Patrocinio a spese dello Stato

iIl patrocinio a spese dello Stato

Cos’è?
Il Patrocinio a spese dello stato (PSS) è il diritto che la legge riconosce al cittadino “non abbiente” ad essere difeso gratuitamente da un avvocato o ad essere gratuitamente assistito da un consulente tecnico, davanti ad un giudice. È altresì il diritto di non pagare le spese del processo, comprese quelle della consulenza tecnica.

Quali processi?
Può essere richiesto nei processi civili, amministrativi, tributari, compresi gli affari di volontaria giurisdizione, salvo alcune eccezioni specificate dalla legge.
È altresì previsto anche per i processi penali, comprese le azioni civili connesse (risarcimento del danno da reato).
Soggetti beneficiari.
I soggetti beneficiari sono sia i cittadini italiani, che gli stranieri o apolidi con regolare permesso di soggiorno, nonché gli enti o le associazioni senza scopo di lucro e senza attività economica.
Limite di reddito.
È stato fissato un limite di reddito, sotto il quale si può beneficiare dell’agevolazione. Tale limite è dato da un reddito imponibile ai fine dell’imposta IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 9.296 (Lit. 18.000.000). A tal fine viene considerata la somma dei redditi dei componenti la famiglia dell’istante, al reddito dell’istante viene quindi sommato quello dei famigliari conviventi. Si tiene conto del solo reddito dell’interessato, quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri famigliari oppure nel caso in cui oggetto della causa siano diritti della persona.
La domanda di ammissione.
La richiesta per poter essere ammessi al PSS va presentata, anche a mezzo raccomandata a.r., in carta semplice al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il processo.
Nei processi penali la richiesta va presentata invece all’ufficio del magistrato davanti al quale è pendente il processo.
La firma in calce alla richiesta viene autenticata dal difensore se già nominato; altrimenti alla richiesta va allegata copia semplice di un documento di identità.
Fino a quando dura il processo ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dal momento della presentazione della richiesta, il richiedente si obbliga a comunicare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati le eventuali variazioni dei limiti di reddito, che possano comportare un esclusione dal beneficio. Il Consiglio può disporre anche eventuali controlli in proposito.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nei 10 giorni successivi alla presentazione della richiesta, valuta se esistono i presupposti per l’ammissione al patrocinio oppure no.
La decisione, che può essere di accoglimento o di respingimento, viene comunicata al richiedente, nonché al giudice competente e anche al direttore regionale delle entrate; a quest’ultimo per la verifica dei limiti di reddito dichiarati dall’interessato.
Mutamenti di reddito.
Se durante il processo cambia la situazione di reddito dell’interessato ai fini dell’ammissione al patrocinio, oppure viene accertato che questi abbia agito con mala fede o colpa grave, il giudice può procedere alla revoca del beneficio. Nel caso sia modificato il limite di reddito, la revoca ha effetti dal momento dell’accertamento di tale modifica. Negli altri casi ha efficacia retroattiva e comporta il recupero delle somme anticipate fino a quel momento dallo Stato al difensore o al consulente del richiedente o di quelle dalle quali il richiedente era stato esentato (imposte di bollo, di registro ecc.).