Sezione Prima,
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1)Dott. Giuseppe Chimenz Presidente
2)Dott. Paola De Falco Consigliere
3)Dott. Bernardetta Santaniello Consigliere Rel.
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento in grado di appello iscritto a ruolo al n. 110/06 C.C. promosso con ricorso depositato in data 22/5/2006
DA
F. G., rappresentato e difeso dall’ avv.
RECLAMANTE
CONTRO
J. B. R., rappresentata e difesa dall’ avv. Roberta Toldo di Rovereto, con domicilio eletto presso lo studio dell’ avv.
RESISTENTE
E CON L’ INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE, nella persona del dott. Stefano Diez
OGGETTO / Separazione giudiziale
Reclamo avverso l’ ordinanza 11/5/2006 del Presidente del Tribunale di Trento, notificata il 19/5/2006
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Il Presidente del Tribunale di Trento, a seguito del ricorso per separazione presentato in data 27/2/2006 da J. B.R. nei confronti dell’odierno reclamante, stante l’esito negativo del tentativo di conciliazione ed in mancanza della disponibilità delle parti ad una soluzione consensuale, adottava i provvedimenti provvisori diretti a disciplinare i rapporti tra i coniugi e l’affidamento della figlia minore L. di anni quattro, fissando udienza davanti al G.I. per la fase di trattazione della vertenza.
In particolare il Presidente, tralasciato qualsiasi provvedimento in ordine all’assegnazione della casa coniugale, per la quale era stato sottoscritto solo un preliminare di vendita ed erano insorti contrasti tra i due acquirenti in merito alla risoluzione o al mantenimento del contratto:
– affidava la figlia alla madre, con il diritto/dovere per il padre di tenerla con sé un pomeriggio alla settimana ed il sabato o la domenica a settimane alterne, nonché per due settimane non consecutive nelle vacanze estive, eventualmente anche con i nonni paterni, ed anche in caso di impedimento lavorativo della moglie e della sorella unilaterale della stessa, avvalendosi se necessario dell’aiuto dei nonni;
– poneva inoltre a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento della minore con il versamento di un assegno mensile rivalutabile di € 250,00 e con l’accollo del 50% delle spese mediche e scolastiche;
– demandava al Servizio Sociale di proseguire nell’attività di monitoraggio già disposta dal Tribunale per i minorenni, in precedenza investito dal reclamante per eventuali provvedimenti limitativi della potestà genitoriale della B..
La decisione, in merito all’affidamento della minore ed alla disciplina del diritto di visita del padre, risultava sommariamente motivata dalla forte conflittualità caratterizzante i rapporti tra i coniugi ed i rispettivi nuclei familiari, in un contesto in cui il Presidente poneva tuttavia l’accento sulla responsabilità per il padre di partecipare attivamente alle decisioni di maggior rilievo concernenti l’educazione, cura ed istruzione della figlia e sulla possibilità di esercitare disgiuntamente la potestà genitoriale nei confronti di terzi (scuola, insegnati, medici, etc.).
Con il reclamo il F. evidenziava che quanto statuito dal Presidente del Tribunale collideva con le previsioni della l. 54/06, non sussistendo valide ragioni per non disporre l’affidamento condiviso a tutela dell’interesse della minore ed anzi emergendo profili di inaffidabilità della figura materna; aggiungeva che il provvedimento era caratterizzato da una motivazione contraddittoria ed illogica e finiva per privilegiare la controparte senza valorizzare adeguatamente il forte legame esistente tra la minore e la famiglia del padre, idonea ad assicurarle una maggiore stabilità di cura ed assistenza anche in considerazione del lavoro svolto dalla B. con reiterate turnazioni notturne; riteneva inoltre ingiustificata la forte compressione del suo diritto di visita in contrasto anche con le richieste avanzate dalla stessa controparte.
Chiedeva pertanto che, previa ampia istruttoria con espletamento di consulenza psicologica sulla minore e sulla capacità genitoriale della madre ed acquisizione di relazione aggiornata del Servizio Sociale, le statuizioni adottate dal Presidente del Tribunale fossero modificate con affido della minore ad entrambi i genitori, con ampliamento dei tempi di frequentazione tra lui, i nonni e la minore, con revoca dell’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento e ripartizione paritaria degli oneri economici tra i due coniugi e con imposizione del divieto di espatrio della figlia senza il consenso di entrambi i genitori.
Si costituiva in questa sede la B. per sollecitare il rigetto del reclamo e la conferma dei provvedimenti presidenziali, evidenziandone il carattere provvisorio e comunque la correttezza sostanziale in considerazione della forte conflittualità esistente tra le parti e del prevalente interesse di tutela della minore.
Interveniva il Procuratore Generale, dichiarandosi favorevole ad un ampliamento del diritto di visita del reclamante anche per le ferie estive ed all’imposizione dell’assenso di entrambi i genitori per eventuali spostamenti all’estero della minore; in via subordinata instava per la conferma del provvedimento impugnato.
Questa Corte ritiene che il reclamo proposto sia parzialmente fondato e debba trovare accoglimento nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, va evidenziato il carattere necessariamente sommario delle decisioni presidenziali e conseguentemente i limiti dei poteri di controllo affidati al giudice del reclamo, con la conseguenza che possono assumere rilievo ed essere eliminati soltanto errori decisionali evidenti e frutto di una non corretta valutazione degli elementi di massima acquisiti nella fase iniziale del processo di separazione, senza alcuna anticipazione dell’istruttoria vera e propria demandata al G.I.
Ciò premesso, si rileva che nella fattispecie concreta la scelta di privilegiare l’affidamento della minore in via esclusiva alla madre non appare giustificata dagli elementi acquisiti e dalla storia personale della minore, la quale dopo la cessazione della convivenza dei genitori e fino al momento della scelta operata in sede di separazione ha sostanzialmente frequentato liberamente anche la casa paterna senza subire particolare pregiudizio rispetto a quello cui è stata indebitamente esposta per l’irresponsabile condotta di entrambi i genitori e dei relativi familiari, alla luce delle denunce fatte da entrambi gli schieramenti.
Non vi è pertanto specifico motivo per disattendere la scelta prioritaria dell’affidamento condiviso, secondo la recente riforma degli artt. 155 e seg. cc, ferma restando, in relazione all’età della minore, che da poco ha compiuto i quattro anni, la sua collocazione prevalente presso l’abitazione della madre, risultando pregiudizievole una modifica dell’assetto raggiunto dopo la fine della convivenza tra i genitori, in quanto costituirebbe solo fonte di nuovo disagio per la stessa.
È auspicabile che la comune e paritaria corresponsabilità dei genitori nella cura della figlia possa far maturare negli stessi la necessità di mantenere rapporti civili, dimostrando con i fatti e non a parole l’effettivo volontà di farsi carico del benessere della stessa, raggiungendo possibilmente una definizione consensuale della separazione: è comunque opportuno in ragione dell’attuale situazione di forte conflitto che l’esercizio della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione avvenga in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura della minore.
Per quanto riguarda l’estensione del diritto di visita padre/figlia, non risultano addotte e non sono emerse ragioni che ne giustifichino la compressione rispetto a quanto finora avvenuto con eliminazione della possibilità che la minore dorma nella casa della famiglia paterna.
Va quindi fissato, anche in adesione al parere espresso dal Procuratore Generale, il seguente prospetto dei periodi in cui la minore starà con il padre o con i nonni paterni, compatibilmente con gli impegni lavorativi del primo e tenuto conto dell’età della minore:
– un fine settimana, comprendente il sabato e la domenica con relativo pernottamento, a settimane alterne;
– un pomeriggio nella settimana in cui L. trascorre il fine settimana con il padre;
– due pomeriggi nella settimana in cui L. trascorre il fine settimana con la madre;
– due settimane non consecutive nel periodo delle vacanze estive;
– tre giorni nelle vacanze natalizie comprendenti alternativamente il Natale o il Capodanno;
– due giorni nelle vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
– eventuali altri giorni in cui la B., per motivi di lavoro, non possa accudire la figlia direttamente o a tramite la sorella, Assabio Natalie.
In relazione alle altre doglianze espresse dal reclamante, si ritiene che:
– le articolate richieste istruttorie debbano trovare adeguato riscontro nella fase ancora da svolgere davanti al G.I.;
– debba essere confermato l’obbligo per il padre di corrispondere alla controparte l’assegno di mantenimento fissato dal Presidente in ragione del fatto che la minore è collocata prevalentemente presso la casa materna;
– non sia stata operata alcuna compressione dei rapporti nonni/nipote dal momento che è stato espressamente previsto che quando la minore è con il padre possa liberamente frequentare anche i nonni;
– non sussistano le condizioni per limitare la facoltà della B. di far ricorso all’aiuto e sostegno della sorella, stante la modestia ed il carattere occasionale dell’episodio denunciato dal reclamante in rapporto ad un piccolo livido riscontrato sulla figlia e ricondotto da questa ad un intervento sanzionatorio della zia;
– il problema dei turni di lavoro della B., con la conseguente difficoltà di programmare gli spostamenti della minore, risulti adeguatamente affrontato dal competente Servizio Sociale in base alla delega ricevuta, come emerge dalla relazione trasmessa in data 14/6/2006;
– sia invece opportuno, in ragione della diversa nazionalità di origine delle parti, disporre che eventuali viaggi all’estero della minore avvengano con il consenso espresso di entrambi i genitori, come richiesto anche dal Procuratore Generale.
La natura della vertenza ed il carattere interlocutorio della fase non consentono alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
In parziale riforma dell’ordinanza presidenziale impugnata ed in parziale accoglimento del reclamo proposto
Dispone
l’affidamento condiviso della minore L. ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l’abitazione della madre e con autorizzazione ai genitori all’esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni ordinaria amministrazione
stabilisce
che gli incontri della minore con il padre siano così disciplinati:
– un fine settimana, comprendente il sabato e la domenica con relativo pernottamento, a settimane alterne;
– un pomeriggio nella settimana in cui L. trascorre il fine settimana con il padre;
– due pomeriggi nella settimana in cui L. trascorre il fine settimana con la madre;
– due settimane non consecutive nel periodo delle vacanze estive;
– tre giorni nelle vacanze natalizie comprendenti alternativamente il Natale o il Capodanno;
– due giorni nelle vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
– eventuali altri giorni in cui la B., per motivi di lavoro, non possa accudire la figlia direttamente o a tramite la sorella, Assabio Natalie;
dispone
che eventuali viaggi all’estero della minore avvengano previo il consenso di entrambi i genitori
conferma
per il resto il provvedimento impugnato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio Sociale del Comune di Trento per opportuna conoscenza in relazione ai compiti da svolgere.
Trento 15 giugno 2006
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott.B.Santaniello) (Dott.G.Chimenz)
