Il danno non patrimoniale alla persona

Avv. Dario Colasanti
1) IMPOSTAZIONE CODICISTICA. L’art. 2059 Cc è chiaro nell’escludere la risarcibilità del danno non patrimoniale, salvi i casi previsti eccezionalmente dalla legge. In questo modo il Legislatore del 1942 recepì le tesi prevalenti in dottrina e giurisprudenza all’epoca della codificazione.

a) Ratio. Innanzitutto si affermava che il diritto civile, per sua natura, è volto a disciplinare rapporti patrimoniali, caratterizzati da un oggetto esteriore e sensibile, e non concerne i rapporti morali. Infatti si riteneva che gli oggetti dell’offesa e del danno morale non possono considerarsi vero elemento del patrimonio giuridico dell’individuo in quanto non ne é possibile la valutazione economica. Tali aspetti della persona, quindi, ricevevano sufficiente tutela dal diritto pubblico penale, in quanto i rimedi del risarcimento per equivalente o in forma specifica venivano considerati del tutto inadeguati per riparare un tale tipo di danno.
b) Eccezione. L’ipotesi più importante di eccezionale risarcibilità del danno non patrimoniale è quella ex art. 185 Cp, relativa all’illecito civile costituente anche reato. Secondo l’impostazione tradizionale, in questo caso non si tratterebbe di un vero e proprio risarcimento, quanto invece di una ulteriore sanzione al reo anche sul piano civilistico.
c) Conseguenze. Tale rigida impostazione conduceva ad affermare la tendenziale irrilevanza dei pregiudizi attinenti ai vari aspetti della personalità umana, dalla salute alla serenità interiore, non direttamente collegati alla capacità dell’individuo di produrre reddito, unico elemento suscettibile di valutazione economica. Le molteplici forme di espressione e realizzazione dell’individuo, compromesse a seguito dell’illecito, erano destinate ad essere ignorate dal Giudice civile. Questa palese iniquità ha determinato una lenta evoluzione della Giurisprudenza che per decenni si è scontrata con l’inequivocabile lettera dell’art. 2059 Cc, nel tentativo di superare una preclusione ritenuta non più conforme al mutato quadro dei valori dell’Ordinamento. Tale lungo cammino sembra essere giunto al termine grazie ad alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, pronunciate verso la metà del 2003, che hanno praticamente posto nel nulla le restrizioni della norma contestata.
2) AFFERMAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO. La prima conquista in tal senso è stata la risarcibilità del danno conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica. Infatti, in tali situazioni, il danno non patrimoniale risulta particolarmente grave ed evidente: oltre all’eventuale perdita del reddito inerente al proprio lavoro, il danneggiato è privato della possibilità di fruire del proprio benessere corporeo e/o mentale e, quindi, di svolgere altre altrettanto importanti attività in cui si esplica la vita umana. Negare il risarcimento per la perdita di queste fondamentali componenti dell’esistenza di ogni individuo, semplicemente in quanto non prettamente valutabili in termini economici, significherebbe consentire un ristoro parziale e privare di tutela irrinunciabili prerogative dell’essere umano.
a) Iniziali aperture della Giurisprudenza. Inizialmente la Giurisprudenza di merito ricorse all’espediente di considerare la lesione, pur se non immediatamente valutabile in termini economici, come fonte indiretta di nocumento della capacità lavorativa del danneggiato. In questo modo fu risarcito il danno estetico in quanto pregiudizievole per il tipo di lavoro svolto (ad es. per una commessa o una modella), il danno alla vita di relazione in quanto compromette attività complementari che indirettamente si ripercuotono sulla capacità di guadagno (ad es. le relazioni sociali per il procacciatore di affari), etc.. Insomma si utilizzava tale stratagemma per dare consistenza patrimoniale ad un danno che ne è palesemente privo.
b) Il riconoscimento del danno biologico. Dopo le prime aperture della Giurisprudenza di merito, intervenne la stessa Corte Costituzionale nel sancire la risarcibilità del danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute, anche se di natura non patrimoniale.
La sentenza 184 del 1986 riconobbe la natura immediatamente precettiva dell’art. 32 Cost. relativo al diritto alla salute. Esso, quindi, non contiene una dichiarazione meramente programmatica, ma è immediatamente operativo nei rapporti tra i privati.
Di conseguenza il Giudice delle leggi propese per una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2043 Cc, che consentisse la risarcibilità del danno biologico nonostante la testuale limitazione ex art. 2059 Cc. Si sarebbe altrimenti privato un diritto fondamentale di rango costituzionale della tutela aquiliana, cioè della minima forma di reazione predisposta dall’Ordinamento.
In particolare, la Corte Costituzionale evidenziò come la lesione dell’integrità psico-fisica integri un c.d. danno-evento. Tale peculiare definizione sta a significare che la lesione di un diritto attinente alla sfera personale, di così rilevante importanza, comporta necessariamente la perdita o la compromissione di un valore fondamentale, che è già danno di per sé, senza necessità di una ulteriore dimostrazione. Ciò evidentemente agevola l’onere probatorio del danneggiato.
La sentenza 372 del 1994 ha chiarito che la tesi del danno-evento consente di ritenere che un danno si sia verificato (presunzione dell’an) sulla base della mera prova della lesione, ma poi per il danneggiato rimane sempre necessario provare l’entità delle conseguenze dannose. Il quantum potrà essere liquidato sulla base di presunzioni fondate sugli elementi forniti dall’attore e sull’id quod plerumque accidit, attraverso valutazioni di carattere equitativo. Ma non vi è alcun danno risarcibile qualora la sopravvivenza della vittima non si sia protratta per un lasso di tempo apprezzabile.
In ogni caso, la sussistenza del danno biologico, sia esso di natura fisica o psichica, presuppone l’accertamento medico-legale, al di fuori del quale non è accoglibile alcuna pretesa risarcitoria.
Affermata la generale risarcibilità del danno biologico, i Giudici della Consulta hanno altresì precisato che la limitazione ex art. 2059 Cc si riferisce esclusivamente al c.d. danno morale, inteso come il patema d’animo o lo stato d’angoscia transeunte intimamente sofferto in conseguenza dell’illecito.
c) L’assorbimento nel danno biologico delle altre figure. L’affermazione del danno biologico ha condotto ad un graduale assorbimento di tutte quelle categorie risarcitorie (danno estetico, alla vita di relazione, etc.) prima menzionate quali stratagemmi per aggirare il divieto ex art. 2059 Cc, al fine di evitare ingiuste duplicazioni.
3) L’AFFERMAZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE. La risarcibilità del danno biologico ha determinato un importante superamento del limite ex art. 2059 Cc. Del resto la lesione della personalità dell’individuo può verificarsi anche a prescindere dal pregiudizio alla salute. Dottrina e giurisprudenza, quindi, si sono ben presto rese conto che residuava una zona grigia, non ascrivibile né alla categoria del danno biologico né a quella del danno morale, consistente in un danno non patrimoniale alla persona, che continuava ad incorrere nel divieto ex art. 2059 Cc. Si è affermata, quindi, la nozione di danno esistenziale, con l’evidente finalità di estendere l’ambito della risarcibilità.
a) Definizione. Data l’origine dottrinale e pretoria, la definizione di tale figura non corrisponde ad una formula precisa. Il danno esistenziale è stato, infatti, qualificato come la modificazione peggiorativa della sfera personale del soggetto, il pregiudizio alla vita quotidiana a seguito della rinuncia forzosa alle proprie abitudini, il danno alle attività realizzatrici non reddituali della persona, il perturbamento dell’agenda quotidiana a seguito dell’impedita attuazione di quanto programmato o sperato, etc..
b) Iter logico-giuridico. La Giurisprudenza è giunta a sostenere la risarcibilità di un tale tipo di danno attraverso un ragionamento simile a quello che ha consentito la tutela aquiliana del diritto alla salute.
Innanzitutto è stato sancito il valore precettivo dell’art. 2 Cost., per cui ogni proiezione della persona nella realtà sociale, che sia in connessione con i diritti inviolabili dell’uomo, assurge al rango di diritto soggettivo tutelabile in via risarcitoria. L’art. 2 è, così, considerato come una clausola aperta, che consente di dare rilievo anche a nuovi valori emergenti, se funzionali allo sviluppo della persona umana, a prescindere da una specifica previsione di legge.
Alla luce di tale fondamentale disposizione costituzionale, l’art. 2043 Cc deve essere interpretato in modo da permettere la tutela aquiliana di questi interessi, con il risarcimento delle conseguenze dannose derivanti dalla loro lesione, pur se di natura non patrimoniale.
La lesione di tali diritti fondamentali è danno-evento, in quanto si verifica l’imprescindibile diminuzione delle potenzialità della persona, con conseguente valutazione equitativa dell’ammontare del quantum risarcitorio, non altrimenti determinabile.
c) Casistica: La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 7713 del 2000 (Corr. Giur. 2000, n° 7, pp. 873 e ss.), ha riconosciuto il danno esistenziale al figlio naturale a cui il padre non aveva corrisposto i mezzi di sostentamento. La Giurisprudenza di merito ha risarcito tale tipologia di danno in caso di perdita di un familiare, procurato aborto, nascita inaspettata di figlio malforme e finanche di perdita dell’animale di affezione, perdita della tranquillità per inquinamento acustico o perdita di tempo per fila alle Poste. Non sono mancate pronunce contrarie all’ammissibilità di tale nozione, così come in determinati casi ciò che a buon diritto si sarebbe potuto qualificare danno esistenziale è stato denominato danno morale (ad es. C.Cass. SU 2515/2002 riguardo alla necessità di sottoporsi ripetutamente ad accertamenti clinici a seguito di inquinamento ambientale).
d) Numerose critiche sono state mosse a tale figura di danno.
Innanzitutto alcuni paventano il rischio di una eccessiva dilatazione dell’ambito del danno risarcibile, attraverso l’attribuzione di rilevanza anche ad attività e manifestazioni non essenziali per la realizzazione della personalità. Infatti la clausola aperta ex art. 2 Cost. potrebbe prestarsi a dare rilievo anche ad interessi futili ed insignificanti. Lasciare alla Giurisprudenza una tale opera di selezione, in base al filtro dei valori costituzionali, significherebbe attribuire al Giudice eccessiva discrezionalità con conseguente estrema incertezza della materia risarcitoria.
Altra critica riguarda l’inopportuna applicazione al danno esistenziale della tesi del danno-evento. Affermare che, provata la lesione al diritto della personalità, il danno è in re ipsa ed è quantificabile in via equitativa, significa procedere alla liquidazione senza alcun accertamento dell’effettiva sussistenza di conseguenze negative per il soggetto leso.
Infine si discute anche dell’opportunità dell’interpretazione estensiva dell’art. 2043 Cc in combinato disposto con l’art. 2 Cost.. Infatti in questo modo si giunge al sistematico superamento del limite alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 Cc, sconfinando in una interpretazione illegittima in quanto contra legem.
4) IL RISCHIO DI CONFUSIONE TRA LE DIVERSE VOCI DI DANNO NON PATRIMONIALE. La proliferazione di diverse figure di danno non patrimoniale in Dottrina e Giurisprudenza ha creato il pericolo di confusione e duplicazioni. In assenza di categorie del tutto consolidate, l’interprete deve prestare molta attenzione nell’avventurarsi nella giungla delle definizioni, fermo restando che ciò che conta, a prescindere dalle sovrapposizioni o dai fraintendimenti, è il risultato finale, ossia il risarcimento di una somma che sia equa nella sua globalità.
a) Tra danno biologico ed esistenziale. Un primo pericolo è dato dall’accostamento tra danno biologico e danno esistenziale.
Come si è ampiamente visto, quest’ultima nozione è stata elaborata proprio per consentire il risarcimento laddove non fosse configurabile la lesione dell’integrità psico-fisica. Di conseguenza, come nota esplicitamente il Tribunale di Milano in una inedita sentenza del giugno 2000, il riconoscimento del danno esistenziale presuppone l’assenza di danno biologico e, viceversa, dove sussiste il danno biologico non vi è spazio per quello esistenziale.
Diversamente, si possono riscontrare pronunce aberranti, in cui il primo si aggiunge al secondo. Ad esempio il Tribunale di Locri (sentenza n° 462/2000, Corr. Giur. n° 6 del 2001), nel liquidare il danno psichico della madre per nascita inaspettata di figlia malforme, ha considerato separatamente il danno alla salute dal danno c.d. biologico-esistenziale, consistente nel peggioramento del modo di vivere a seguito della compromissione dell’integrità psichica. Evidentemente in questo modo si risarcisce due volte lo stesso tipo di pregiudizio.
Questo non vuol dire in assoluto che danno biologico e danno esistenziale non possano convivere nella medesima vicenda, se riferiti ad aspetti diversi. Sempre con riferimento alla citata sentenza del Tribunale di Locri, accanto al danno biologico (ed, erroneamente, biologico-esistenziale), consistente nella patologia ansioso-depressiva sofferta dalla madre, è stato giustamente altresì risarcito il c.d. danno esistenziale puro, non riconducibile ad aspetti medico-legali, con riferimento allo stravolgimento della vita della madre per le necessarie cure da prestare alla bambina malformata.
b) Tra danno morale ed esistenziale. Ulteriore pericolo di sovrapposizione, stigmatizzato da recente Giurisprudenza, è quello inerente alle nozioni di danno esistenziale e danno morale. Infatti, un’opinione minoritaria sostiene che la distinzione tra queste figure sia solo apparente.
L’affermazione che il danno morale corrisponde alla sofferenza interiore, mentre quello esistenziale consiste nell’impedimento di attività realizzatrici della persona, non terrebbe conto del fatto che la sofferenza morale è sempre provocata proprio da un tale tipo di forzosa rinuncia. Di conseguenza, una è la persona lesa, una è la fonte della sofferenza, uno è il pregiudizio, ma duplice sarebbe la voce risarcitoria.
Ciò determinerebbe una ingiustificata duplicazione del risarcimento nei casi in cui, oltre al danno esistenziale, sia risarcibile anche quello morale, alla stregua dell’art. 2059 Cc.
Ciò consentirebbe di ottenere il risarcimento per il pregiudizio subito, sotto l’ingannatoria forma di danno esistenziale, anche quando il danno morale non sia risarcibile. In quest’ottica la teoria del danno esistenziale viene considerata come un raffinatissimo tentativo di aggirare il divieto ex art. 2059.
Proprio sulla base di tali premesse, il Tribunale di Roma, sez. XIII, con sentenza del 07/03/02 (in Corr. Giur. n°10, 2002. pp. 1338 e ss.) ha evidenziato il rischio di duplice risarcimento della medesima posta di danno qualora l’illecito civile integri anche gli estremi di quello penale.
5) LE RIVOLUZIONARIE SENTENZE DEL MAGGIO 2003. Recentemente la Corte di Cassazione ha pronunciato due importanti sentenze (n° 8827 e 8828, in Guida al Diritto 2003, n° 25, pp. 38 e ss.), che, in linea con l’evoluzione fin qui prospettata, hanno autorevolmente proposto una ricostruzione del sistema della responsabilità civile da danno alla persona totalmente affrancata dalle tradizionali strettoie dell’art. 2059 Cc.
a) Individuazione dei diversi tipi di danno non patrimoniale alla persona. La Suprema Corte, innanzitutto, nota che, in caso di morte della vittima dell’illecito, la perdita del rapporto parentale determina in capo al congiunto la lesione di un interesse ontologicamente diverso da quello all’integrità biopsichica, da cui deriva il danno biologico, o da quello all’integrità morale, che produce il danno morale soggettivo. Essa diversamente riguarda la sfera degli affetti nell’ambito della famiglia e si concreta nel danno alle attività realizzatrici della persona umana ex artt. 2/29/30 Cost., che parte di dottrina e giurisprudenza tende a definire danno esistenziale. In questo modo la Corte di Cassazione ribadisce l’ammissibilità di tale figura e gli attribuisce autonoma consistenza rispetto alle altre voci risarcitorie.
b) Risarcibilità fondata sull’art. 2059. La risarcibilità senza limitazioni di tale tipo di danno deve essere ammessa in base allo stesso art. 2059 Cc, che pure sembra affermare il contrario. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, la lettura tradizionale, che circoscrive la rilevanza del danno non patrimoniale al danno morale soggettivo derivante da reato, non può più essere ulteriormente condivisa.
Questa affermazione poggia sulla constatazione dell’ampliamento della tutela che l’Ordinamento attualmente appresta ai valori fondamentali della persona, su vari livelli.
A livello costituzionale, l’interpretazione dell’art. 2 Cost., come norma precettiva e non meramente programmatica, impone di risarcire ogni ipotesi di lesione della personalità dell’individuo, anche se priva di rilevanza economica. Altrimenti si priverebbero interessi di rango costituzionale della tutela minima apprestata dall’Ordinamento.
Inoltre, a livello di legislazione ordinaria, l’ambito delle ipotesi in cui è espressamente contemplata la risarcibilità del danno non patrimoniale è stata progressivamente estesa, ben al di là dell’art. 185 Cp (ad es. in caso di ingiusta privazione della libertà personale nell’esercizio di funzioni giudiziarie, di modalità illecita nella raccolta dei dati personali, di discriminazioni razziali o religiose, di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).
Ciò è confermato a livello giurisprudenziale, dato che da tempo è pacificamente risarcita, anche in assenza di reato, una particolare figura di danno non patrimoniale, cioè il danno biologico. Inoltre la Suprema Corte ha ritenuto risarcibile anche il danno non patrimoniale patito dalle persone giuridiche, che evidentemente non ha la natura di mera sofferenza interiore.
Per giustificare la risarcibilità del danno non patrimoniale alla persona, anche in assenza di reato ed al di là del mero patema d’animo contingente, non c’è quindi più motivo di ricorrere alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2043 Cc, così come per decenni affermato riguardo al danno biologico e recentemente per il danno esistenziale. Infatti tale tecnica interpretativa deve essere adottata con riferimento allo stesso art. 2059 Cc. Tale norma consente la riparazione del danno non patrimoniale nei casi stabiliti dalla legge e tali ipotesi possono ben essere rappresentate dai precetti costituzionali che danno rilevanza ai diritti inviolabili della persona. Si giunge, così, alla semplificazione della materia, superando le complesse costruzioni cui dottrina e giurisprudenza erano state fino ad oggi costrette dalla lettera del Codice.
c) Presupposti della risarcibilità. Per la risarcibilità del danno non patrimoniale alla persona devono sussistere tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile ex art. 2043 Cc, così come è necessaria la prova della effettiva verificazione del danno subito dal soggetto leso.
Infatti il danno non patrimoniale da lesione alla persona non coincide con la lesione dell’interesse protetto, ma, rispetto ad essa, è una conseguenza eventuale. In altri termini si tratta di danno-conseguenza e non di danno-evento, che dispenserebbe dall’onere probatorio.
Quindi il danno in questione deve essere allegato e provato. Poiché il pregiudizio si proietta nel futuro, è necessario il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che il danneggiato ha l’onere di fornire. La sua liquidazione, comunque, data la natura non economica, non può che avvenire attraverso valutazioni di carattere equitativo ex artt. 1226/2056 Cc.
d) Cumulo con il danno morale. Data la diversità tra danno esistenziale (tra cui la perdita del rapporto parentale) e danno morale soggettivo, la Suprema Corte conclude che entrambe queste voci possano essere contestualmente riconosciute a favore del danneggiato, senza che debba ravvisarsi una duplicazione di risarcimento. Del resto, nel caso di attribuzione congiunta, il Giudice deve considerare la più limitata funzione di ristoro di ognuna, al fine di assicurare il giusto equilibrio tra le varie poste che concorrono a determinare il risarcimento complessivo.
e) Le sentenze citate e, quindi, la relativa impostazione sono state richiamate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 233 del 2003 (in Guida al Dir. 2003, n° 31, p. 32). In questo modo anche il Giudice delle leggi ha avallato il riconoscimento dell’autonoma rilevanza del danno esistenziale ed il tendenziale superamento delle limitazioni ex art. 2059 Cc.
6) QUESTIONI INTERPRETATIVE SUCCESSIVE. Nonostante l’apprezzamento per l’appena illustrato revirement della Suprema Corte, non si può non evidenziare come tali sentenze si limitino a sancire e riconoscere la reciproca compatibilità e coesistenza, all’interno dell’unica categoria del danno non patrimoniale, delle tre voci risarcitorie, lasciando però sul tavolo vari ambiti di incertezza.
a) La tipicità del danno non patrimoniale. Come si è visto, la risarcibilità del danno non patrimoniale viene raggiunta dai giudici di legittimità, non eliminando del tutto il limite ex art. 2059 c.c., ma integrando le eccezioni a tale sbarramento attraverso l’applicazione delle norme costituzionali che tutelano i valori attinenti alla persona.
Sulla base di questa constatazione, di recente, la sentenza n. 15022 del 15 luglio 2005 ha espressamente affermato che se il risarcimento del danno patrimoniale può conseguire alla lesione di un qualsiasi interesse meritevole di tutela (cosiddetta atipicità dell’illecito), viceversa il ristoro del danno non patrimoniale è ammissibile solo ed esclusivamente in seguito alla violazione degli specifici valori della persona costituzionalmente garantiti. Di conseguenza esso dovrebbe essere definito come tipico. Sulla base di questa premessa, si nega l’esistenza di una generica categoria di danno esistenziale, che condurrebbe il danno non patrimoniale nell’atipicità. Rileva solo ed esclusivamente il danno agli specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalle norme costituzionale (nel caso di specie il danno da perdita del congiunto ex artt. 2, 29 e 30 Cost.).
Secondo alcuni questa pronuncia avrebbe ristretto l’ambito del danno non patrimoniale risarcibile, attribuendo rilevanza solo ed esclusivamente ai diritti nominati in costituzione. Inoltre, negando la categoria del danno esistenziale, avrebbe limitato le voci risarcibili al danno biologico ed a quello morale.
L’interpretazione preferibile è quella per cui non è stato affermato nulla di nuovo. In particolare le innovative decisioni del 2003, e quelle che le hanno seguite, hanno sempre affermato, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale (compresa la componente esistenziale), la necessità di ravvisare la lesione di un interesse attinente alla persona, protetto a livello costituzionale. Ma l’interpretazione dell’art. 2 Cost. come clausola aperta, che consente di dare rilievo ad ogni valore funzionale allo sviluppo della persona, permette di andare oltre alle specifiche previsioni di legge, estendendo la copertura costituzionale ad interessi altrimenti innominati. Si può, quindi, dire che il danno non patrimoniale è tipico perché rileva solo nei casi ammessi dalla legge, tra cui le previsioni costituzionali. Del resto l’art. 2 Cost. rende questo elenco non predeterminato rigidamente, lasciando al giudice l’apprezzamento degli interessi che costituiscono espressione inviolabile della persona.
L’impostazione appena illustrata sembra essere stata recepita dalla sentenza delle Sezioni unite n. 6572 del 24 marzo 2006, la quale qualifica espressamente come danno esistenziale le oggettive ripercussioni negative sull’esistenza del lavoratore derivanti dal demansionamento, che viola il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità sui luoghi di lavoro ex artt. 1 e 2 Cost. Quindi il danno esistenziale esiste e può essere frutto della lesione di valori della persona anche non specificamente nominati dalla Carta suprema.
Probabilmente nelle parole della sentenza del 2005 si può leggere la preoccupazione dell’eccessiva estensione degli interessi ricondotti nell’ambito dei diritti inviolabili della persona. Infatti il filtro costituzionale viene spesso superato elevando di rango interessi di discutibile importanza. Tra i tanti esempi può essere menzionata la decisione del Tribunale di Ivrea (sentenza del 22 giungo 2004), che ha liquidato il danno esistenziale da ritardata riparazione degli impianti di una abitazione, in quanto tale inadempimento contrattuale avrebbe leso l’interesse costituzionalmente protetto alla tranquillità casalinga. La vera battaglia nelle aule di giustizia è così costituita dalla selezione degli interessi rilevanti.
b) L’ineludibile necessità di allegazione e prova. Le Sezioni unite, nella già citata sentenza n. 6572 del 2006, hanno rigidamente ribadito quanto già affermato dalle pronunce del 2003 circa la rigorosa necessità che il danno non patrimoniale sia oggetto di precisa indicazione da parte dell’attore, nonché che ne sia data dimostrazione nel corso del processo.
Infatti la mera lesione di un interesse, pur costituzionalmente rilevante, può dare origine a diversi tipi di conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, così come da essa potrebbe non scaturirne nessuna. Di conseguenza, con particolare riferimento al danno esistenziale, il danneggiato deve imprescindibilmente precisare il pregiudizio alle sue abitudini di vita e le circostanze che lo comprovino. Cioè deve affermare e provare in cosa la propria esistenza sia diversa da prima dell’illecito.
Con riguardo al danno da demansionamento del lavoratore, un indirizzo giurisprudenziale operava la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche in assenza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto erano ritenuti sufficienti gli elementi presuntivi acquisiti al giudizio, come la natura, l’entità e la durata del demansionamento.
Questo orientamento è stato, quindi, sconfessato dalle Sezioni unite. Non basta la semplice dimostrazione del demansionamento e la domanda di ristoro del danno non patrimoniale patito. Bisogna, invece, indicare e dare prova delle circostanze in cui il danno si concreta. Ciò può avvenire agevolmente attraverso il ricorso a testimonianze e presunzioni.
c) Rapporti tra danno biologico e danno esistenziale. Con le sentenze del 2003, la Cassazione ha definitivamente ripudiato l’accezione lata di danno biologico. E’ stato, quindi, escluso che esso possa configurarsi in assenza di accertamento clinico.
 Autonomia o sovrapposizione? Si discute se nella nuova impostazione il danno biologico debba essere inteso in senso essenzialmente statico, cioè relativo alla lesione dell’integrità psico-fisica in sé considerata, oppure in senso dinamico, comprendendo tutte le conseguenze negative che si producono nel tempo sulla vita della vittima. Quest’ultima è la tesi propugnata da anni dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 372 del 1994) e dalla Corte di Cassazione. Del resto l’affermazione della contemporanea risarcibilità del danno biologico e del danno esistenziale, contenuta nelle sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003, potrebbe indurre a conclusioni opposte.
Ma tali conclusioni sono state di recente negate dalla sentenza n. 24451 del 18 novembre 2005. In questa pronuncia la Suprema Corte afferma che, a partire dalla decisione della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, la giurisprudenza ha elaborato una nozione complessa di danno biologico, che include la componente della menomazione fisica e psichica (a prova scientifica) e la componente che attiene alla sfera della persona, scomponibile in sottovoci che attengono alle ripercussioni sulle attività quotidiane, nonché su quelle relazionali (a prova storica). In quest’ottica il fondamento costituzionale del danno biologico non è solo l’art. 32 Cost., ma anche l’art. 3, comma 2° Cost., volto a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. In questo senso si è espresso anche il legislatore ordinario sia con l’art. 5 l. n. 57 del 2001, sia con gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005). Infatti queste disposizioni definiscono il danno biologico attribuendo rilevanza anche all’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Di conseguenza, il giudice, nella liquidazione del danno biologico secondo il metodo tabellare, deve innanzitutto valutarne la gravità con criteri scientifici, stabilendo i punti di invalidità, e poi deve personalizzare il risarcimento tenendo conto dell’impatto della lesione sulla vita della vittima, quantificando il valore del punto di invalidità. Ciò deve avvenire sulla base delle circostanze oggettive che contraddistinguono l’esistenza del danneggiato. Viene, così, cassata la sentenza che aveva applicato il metodo tabellare, correggendolo esclusivamente con il fattore dell’età.
Quanto detto significa che, sotto il nomen di danno biologico, vengono risarciti anche i pregiudizi esistenziali. I valori delle tabelle si riferiscono alla lesione dell’integrità psico-fisica in sé (danno statico) e devono essere aggiustati sulla base delle circostanze personalizzanti del caso concreto. In particolare gli artt. 138, comma 3° e 139, comma 3° del Codice delle Assicurazioni ora stabiliscono espressamente la possibilità di un aumento, in misura non superiore al 30% per le lesioni di non lieve entità e di 1/5 per le lesioni di lieve entità, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni del danneggiato. Quindi, quando viene risarcito il danno biologico, comprendente anche componenti di carattere esistenziale, non potrebbe essere risarcito altresì il danno esistenziale, poiché ciò comporterebbe l’ingiustificato raddoppio della somma liquidata.
Le due voci possono convivere? Così la soluzione che sembra preferibile ammette il concorso tra le due poste risarcitorie, però solo in via eventuale. L’ambito del danno biologico può coincidere con quello del danno esistenziale, in quanto entrambe consistono nelle ripercussioni della lesione di diritti della personalità sull’esistenza del danneggiato. Poiché la violazione del diritto alla salute, nell’aspetto fisico o psichico, comporta generalmente le alterazioni di maggiore impatto, da questo segue che l’eventuale contemporanea lesione di un altro diritto della personalità difficilmente potrebbe produrre conseguenze dannose, ulteriori e diverse, che non siano già riconducibili al vulnus del diritto alla salute. Del resto non si può escludere a priori l’ipotesi contraria (Cass. 2050/2004), così che al risarcimento relativo ai peggioramenti derivanti dalla violazione del diritto alla salute, si dovrà aggiungere quello riguardante le diverse conseguenze della lesione di situazioni giuridiche differenti. In questi casi, le due voci risarcitorie dovrebbero coesistere e cumularsi senza che si abbia duplicazione alcuna, con aumento della somma da liquidare. In questo senso pare orientarsi anche la sentenza delle Sezioni unite n. 6572 del 2006, che affianca al danno biologico derivante dal demansionamento anche gli altri pregiudizi esistenziali, che sono causati dall’illecito del datore di lavoro, pur senza essere collegati alla lesione della salute, sotto la definizione di danno esistenziale.
b) Rapporti tra danno morale ed esistenziale. Nelle sentenze del 2003 sembra essere accolta l’impostazione della dottrina prevalente che contrappone le 2 figure in quanto la prima corrisponderebbe ad un “non facere”, cioè la rinuncia alle abitudini di vita imposta dall’illecito, e la seconda ad un “pati”, alla mera sofferenza che svanisce nel tempo.
Autonomia o sovrapposizione? All’opposto, perplessità sull’autonomia delle nozioni di danno morale ed esistenziale sono state riproposte dalla sez. XIII del Tribunale di Roma, con la sentenza del 23/01/2004 (in D&G on line, pubblicata in data 11/02/2004). Tale giudice, coerentemente con passate pronunce (07/03/2002, citata sub 4b), critica le decisioni della Suprema Corte limitatamente a questo aspetto. Infatti, gli ambiti ipotizzabili di danno alla persona sarebbero solamente due: quello dell’integrità psicofisica e quello dell’integrità morale. Lo sconvolgimento dell’esistenza, terreno del danno esistenziale, non sarebbe risarcibile di per sé, ma solo in quanto fonte di sofferenza interiore, rilevando come parametro del danno morale. Non avrebbe senso affermare che il danno morale è meramente contingente o distinguere tra la sofferenza immediata e quella a lungo termine. Esiste un solo tipo di sofferenza, che viene generata dalle rinunce provocate dall’illecito ed è destinata a protrarsi più o meno lungamente nel tempo. Di conseguenza, cumulare il danno esistenziale al danno morale darebbe origine ad ingiustificate duplicazioni. Tale costruzione, per quanto non priva di forza argomentativa, rimane comunque ampiamente minoritaria.
La distinzione tra danno morale ed esistenziale è invece del tutto recepita dalle Sezioni unite nella citata sentenza n. 6752. Infatti si rimarca che il danno esistenziale ha una base concreta, non risolvendosi in meri dolori e sofferenze, ma essendo costituito da scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso. La sua natura è quindi oggettiva ed accertabile in giudizio, diversamente da quella meramente emotiva ed interiore, propria del danno morale.
Le due voci possono convivere? Per quanto concerne la liquidazione delle due voci, la giurisprudenza ha seguito vie diverse.
Riguardo al risarcimento per la perdita di un congiunto, il Tribunale di Roma sembra seguire l’orientamento per cui i parametri adottati sin dal 1996, relativamente al danno morale, sarebbero già inclusivi del ristoro dei pregiudizi di natura esistenziale. Infatti nelle decisioni dei Giudici romani sono sempre stati tenuti in conto i pregiudizi rappresentatati dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare. Questo viene affermato sia dalle sentenze che contestano l’autonomia concettuale delle due nozioni, sia da quelle che invece la accettano. In questo modo si dà piena attuazione al richiamo della Suprema Corte circa la necessità di evitare duplicazioni, così che l’ammontare dei risarcimenti risulta praticamente invariato. E’ comunque onere del danneggiato allegare e provare gli elementi che dimostrino l’entità del pregiudizio subito.
Diversamente altre pronunce hanno cumulato le due voci. Riguardo al danno esistenziale, in assenza di parametri predeterminati, è stato adottato un criterio equitativo basato sul valore massimo attribuibile al complesso della attività realizzatrici della persona (comparato all’invalidità permanente del 99%), ridotto in base all’importanza di quella cui il danneggiato debba rinunciare ed aggiustato sulla base degli elementi addotti dall’interessato. Il danno morale è stato quantificato come frazione del danno biologico, in un ammontare inferiore al danno esistenziale.
Alcuni Tribunali hanno seguito una via originale: liquidano il danno esistenziale come frazione del biologico (come prima si faceva per il danno morale), mentre per la quantificazione del danno morale, per sua natura contingente, utilizzano i criteri dell’invalidità temporanea.
Non mancano, poi, decisioni di carattere assolutamente equitativo, che giungono addirittura a dichiarare apertamente il proprio imbarazzo e ad invocare l’elaborazione di un sistema tabellare.
7) RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE SENZA L’ACCERTAMENTO CONCRETO DI UN REATO.
Questione particolarmente dibattuta è quella della risarcibilità del danno non patrimoniale, qualora il danneggiato non abbia provato la colpa del danneggiante ma si sia avvalso delle presunzioni di colpa previste dalle varie ipotesi speciali di responsabilità ex artt. 2048 e ss. Cc. Anch’essa ha risentito del dibattito fin qui illustrato, così che sembra avere avuto una definitiva sistemazione con le ultime decisioni sopra citate.
Del resto si è contemporaneamente aperta la discussione sulla risarcibilità in ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui la colpa non è presunta ma addirittura irrilevante, o nei casi in cui il danno ingiusto corrisponda ad un comportamento illecito in prospettiva civilistica, ma non integrante gli estremi del fatto tipico di reato o dell’elemento soggettivo penalmente richiesto. Ci si è posti altresì il dubbio se il danno non patrimoniale possa essere liquidato, qualora sussista un danno da fatto lecito che legittima al pagamento di un indennizzo.
a) Tesi contraria. L’opinione tradizionale escludeva perentoriamente che il danno morale potesse essere risarcito, qualora non fossero stati concretamente accertati tutti gli elementi della fattispecie criminosa, elemento soggettivo compreso. La necessità di prova effettiva aveva alla base ragioni di ordine sostanziale e processuale.
In primo luogo, sul presupposto della funzione punitiva di tale voce di danno, se ne affermava l’incompatibilità con qualsiasi forma di presunzione di responsabilità, per garantire il rispetto del principio di colpevolezza.
In secondo luogo, il sistema processuale previgente era fondato su un rigido rapporto di preminenza e pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio civile, cosicché, negli eccezionali casi in cui il giudice civile poteva conoscere dell’esistenza di un fatto penalmente rilevante, si è sempre ritenuto che il relativo accertamento dovesse svolgersi secondo le regole probatorie del giudizio penale, che non conosce presunzioni.
Di conseguenza, il giudice civile avrebbe potuto dare ristoro al danno morale subito, pure in caso di estinzione del reato o di mancanza di condizione di procedibilità, in quanto ciò incide solo sulla punibilità o sulla procedibilità, ma sempre e comunque sul presupposto indefettibile dell’accertamento concreto di tutti gli elementi dell’illecito penale.
b) Tesi del danno esistenziale. Evitando di criticare l’assunto maggioritario, parte della Giurisprudenza aveva ugualmente accolto le richieste di risarcimento del danno non patrimoniale, qualificandole in termini di danno esistenziale. Infatti, come prima accennato, tale voce di danno ha consentito, fin da prima della svolta del maggio 2003, il risarcimento di alcune conseguenze non patrimoniali dell’illecito, a prescindere dallo sbarramento rappresentato dall’art. 2059 Cc. Di conseguenza non c’era alcun bisogno dell’accertamento concreto della realizzazione del reato e la responsabilità del danneggiante poteva essere senza problemi fondata su mere presunzioni. Ovviamente con il danno esistenziale si risarciva qualcosa di diverso rispetto al danno morale (almeno così ritiene l’opinione prevalente). Del resto, nella sostanza, il riferimento a tale nuova figura è servito per concedere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove questo sarebbe stato negato.
c) Tesi dell’incostituzionalità: Contro tale impostazione si è espresso il Tribunale di Roma, sez. XIII, con l’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale del 20/05/2002. All’attenzione del Giudice capitolino si è presentata una fattispecie di responsabilità per scontro tra veicoli, con presunzione di pari colpa ex art. 2054 comma 2° Cc.
Tale Giudice, identificando danno morale ed esistenziale nella medesima nozione di danno alla serenità della persona, si è trovato costretto a negare qualsiasi ristoro alla lesione di un tale diritto fondamentale a causa del divieto ex art. 2059 Cc. Infatti il mancato accertamento del reato, per l’impossibilità di provare la colpa del responsabile, avrebbe impedito la risarcibilità del danno morale e con esso qualsiasi tipo di tutela civilistica, nonostante l’operare della presunzione.
Di conseguenza l’Ordinanza ha individuato due profili di illegittimità costituzionale dell’art. 2059 Cc.
La violazione degli artt. 2/3 Cost. in quanto, nei casi in cui la colpa del danneggiante non sia stata dimostrata ma solo presunta, l’art. 2059 Cc impedisce il ristoro del diritto fondamentale alla serenità morale.
La violazione dell’art. 3 Cost. in quanto l’art. 2059 Cc non consente al Giudice Civile il risarcimento del danno morale attraverso l’intero strumentario probatorio messogli a disposizione dal Legislatore. Nel sistema processuale previgente, caratterizzato dalla pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile, era sancita la preminenza logica e giuridica della giurisdizione penale. Di conseguenza era coerente ritenere che il Giudice civile dovesse osservare le regole probatorie di quello penale, nei casi eccezionali in cui si sostituiva ad esso. Ma ora il nuovo art. 75 Cpp afferma il principio di parità tra la giurisdizione civile e penale, cosicché è venuta meno la ragione per precludere al Giudice civile il ricorso ad uno dei mezzi di prova più tipici e risalenti del processo civile, cioè la presunzione.
d) La tesi della risarcibilità del danno morale nonostante la presunzione relativa di colpa.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n° 7283 del 2003 (in Guida al Diritto n° 22, 2003, pp. 40 e ss.) si è posta in netto contrasto con l’opinione tradizionale, sconfessando la conclusione della impossibilità di risarcire il danno morale nelle ipotesi di responsabilità presunta (tra cui l’art. 2054 comma 2° Cc).
La Suprema Corte accoglie la concezione risarcitoria (e non punitiva) del danno morale, osservando così che non vi è alcuna ragione per non applicare alla voce di danno in questione le agevolazioni probatorie a favore del danneggiato, previste dal Legislatore nelle ipotesi speciali di responsabilità. Infatti le esigenze di tutela della vittima, che giustificano l’inversione dell’onere della prova, persistono anche con riferimento a tale tipo di danno.
Anzi, la sempre maggior rilevanza che è riconosciuta nell’Ordinamento ai valori attinenti alla persona, sia a livello legislativo (proliferazione delle previsioni di danno non patrimoniale), sia a livello giurisprudenziale (emersione di varie voci di danno non patrimoniale), conduce alla conclusione che la tutela della relativa lesione non debba essere discriminata rispetto a quella dei diritti di natura patrimoniale, per cui la presunzione pacificamente opera.
Inoltre i nuovi rapporti paritari tra processo penale e civile, che consentono addirittura esiti contrastanti in ordine all’apprezzamento di un medesimo fatto, non impongono più l’adozione del medesimo strumentario probatorio. Di conseguenza, risulta possibile avvalersi delle presunzioni.
Quindi, attraverso le presunzioni, che determinano l’inversione dell’onere della prova, la colpa del danneggiante deve considerarsi provata, salvo che l’interessato non dimostri il contrario. Ovviamente ciò è valido esclusivamente a fini civili e non a fini penali, data l’insopprimibile diversità dei rispettivi ambiti.
Questa conclusione si raggiunge per altra via, in base alle sentenze n° 8827/8828. Il problema della necessità di accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito penale viene in radice superato, in quanto il risarcimento della lesione di valori personali costituzionalmente garantiti è considerato possibile anche in assenza di reato.
Infine, si è espressa sull’argomento anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 233 del 2003, che ha rigettato la questione di legittimità promossa dal Tribunale di Roma, sopra illustrata. I Giudici della Consulta hanno aderito alle conclusioni delle recenti decisioni della Corte di Cassazione, espressamente richiamate. Del resto, affermando la risarcibilità del danno morale in base a mere presunzioni di colpa, la sentenza in questione aggiunge il dictum per cui per tale risarcimento “è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato”.
e) La questione della risarcibilità al di là delle ipotesi di presunzione.
L’ambigua formula cui la Corte Costituzionale subordina il risarcimento del danno morale, riassumibile nella locuzione “reato in astratto”, ha lasciato ambiti di incertezza circa la risarcibilità in ipotesi di responsabilità speciale diverse da quelle di presunzione di colpa.
 Ipotesi di responsabilità oggettiva. La Suprema Corte (10482/2004,in Corr. Giur. n° 8 del 2004; 20814/2004, in Guida al Diritto n° 44 del 2004), nell’intento di dare un’interpretazione univoca alla dibattuta materia, è intervenuta ex professo sulla questione della risarcibilità nelle ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto proprio ed altrui. Del resto, l’irrilevanza delle considerazioni effettuate per risolvere la controversia oggetto delle sentenze, relega l’interessante sistemazione della materia al ruolo di mero di obiter dictum.
Innanzitutto si nota che le sentenze n° 7281/7282/7283, che hanno ammesso la risarcibilità in caso di presunzione di colpa, non hanno escluso che sia sempre necessaria una specifica previsione di legge. In altri termini non si può prescindere dall’incriminazione del fatto e dalla prova di tutti gli elementi costitutivi del reato. Del resto, se il reato è previsto anche a titolo di colpa, la fattispecie legale dell’illecito da reato risulta integrata in sede civile, ai fini del risarcimento del danno morale, anche se detta colpa risulta provata sulla base di una presunzione di legge. Infatti tale mezzo probatorio è idoneo allo scopo data l’attuale parità delle due giurisdizioni.
Ben diverso è il discorso nelle fattispecie di responsabilità oggettiva. In questi casi (ad es. articoli 2054, comma 4°/2051/2052 Cc) la responsabilità è fondata sul solo rapporto tra il danneggiante e la cosa che provoca il danno. Mancando ogni accertamento della colpa, sia pure fondato su una presunzione legale, si rende necessario che il Giudice civile, con i mezzi di prova del suo rito, accerti anche tale elemento, al fine di ritenere sussistente il reato e, quindi, risarcibile il danno morale. In mancanza, questa voce non è liquidabile, nonostante il risarcimento degli aspetti patrimoniali.
Tale conclusione, però, deve essere coordinata con quanto affermato dalle sentenze n° 8827 e 8828, per cui, in base ad una lettura del Codice costituzionalmente orientata, deve ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale (tra cui anche quello morale), che sia conseguenza della lesione di valori della persona umana, anche al di fuori delle limitazioni poste dall’articolo 2059 Cc. Venute meno le restrizioni poste dal legislatore ordinario, sarebbe incoerente che la responsabilità per il danno patrimoniale da lesione di detti valori abbia carattere oggettivo mentre quella per il danno non patrimoniale necessiti dell’elemento soggettivo. In conclusione, la lesione di diritti inviolabili della persona consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche in ipotesi di responsabilità oggettiva.
Nel caso di responsabilità solidale per fatto altrui (ad es. articoli 2049/2054, comma 3° Cc), sussiste il limite dell’illecito colpevole dell’autore immediato. Ciò significa che l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato va sempre effettuato, sia pure con riferimento all’autore immediato, salva l’eccezione della lesione di valori costituzionalmente protetti.
 Ipotesi di inconfigurabilità del reato anche in astratto. Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Iesi, del 03/03/2004 (in “Il Merito”, Luglio/Agosto, 2004), ha sollevato la questione di costituzionalità dell’articolo 2059 Cc nella parte in cui non consente il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da un fatto illecito non riconducibile nemmeno in astratto ad una fattispecie di reato. Nel caso concreto era stata danneggiata colposamente la reputazione di un soggetto, con evidente inconfigurabilità del reato di diffamazione. Quindi si è posto il problema della risarcibilità dell’illecito civile, con colpa grave concretamente accertata, in mancanza di una corrispondente fattispecie di reato colposo. Secondo il Tribunale marchigiano, non vi è solamente un problema di carenza dell’elemento soggettivo penalmente rilevante. Qualora la questione si riducesse a ciò, non sarebbe dissimile da quella prospettata supra, ricorrendo sempre un fatto penalmente tipico. Ciò che invece caratterizzerebbe la fattispecie oggetto dell’ordinanza, è proprio la mancanza della tipicità penale. Infatti il giudice jesino accoglie una nozione di colpa penale non limitata al mero ambito psicologico, ma operante anche sul piano oggettivo (Gallo, “colpa penale”, Enc. Dir., VII, Milano, 1960, p. 634; Fiandaca-Musco, “Diritto Penale, parte generale”, Bologna, 1989, p. 396). Se la colpa consiste nella violazione di un dovere di diligenza, l’incriminazione del comportamento colposo implica la tipizzazione della regola cautelare. In assenza di previsione colposa, la trasgressione della regola di diligenza costituisce condotta che esula dall’elemento oggettivo dell’illecito penale.
Al di fuori di ipotesi del genere, l’ampia tutela penalistica accordata alla persona, con la frequente predisposizione di reati a forma libera, relega a situazioni marginali i casi in cui la lesione dell’interesse personale di rango costituzionale non corrisponda al fatto tipico di un reato. Nondimeno tale eventualità è configurabile, come nell’ipotesi di licenziamento illegittimo o demansionamento, o in altri casi di inadempimento contrattuale (per il risarcimento del danno morale in via contrattuale vedi Trib. Pinerolo, in www.dannoallapersona.it).
La Corte marchigiana, quindi, coglie l’occasione per portare un penetrante attacco al dictum del Giudice delle leggi. In un’ottica risarcitoria, quale quella oramai affermatasi in Cassazione e proclamata dalla stessa Consulta, la lesione di un diritto della personalità costituzionalmente protetto, come quello alla rispettabilità della propria immagine, non può essere privato della tutela aquiliana, solo perché non sussiste un c.d. “reato in astratto”. Si giungerebbe all’assurdo di consentire la riparazione in ipotesi di illeciti penali bagatellari e di negarlo quando sussista il nocumento ad interessi fondamentali, solo perché realizzato in modo penalmente atipico. Un tale paradosso è facilmente inquadrabile nella violazione dell’articolo 3 Cost.
Il giudice delle leggi, con ordinanza del 28 gennaio 2005 n. 58, pur rigettando l’eccezione, prende atto dell’orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il danno non patrimoniale è sempre risarcibile anche a prescindere dallo sussistenza di un reato, allorché vengano in considerazione valori personali di rilievo costituzionale.
La Corte di cassazione ha di recente ribadito questa posizione, propendendo per la risarcibilità. La sentenza n° 5677 del 2005 (in Guida al Dir. 2005, n° 17, p. 28) ha affrontato il caso di un Ufficiale dei carabinieri che, in un colloquio riservato con un Procuratore della Repubblica, espresse giudizi lesivi della dignità umana e professionale di un Sostituto procuratore, cui erano state assegnate le indagini su un suicidio avvenuto in caserma, paventando che la sua attività istruttoria potesse essere mossa da vecchi rancori. A seguito di ciò il magistrato era stato sottoposto ad un procedimento disciplinare presso il CSM.
Il Supremo Collegio ha constatato l’inconfigurabilità di qualsiasi reato dal punto di vista dell’elemento materiale: il comportamento del carabiniere non integrava gli estremi della diffamazione, data la natura riservata del colloquio, né della calunnia, in quanto non era stata prospettato un reato già commesso ma il pericolo di un inquinamento futuro delle indagini. Nonostante ciò, cassando la sentenza di merito, la Cassazione ha ritenuto che debba essere comunque assicurato, a colui che è danneggiato nella propria dignità, il risarcimento del danno non patrimoniale subito. Infatti, per l’indirizzo interpretativo prevalente (sono citate le sentenze n° 8827 e 8828, nonché di quella della corte Costituzionale n° 233), il danno non patrimoniale, conseguente all’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito, non è soggetto ai limiti dell’art. 185 Cp, e non presuppone pertanto la qualificabilità del fatto illecito come reato.
Ipotesi di indennizzo da fatto lecito. La Corte di cassazione, in obiter dictum, nella sentenza 2050/2004, ha prefigurato la possibilità di ottenere il risarcimento del danno morale, anche in caso di domanda di riparazione dell’errore giudiziario ex articolo 643 Cpp. Una tale ipotesi è generalmente qualificata come forma indennitaria fondata su esigenze solidaristiche, nonostante la mancanza di un illecito e, addirittura, la derivazione da doverosa attività istituzionale. La risarcibilità del danno morale sarebbe conseguenza del venir meno del carattere sanzionatorio dell’istituto e, come si è più volte ripetuto, sarebbe confermata dalle sentenze del maggio 2003 nella parte in cui in esse si legge che “il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato”.
MORTE DELLA VITTIMA DELL’ILLECITO E RISARCIMENTO JURE SUCCESSIONIS
Il decesso della vittima di un fatto illecito determina, in capo ai soggetti legati da uno stretto rapporto familiare o parafamiliare, il diritto al risarcimento jure proprio di una serie di voci di danno patrimoniale e non patrimoniale (c.d. danni da rimbalzo).
Del resto gli eredi possono contare, altresì, sul risarcimento spettante di per sé alla vittima stessa, per il danno in proprio subito, che si trasmette in via successoria. E’importante, quindi, stabilire le condizioni in base alle quali sorge il diritto al risarcimento del danno biologico in capo al danneggiato, poi deceduto, in quanto anch’ esso è suscettibile di trasmissione mortis causa.
1) RISARCIBILITÀ DEL DIRITTO ALLA VITA: La Giurisprudenza di legittimità è monoliticamente orientata nel senso di negare la rilevanza a fini risarcitori della perdita della vita.
a) Esclusione della tutela come diritto autonomo. Il diritto alla vita, situazione autonoma consistente nella fruibilità dell’esistenza futura, non rientra nella tutela ex art. 2043 Cc in quanto la lesione a tale bene coincide con il venir meno del soggetto titolare. In altri termini, con la morte del danneggiato non sarebbe possibile né evidentemente il risarcimento in forma specifica, né quello per equivalente in quanto mancherebbe colui che dell’utilità sostitutiva del bene perduto possa giovarsi. In ogni caso, l’esclusione della tutela aquiliana non implica un difetto di protezione, cui l’ordinamento provvede con strumenti diversi, ovvero con le sanzioni penali.
b) Esclusione della tutela come estremo danno alla salute. Né sarebbe corretto considerare il decesso come forma di danno biologico, in quanto l’evento luttuoso costituirebbe e presupporrebbe pur sempre l’estrema lesione del diritto all’integrità psico-fisica.
Infatti il diritto alla salute è il diritto di poter fruire del proprio benessere psico-fisico e quindi di trarre da esso tutte le utilità inerenti all’espressione ed alla realizzazione della personalità umana (dai servizi resi a sé stessi ai rapporti relazionali e sociali).
Da ciò discende che il danno biologico è apprezzabile solo ed esclusivamente in termini dinamici e non statici. Con altre parole, la lesione psico-fisica non è quantificabile come danno in sé, ma solo ed esclusivamente per le ricadute che comporta nelle prosecuzione dell’esistenza della vittima. Paradossalmente, quindi, se la vittima muore immediatamente non c’è alcun danno. Di conseguenza, come notò autorevolmente la Corte Costituzionale con la sentenza n° 372 del 1994, la risarcibilità del danno biologico presuppone la permanenza in vita della vittima almeno per un periodo di tempo significativo, che renda concretamente apprezzabile la menomazione patita.
2) L’ORIENTAMENTO MINORITARIO. Tale insegnamento non è stato condiviso da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Civitavecchia 26/02/1996, Foro It., Rep. 1997, voce cit., n° 178; Trib. Massa Carrara 16/12/1997, Foro It., Rep. 1999, voce cit., n° 193; Trib. Cassino 08/04/1999, Foro It., Rep. 2000, voce cit., n° 181; Trib. Vibo Valentia 28/05/2001, Foro It. 2001, I, 3198; Trib. Foggia 28/06/2002 e Trib. Brindisi 05/08/2002, Foro It. 2002, I, 3494; Trib. Venezia 15/03/2004, D&G n° 21, 2004), che ha cercato di minare i vari passaggi logici della tesi sopra esposta.
In particolare si stigmatizza il paradosso di riconoscere la risarcibilità dell’evento meno grave (danno alla salute con sopravvivenza della vittima) e non di quello più grave (danno alla vita). Inoltre le sentenze di merito favorevoli al danno tanatologico riesumano la funzione sanzionatoria e preventiva, che nelle intenzioni del legislatore del 1942, come si legge dalla relazione al Re, dovrebbero essere sottese alla tutela aquiliana.
Per quanto riguarda le operazioni di liquidazione, la tendenza prevalente equipara il danno da morte al massimo pregiudizio della salute, ovvero al 100% di invalidità permanente secondo il criterio tabellare, tenendo conto dell’età del deceduto. Di opinione contraria è la pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia, che ha liquidato una somma pari alla metà del danno biologico da invalidità permanente assoluta, ritenendo tale cifra già di per sé sufficiente come deterrente e punizione.
3) L’EVOLUZIONE DELL’ORIENTAMENTO PREVALENTE: EMERSIONE DEL DANNO TERMINALE.
Nonostante la netta divaricazione teorica tra le due correnti esaminate, la totale contrapposizione degli esiti applicativi riguarda essenzialmente l’ipotesi di morte immediata, mentre negli altri casi si deve constatare un tendenziale avvicinamento relativamente all’an ed al quantum che viene liquidato agli eredi del defunto a causa dell’illecito. Infatti la progressiva evoluzione della giurisprudenza ha condotto ad una sostanziale estensione della tutela aquiliana del moribondo. Ciò si deve innanzitutto alla precisazione dei presupposti necessari per la rilevanza del danno biologico in caso di sopravvivenza limitata.
a) Il lasso minimo di permanenza in vita. Sin dall’iniziale decisione della Corte costituzionale, l’apprezzabilità del pregiudizio alla salute è stata subordinata alla protrazione dell’esistenza per un periodo di tempo significativo. La Cassazione, però, nelle successive pronunce, non ha mai stabilito con precisione la durata del lasso temporale minimo ai fini della risarcibilità, attribuendo al giudice di merito la relativa valutazione, sulla base delle caratteristiche del caso concreto. Se ciò da una parte ha responsabilizzato i giudici di prima istanza, in linea di principio assicurando decisioni attente ai tratti effettivi della vicenda ed adeguatamente motivate (Cassazione 3728/2002), dall’altra ha condotto a notevoli disparità e discrepanze (a titolo meramente esemplificativo si evidenzia come Trib. Messina 15/07/2002, Foro It. 2002, I, 3494, considera rilevanti 2 giorni di coma, mentre Corte d’Appello Milano 17/09/1999, inedita, giunge ad escludere il risarcimento dopo 29 giorni di agonia).
A tale estrema diversità di soluzioni può aver contribuito l’equivoco di fondo, per cui il danno biologico diverrebbe rilevante solo una volta esaurito il decorso della malattia provocata dall’illecito, con il consolidamento di postumi permanenti. Di conseguenza, in tutte le vicende in cui la malattia conduca direttamente alla morte, a prescindere dall’apprezzabile lasso di tempo intercorso tra fatto lesivo ed evento letale, non si potrebbe legittimamente parlare di danno biologico risarcibile.
Questo fraintendimento è stato espressamente smentito dalla Suprema Corte (sentenza 3549/2004), notando che generalmente sono liquidati alla vittima anche i patimenti subiti durante il decorso della malattia, sotto forma di invalidità temporanea. Non si vede quindi perché l’invalidità temporanea non debba essere presa in considerazione qualora la malattia conduca al decesso. In questo modo si giunge ad attribuire rilevanza anche al danno biologico di pochi giorni o addirittura di un giorno.
In un’altra famosa decisione precedente, la Cassazione (sentenza 4783/2001) era andata anche oltre, ammettendo la risarcibilità del danno biologico in caso di sopravvivenza di poche ore, qualora essa sia stata caratterizzata dalla lucida consapevolezza del tragico destino imminente. L’agonia cosciente è tale da provocare una situazione di così intenso stress e sofferenza psichica, che il danno psicologico subito assume rilievo nonostante la limita protrazione in termini di tempo. Il c.d. danno catastrofico ha permesso quindi di infrangere il “muro” del giorno di sopravvivenza.
b) Lo stato di coscienza della vittima. Altro aspetto dubbio riguarda la necessità dello stato di coscienza della vittima a fini risarcitori. Infatti, se si concepisce il danno biologico come perdita o riduzione del godimento delle utilità del proprio corpo, allora non vi sarebbe alcunché da risarcire qualora tali pregiudizi non possano essere avvertiti a causa della degenza in stato di coma.
Un simile ragionamento può valere con riferimento al danno catastrofico, che presuppone la consapevolezza dello stato terminale, ma non è estensibile in via generale. In caso di coma il danno consiste proprio nella mancata percezione del benessere psicofisico. Sembra quindi corretta la decisione del Tribunale di Messina, prima citata, che ha accordato ristoro ai due giorni di incoscienza antecedenti il decesso (in precedenza si sono espresse nel senso favorevole Trib. Como 24/07/1991, Foro it., Rep. 1992, voce danni civili, e Cassazione 8177/1994). Non appare invece condivisibile la soluzione contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma, sez. XIII, 07/03/02 (in Corr. Giur. n°10, 2002. pp. 1338 e ss.), che ha escluso in modo assoluto il danno biologico subito dalla vittima in agonia comatosa per una settimana, invocando l’inconfigurabilità del danno catastrofico.
L’irrilevanza del fatto che la vittima abbia ripreso conoscenza è stata affermata anche da una sentenza di legittimità (Cass. civ., 1 dicembre 2003, n. 18305) per cui la lesione all’integrità fisica è presente ugualmente sia che la vittima abbia coscienza della lesione, sia che non l’abbia. Ciò che conta è il fatto oggettivo dell’esistenza della lesione biopsichica e non la percezione di essa.
c) Metodi di liquidazione del danno. Ma l’aspetto centrale della elaborazione sull’argomento è rappresentato dai criteri di quantificazione del danno.
L’applicazione pedissequa del sistema tabellare, infatti, porta a svilire l’importanza di tale voce risarcitoria, ignorando l’eccezionale gravità delle condizioni terminali della vittima. Il riferimento alle somme previste per l’invalidità temporanea assoluta, protratta per tempo limitato, condurrebbe il più delle volte ad una liquidazione irrisoria (ad es. Trib Messina, cit. attribuisce jure successionis solo € 100).
Del resto è altrettanto criticabile l’orientamento per cui, in caso di morte conseguente al decesso, la quantificazione del danno biologico dovrebbe avvenire in base alle ragionevoli aspettative di vita della vittima (Corte d’appello Firenze, 21/06/1999, inedita; Cassazione 8204/2003). Esso finisce per creare una ingiustificata commistione tra la tesi favorevole al danno tanatologico e quella contraria, liquidando una somma pari al tipo ed al grado di invalidità riportato, per tutto il periodo per cui l’esistenza del defunto si sarebbe presumibilmente protratta, solo qualora la sua sopravvivenza abbia superato la soglia minima. Tale impostazione è stata quindi ripudiata da numerose sentenze (tra cui da ultimo Cassazione 19057/2003), le quali hanno ribadito come l’entità del danno biologico non possa che essere determinata in base all’effettivo periodo di sopravvivenza. Quindi, a prescindere dal fatto che la morte consegua all’illecito od ad altra causa, il decesso precedente la liquidazione si ripercuote inevitabilmente sul quantum. In caso di invalidità temporanea si procederà al calcolo dei giorni; in caso di invalidità permanente, le previsioni tabellari dovranno essere proporzionalmente diminuite. Invece la morte successiva alla decisione non comporta obblighi di restituzione (per una particolare applicazione 489/1999).
Sembra quindi preferibile la soluzione mediana a cui è espressamente giunta la Suprema Corte con due recenti pronunce (11003/2003 e 3549/2004). La Cassazione ha notato che il danno biologico che conduce alla morte, definito “terminale”, è massimo per intensità ed entità in quanto pregiudica la stessa possibilità di recupero e di guarigione, per quanto parziale. Di conseguenza, esso è più grave di quello che, pur pari ad una invalidità (temporanea) del 100%, consente alla vittima il superamento della malattia, nonostante la definitiva permanenza di eventuali postumi. La morte del danneggiato, dunque, deve essere tenuta in conto in sede di liquidazione, non come voce autonoma, ma come indice concreto della gravità del danno biologico (da invalidità temporanea). La mera applicazione dei massimi tabellari per ogni giorno di invalidità, coniati con riferimento alle ipotesi di sopravvivenza, risulterebbe inadeguata rispetto alle caratteristiche del caso concreto.
La Suprema Corte lascia l’operazione di innalzamento dei risarcimenti mortali al prudente apprezzamento equitativo dei Giudici di merito. Non è irragionevole ipotizzare che tale soluzione, pur non assicurando la stessa entità del risarcimento del danno tanatologico, comporterà un notevole avvicinamento dei due orientamenti da un punto di vista pratico. A fini di omogeneità e di certezza, si auspica l’elaborazione di apposite tabelle anche con riferimento al danno terminale.