Il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse da parte del lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento implica un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione se priva di errori logici o giuridici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata rigettata l’impugnativa proposta contro un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore addetto alla cassa di un supermercato di alimentari, che – secondo la ricostruzione giudiziale – aveva commesso un’appropriazione indebita, intenzionalmente registrando uno degli articoli acquistati da un cliente per un importo inferiore di L. 10.000 a quello effettivo, integrando poi lo scontrino fiscale a penna sul retro e facendosi corrispondere la somma complessiva, con esposizione quindi della datrice di lavoro a gravi responsabilità di tipo contabile e fiscale).
Cassazione civile , sez. lav., 28 settembre 1996, n. 8571