo di cui all’articolo 59, comma 4, e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell’albo di cui all’articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per oneri di gestione calcolata dall’ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all’uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
5. Il contributo è versato direttamente all’ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L’eventuale residuo confluisce nell’avanzo di amministrazione e viene considerato nell’ambito del fabbisogno per l’esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Articolo 336
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
Art. 336.
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera
b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non è deducibile dal reddito dell’intermediario.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
3. Si applica l’articolo 335, commi 5 e 6. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata all’ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
Articolo 337
Periti assicurativi
Art. 337.
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini della successiva attribuzione all’ISVAP.
4. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata all’ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all’articolo 335, comma 6.
Articolo 338
Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
Art. 338.
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell’albo previsto dall’articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell’elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall’articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell’elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall’articolo 26.

Articolo 339
Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
Art. 339.
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all’Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all’importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell’obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.
Articolo 340
Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
Art. 340.
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che esercita i rami vita, l’ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l’impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall’attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

Articolo 341
Imprese in liquidazione coatta
Art. 341.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 252 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all’entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad
essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell’ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 342
Partecipazioni già autorizzate
Art. 342.
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Articolo 343
Intermediari già iscritti od operanti
Art. 343.
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all’Albo degli agenti di assicurazione o all’Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agliarticoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall’Albo degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L’iscrizione, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3, è subordinata all’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all’articolo 110, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per l’iscrizione di diritto rispettivamente all’albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l’iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalità stabilite all’articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all’articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell’11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.

Articolo 344
Periti di assicurazione già iscritti
Art. 344.
1. I periti di assicurazione che esercitano l’attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all’articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall’articolo 156.
Articolo 345
Istituzioni e enti esclusi
Art. 345.
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l’ISMEA dall’articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l’importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall’articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. è sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottop
oste alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.

Articolo 346
Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
Art. 346.
1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto;
b) l’attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l’attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all’officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l’incidente od il guasto siano avvenuti all’estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l’assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l’organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
3. L’attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un’impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all’impresa di assicurazione che esercita unicamente l’attività di assistenza, allorché l’attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l’importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.
Articolo 347
Potestà legislativa delle Regioni
Art. 347.
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attività produttive e all’ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di assicurazione.
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l’adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, all’approvazione delle modificazioni statutarie e all’approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l’ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all’ISVAP.
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.

Articolo 348
Esercizio congiunto dei rami vita e danni
Art. 348.
1. In deroga all’obbligo di limitazione dell’oggetto sociale all’esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all’articolo 11, comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L’impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l’obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l’obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di ciascuna attività, al margine di solvibilità della corrispondente gestione.
3. L’impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, previa autorizzazione dell’ISVAP, utilizzare per l’una o l’altra gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 349
Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
Art. 349.
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall’ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente che attesti che l’impresa dispone del margine di solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso l’impresa capogruppo è iscritta all’albo di cui all’articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.
Articolo 350
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Art. 350.
1. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di is
crizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Articolo 351
Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
Art. 351.
1. L’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Funzioni dell’ISVAP). – 1. L’ISVAP, in conformità alla normativa dell’Unione europea in materia assicurativa e nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L’ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell’ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L’ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull’attività svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell’ISVAP è soggetto al controllo della Corte dei conti.».
2. Nell’ articolo 14, primo comma, lettera d), dellalegge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo determinato ai sensi dell’articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza».
3. Nell’ articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole; «all’ articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 335, articoli 336 e articoli 337 del codice delle assicurazioni private».
4. Nell’articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all’articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell’articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, articoli 336 e articoli 337 del codice delle assicurazioni private». Nel secondo comma le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell’economia e delle finanze».
5. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). – 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.».
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
8. Nel comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private».
9. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è sostituito dal seguente: «5. È eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell’attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall’ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l’importo e la tipologia dell’investimento.».
10. Nel comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall’articolo 80 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 36 del codice delle assicurazioni private».
11. Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall’articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista all’articolo 34 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 37 del codice delle assicurazioni private».
12. Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private» e le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
13. Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
14. Nel comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».

Articolo 352
Coordinamento formale con altre norme di legge
Art. 352.
1. Nel comma 3 dell’articolo 120 del codiceper la protezione dei dati personali le parole: «dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 135 del codice delle assicurazioni private».
2. Nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private». Nell’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private».
3. Nell’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private».
4. Nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 14
2, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il codice delle assicurazioni private».
5. Nell’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
6. Nell’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
7. Nell’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private».
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.

Articolo 353
Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private
Art. 353.
1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell’in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell’articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.».
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: «assicurazioni assistenza» ed è prevista un’aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l’articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Sostituzione dell’impresa nella coassicurazione). – 1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l’imposta in relazione al premio ceduto all’assicuratore subentrante.».
4. Dopo l’articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi). – 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell’imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma e all’ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall’impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l’indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell’ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e dell’ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell’aliquota d’imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l’imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28».
5. Dopo l’articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). – 1. L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell’imposta di cui alla presente legge sull’importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell’imposta di cui al comma 1.».
Articolo 354
Norme espressamente abrogate
Art. 354.
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l’articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
l’articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l’articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l’articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
l’articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l’articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall’ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003, adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall’articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L’ISVAP, allo scopo di attuare l’obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell’ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

Articolo 355
Entrata in vigore
Art. 355.
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.