Affidamento condiviso. Tribunale Napoli 12/10/2006

Il Tribunale di Napoli
– I Sezione civile –
così composto:
Dott. Carlo Gagliardi Presidente
Dott. Marianna Lopiano Giudice rel.
Dott. Geremia Casaburi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunziato il seguente
D E C R E T O
nella causa civile iscritta al n. (…) del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2006 avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio (assegnazione della casa coniugale) – conflitto sull’esercizio della potestà genitoriale e vertente
TRA
(…), elettivamente domiciliato in (…), alla via (…) n. (…), presso lo studio dell’avv. (…), dalla quale è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
(…), elettivamente domiciliata in (…), al (…) n. (…), presso lo studio dell’avv. (…), dalla quale è rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di risposta
Resistente
E
Con l’intervento del Pubblico Ministero, che con nota del 10.10.2006, preso atto del superamento del motivo di ricorso attinente alla partecipazione della minore al catechismo in conseguenza della concorde volontà al riguardo manifestata dalle parti, ha concluso per l’accoglimento del ricorso quanto all’assegnazione della casa coniugale e per la prosecuzione della frequenza scolastica nell’attuale istituto, centro delle relazioni sociali ed affettive della minore, non risultando lo stesso inadeguato alla sua formazione, ferma la possibilità di rivedere la scelta nel prosieguo della carriera scolastica alla luce delle concrete offerte formative assicurate.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il (…) 2006, (…), premesso che con sentenza n. ***/04 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato il suo divorzio da (…) (sentenza parzialmente riformata, quanto alla decorrenza dell’assegno divorzile, dalla sentenza n. ***/05 della Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato), chiedeva revocarsi l’assegnazione in favore della (…) della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, avendo la predetta contratto nuove nozze il (…).2005. Premesso altresì che con decreto ex art. 9 l. div. del 2-16/3/2006 il Tribunale di Napoli aveva disposto l’esercizio condiviso della potestà genitoriale e, dunque, l’assunzione concordata da parte dei genitori delle scelte più importanti relative alla figlia (quali quelle in materia di educazione religiosa e scolastica), che nel marzo 2006 la (…), nonostante il rifiuto del ricorrente, aveva iscritto la bambina alla Scuola (…) presso la (…), dove seguiva un programma di studio diverso da quello delle scuole italiane, mentre, nonostante le sollecitazioni dell’istante, ancora non aveva provveduto ad iscrivere la figlia, ormai di quasi dieci anni, al catechismo; tanto premesso chiedeva autorizzarsi ex art. 155 ter c.c. la reiscrizione della figlia alla V Classe della Scuola Elementare (…), previo rilascio del Nulla Osta della Scuola (…) presso la (…), e la iscrizione della stessa figlia al corso di Catechismo per la !^ Comunione presso la Parrocchia (…) in (…), viale (…). Con vittoria di spese, diritti ed onorario in caso di opposizione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa depositata il (…).2006 si costituiva la (…), la quale premetteva, in fatto, che tra gli ex coniugi permaneva una fortissima conflittualità ed una totale impossibilità di dialogo e confronto e che anche il suo secondo matrimonio era sfociato in un ricorso di separazione consensuale. Ciò posto, chiedeva rigettarsi la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale per essere venuto meno, con la separazione dal secondo marito, il presupposto fondante l’iniziativa di controparte, per essere la istante comproprietaria dell’immobile e per il grave danno che certamente la figlia minore subirebbe a causa della perdita del suo habitat domestico, fondamentale punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita; in via gradata, in ipotesi di accoglimento dell’avversa domanda, chiedeva disporsi a carico del (…) un aumento dell’assegno pari alla metà del canone dell’immobile de quo e, in via riconvenzionale, aumentarsi di ulteriori € 500,00 mensili l’assegno di mantenimento della minore anche alla luce delle spese scolastiche da affrontare (come disposto dalla Corte d’Appello). Deduceva, altresì, di aver già comunicato al (…), a mezzo fax, l’iscrizione della minore al corso di catechismo a decorrere da settembre c.a. e si opponeva alla richiesta di reiscrizione della figlia alla V classe della scuola (…) ritenendo inopportuno e controproducente interrompere un ciclo di studi proprio nella sua fase conclusiva e spezzare le prime amicizie della bambina.
Con note depositate il (…).2006, il (…) si opponeva alla spiegata domanda riconvenzionale, inammissibile ed infondata anche in considerazione del rigetto già pronunciato dal Tribunale con il citato provvedimento 16.3.06, ribadiva la sussistenza del presupposto per la revoca dell’assegnazione della casa coniugale (nuove nozze) nonché l’opportunità di autorizzare il genitore ad iscrivere la bambina, per il successivo anno scolastico, alla Scuola Media Statale (…), attesi anche i modesti risultati scolastici della stessa (appena sufficiente).
All’udienza camerale del (…).2006, sentite le parti ed i difensori costituiti, formulata dalla difesa del ricorrente domanda di affido condiviso o alternato della minore, se del caso previa ctu, sul presupposto di ostacoli nuovamente frapposti al padre nei rapporti con la minore, il Tribunale si riservava la decisione, assegnando termine di giorni dieci per le conclusioni del P.M.
2.- Preliminarmente e con riferimento alle domande di modifica delle condizioni del divorzio avanzate in via principale e riconvenzionale dalle parti, va dichiarata ammissibile, nell’ambito del presente procedimento camerale, la domanda di affido condiviso o alternato della minore (con previsione di soggiorni quindicinali della stessa presso il padre o presso la madre) dalla difesa del (…) proposta solo all’udienza del (…).2006; trattasi, invero, di domanda formulata in applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge 8.2.2006 n. 54 e sul presupposto di difficoltà nei rapporti padre-figlia sopravvenute al deposito del ricorso, alla quale la difesa di controparte ha puntualmente resistito nel merito.
La domanda è, tuttavia, infondata e va, pertanto, rigettata.
Con decreto in data 16.3.2006 questo Tribunale ha, invero, già accolto la domanda di esercizio congiunto della potestà genitoriale e di ampliamento del diritto di visita avanzata dal (…) in precedente analogo procedimento, rilevando tuttavia che, come già evidenziato dal consulente psicologo nel giudizio di divorzio, <>.
Alla stregua delle riferite considerazioni è dunque, evidente, a giudizio del Tribunale, che le difficoltà nel rapporto con la figlia denunciate dal (…) e gli aspetti di resistenza-diffidenza ed ansietà che a dire della (…) caratterizzano il legame della minore con il padre, altro non rappresentano che specifiche conseguenze della persistente conflittualità e mancanza di collaborazione che, evidentemente, ancora oggi connota il rapporto all’interno della coppia genitoriale. Con riferimento a tale contesto relazionale risulta, quindi, assolutamente incongrua la domanda di affido condiviso o alternato della minore (di fatto tendente a sezionare tempi, spazi e modalità di rapporto con la figlia da parte di ciascun genitore piuttosto che a conseguire una gestione condivisa della stessa figlia), tanto più che, per quanto dedotto in udienza dal ricorrente, questi, benché anagraficamente ancora residente in (…), al (…) n. (…) (dove asseritamene vivrebbe con la minore), di fatto lavora a (…) presso la Banca (…) ed abita con la seconda moglie nella suddetta città.
3. – Analogamente va rigettata la domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale proposta dal (…), in applicazione del nuovo disposto dell’art. 155 quater c.c. (applicabile anche in sede divorzile), sul presupposto del matrimonio contratto il (…) dalla (…), originaria assegnataria dell’immobile.
La norma in esame dispone testualmente al primo comma che <>; il comma prosegue prescrivendo che <<Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà>> e che <>.
Il tenore letterale della richiamata disposizione evidenzia, a giudizio del Tribunale, una palese incoerenza tra il principio regolatore della materia affermato nell’incipit della norma (che collega il diritto di godimento della casa all’interesse dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi) e la previsione della revoca pressochè automatica dell’assegnazione in ipotesi di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio da parte del genitore assegnatario, potendo quest’ultima comportare una irragionevole ricaduta sugli incolpevoli figli, effettivi beneficiari dell’assegnazione, delle conseguenze della condotta dei genitori.
Trattasi, allora, di verificare se ed in quali limiti la novella legislativa è effettivamente idonea a fondare la domanda del (…), vincolando l’interprete al prospettato automatismo della revoca, ovvero se, anche in queste ipotesi, residua spazio per un’interpretazione in grado di assicurare un adeguato contemperamento tra gli interessi, costituzionalmente rilevanti, concretamente in conflitto.
Al riguardo devesi, in primo luogo, rilevare che, nella parte iniziale, il primo comma dell’art. 155 quater ricalca sostanzialmente il tenore dei previgenti artt. 155 comma 4 c.c. e 6 comma 6 l. div. (secondo cui l’abitazione della casa coniugale spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui sono affidati i figli ovvero con il quale i figli convivono oltre la maggiore età). Invero, l’opzione prioritaria per l’affidamento del minore ad entrambi i genitori operata dal legislatore della novella ha fatto sì che al criterio dell’assegnazione preferenziale al genitore affidatario della prole si è sostituito, quale criterio di valutazione, il parametro dell’interesse prioritario dei figli, posto che anche in presenza di siffatta modalità di affidamento deve procedersi all’assegnazione della casa coniugale adottando la soluzione in concreto più rispondente all’interesse del figlio. Così, nell’ipotesi in cui sia indicata come residenza privilegiata dei figli la residenza dell’uno o dell’altro genitore, il godimento della casa coniugale sarà attribuito di preferenza al genitore con cui i figli minori convivono stabilmente, mentre in caso sia prevista una permanenza temporalmente paritaria del minore presso l’uno o l’altro genitore secondo periodi alternati periodici, qualora non si adotti la soluzione (invero di dubbia utilità per i minori) della stabile permanenza del minore nella ex casa coniugale e dell’alternanza dei genitori, dovranno venire in considerazione elementi ulteriori di valutazione, sempre alla stregua del parametro dell’interesse dei figli (ad esempio, per i figli minori in età scolare, in caso di vicinanza dell’abitazione familiare al plesso scolastico, potrà privilegiarsi la permanenza nell’abitazione del genitore che abitualmente abbia assolto il ruolo di accompagnare i figli a scuola e prelevarli al termine delle ore di lezione).
Risulta in ogni caso costante, in ipotesi di dissoluzione dell’unità familiare (sia con riferimento alla famiglia legittima che alla famiglia di fatto, stante l’equiparazione operata dall’art. 30 Cost), la scelta del legislatore di privilegiare l’interesse della prole nell’assegnazione della casa coniugale e tale scelta trova la sua ragione fondante nel rilievo che quell’insieme di regole che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole trova fondamento nell’art. 30 della Costituzione che richiama i genitori all’obbligo di responsabilità (cfr. Corte Costituzionale sent. 6-13 maggio 1998 n. 166). Al riguardo è, in effetti, sufficiente considerare che in base al disposto degli artt. 147 e 148 del c.c. in materia di mantenimento dei figli legittimi e di ripartizione dei relativi oneri tra i genitori, entrambi i genitori hanno l’obbligo, di carattere assoluto ed indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, di mantenere, istruire ed educare la prole, sia essa legittima o naturale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, obbligo che incombe su di essi in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo e che non è certamente limitato al soddisfacimento dei bisogni primari del beneficiario, ma comprende tutto quanto sia necessario per assicurargli, secondo criteri di normalità, un tenore di vita adeguato alla posizione socio-economica dei genitori (cfr. Corte di Appello di Roma, Sezione per i minorenni, sentenza 29.1.1998 n. 269).
Ebbene, proprio con la citata sentenza. 166/98, la Corte Costituzionale, dopo aver ribadito che il concetto di mantenimento comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, ha poi espressamente evidenziato come tra tali esigenze, in ordine all’effettivo adempimento del predetto obbligo, assumono profonda rilevanza la predisposizione e la conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio. Sotto il profilo considerato, dunque, l’obbligo di mantenimento si sostanzia nell’assicurare ai figli l’idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica dei medesimi, onde il suo adempimento non può in alcun modo essere condizionato dall’assenza del vincolo coniugale tra i genitori trovando la sua fonte nel rapporto di filiazione.
Il giudice delle leggi, intervenuto in relazione ad un’ipotesi di famiglia di fatto, ha quindi sostenuto che anche in tale ipotesi, pur in difetto di una specifica norma che disciplini le conseguenze, rispetto ai figli, della cessazione del rapporto di convivenza di fatto tra i genitori, il parametro di riferimento per l’interprete è costituito, in coerenza con i principi costituzionali, dall’interesse del figlio alla abitazione come al mantenimento correlato alla posizione di dovere facente capo al genitore; ha poi ulteriormente precisato che il principio di tutela del minore attraverso l’assegnazione in godimento dell’abitazione, oltre che la determinazione di una somma dovuta per il suo mantenimento, è un principio immanente nell’ordinamento (desumibile dall’interpretazione sistematica degli artt. 261, 147 e 148 del codice civile in relazione all’art. 30 della Costituzione) e, in uno al correlato principio di responsabilità genitoriale, deve, pertanto, ispirare l’interprete nell’assegnazione della casa familiare in tutte le ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio allorché vi siano figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti).
La rilevanza e prevalenza del principio di tutela della prole nelle indicate sue estrinsecazioni è stata, quindi, pienamente recepita dal legislatore, il quale, tuttavia, nel dettare la disciplina della materia nell’ambito dei giudizi di separazione e di divorzio (art. 155 comma 4 c.c. nella previgente formulazione e 155 quater novellato; art. 6 comma 6 Legge 898/1970, come modificato dalla legge 74/1987), ha del pari chiaramente espresso la volontà di non svincolare l’assegnazione (in favore del coniuge non titolare di diritti sulla casa o titolare di diritti pro quota) dal presupposto indefettibile che il beneficiario sia affidatario della prole e, in presenza di tale presupposto, ha da ultimo precisato (art. 155 quater) che il giudice deve tener conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, in considerazione dell’eventuale titolo di proprietà (in altri termini, della compressione del diritto di godimento si dovrà tener conto nella previsione e quantificazione dell’assegno di mantenimento eventualmente a carico o a favore del proprietario). Le norme citate evidenziano, infatti, l’eccezionalità delle relative disposizioni per il loro contenuto di compressione del diritto di godimento dell’immobile e legittimano siffatta compressione del diritto di proprietà solo per l’esigenza di tutelare con tale mezzo gli interessi, ritenuti prioritari e prevalenti, della prole (cfr. Cass. Sezioni Unite 28.10.1995 n. 11297) In caso contrario, il giudice non ha infatti il potere di emettere provvedimenti che incidano, sacrificandolo o limitandolo, sul diritto di godere e di disporre della casa familiare spettante all’uno o all’altro dei coniugi ovvero ad entrambi
Orbene, se alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, il parametro di riferimento per l’interprete è costituito, in coerenza con i principi costituzionali, dall’interesse del figlio alla abitazione (come al mantenimento) correlato alla posizione di dovere facente capo al genitore e se il principio di tutela del minore attraverso l’assegnazione in godimento dell’abitazione (oltre che la determinazione di una somma dovuta per il suo mantenimento) è un principio immanente nell’ordinamento, ne consegue che dal suddetto parametro l’interprete non potrà prescindere neanche laddove, in presenza delle specifiche situazioni ipotizzate dal legislatore, sarà chiamato a provvedere sulla domanda di revoca dell’originaria assegnazione.
Posto infatti che nelle ipotesi in cui risulterà accertato in fatto il mancato utilizzo o un utilizzo non più stabile della casa coniugale da parte del genitore assegnatario, alcuna ulteriore valutazione, nei termini dianzi precisati, l’interprete sarà tenuto a compiere ai fini della revoca dell’assegnazione (salvo che non venga contestualmente richiesta e disposta la modifica dell’affidamento e/o dell’assegnazione della casa familiare, in tale ipotesi la prole continuerà a risiedere presso la nuova abitazione del genitore già convivente ed assegnatario), a differenti conclusioni deve necessariamente pervenirsi con riferimento alle altre due ipotesi di caducazione del diritto di godimento previste dalla norma in commento ed in concreto verificatesi nel caso di specie (convivenza more uxorio e nuovo matrimonio del genitore assegnatario).
Al riguardo va, in primo luogo, evidenziato che la previsione in commento, espressione ulteriore e legittima di un principio di sfavore per l’assegnazione della casa familiare al genitore non proprietario, muove dalla considerazione che convivenza more uxorio e nuove nozze del genitore assegnatario creano nelle relazioni affettive dinamiche nuove ed estranee rispetto al precedente ambiente domestico e mira ad evitare che tali dinamiche, coinvolgenti anche i figli, possano svolgersi e radicarsi nell’immobile già adibito a casa familiare e sul quale l’altro genitore vanti la titolarità di un diritto di godimento.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che effettivamente l’ingresso nella casa di una nuova persona può incidere sensibilmente sugli equilibri (a volte faticosamente) raggiunti, dopo la separazione, nelle dinamiche relazionali ed affettive del nucleo familiare e rendere quindi senz’altro necessaria o semplicemente opportuna, nell’interesse preminente della prole, una rivisitazione delle originarie determinazioni ad essa relative, a cominciare dalla sistemazione abitativa. In tal senso, quindi, può risultare quanto meno opportuna, in presenza di eventi siffatti, una richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale la quale, tuttavia, laddove non risulti pacifico o evidente il corrispondente interesse degli stessi figli all’invocato provvedimento ovvero venga espressamente prospettata la contrarietà della istanza alle loro aspettative rispetto alla fruizione dell’habitat domestico (sia pure con la presenza di un’altra persona), non potrà essere disgiunta da una contestuale richiesta di modifica delle determinazioni relative alla prole (affidamento, residenza e quant’altro) che tenga conto del preminente interesse della prole medesima.
Diversamente opinando e, quindi, accedendo ad un’opzione interpretativa favorevole all’automatismo della revoca dell’assegnazione della casa familiare in presenza di nuove convivenze del genitore assegnatario, si potrebbe addivenire all’immotivato allontanamento del figlio dalla casa familiare quando, ad esempio, non vi sia consuetudine di relazioni affettive con l’altro genitore richiedente la restituzione della casa già adibita a residenza familiare e non sia pertanto ipotizzabile una stabile permanenza del figlio con quest’ultimo in detta abitazione, laddove, invece, il contemperamento dei contrapposti interessi potrebbe efficacemente conseguirsi con una modifica delle statuizioni a contenuto patrimoniale che tenga conto dell’utilizzo dell’immobile da parte del nuovo nucleo familiare.
L’applicazione della norma in commento impone, dunque, all’interprete di temperare il rigoroso automatismo della causa di revoca dell’assegnazione in essa prevista con il principio prioritario ed immanente di tutela dell’interesse del figlio alla abitazione, in ossequio ad esigenze di ragionevolezza e di coerenza con il sistema di principi e di valori che informano l’ordinamento cui deve sempre parametrarsi l’interpretazione delle leggi.
Tanto premesso in via generale e di principio, trattasi quindi di verificare se nel caso di specie, risultando pacifico in causa che la (…) ad (…) ha contratto nuovo matrimonio, sussistono le condizioni per accogliere la domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale proposta dal (…).
Al riguardo devesi in primo luogo considerare che il (…), comproprietario della casa familiare insieme alla ex moglie, assegnataria esclusiva della stessa in quanto genitore affidatario della figlia minore, ha chiesto la revoca della suddetta assegnazione sulla base del mero evento sopravvenuto previsto dall’art. 155 quater (nuove nozze della …). Egli, cioè, nulla ha dedotto in ordine alla condizione della figlia minore nel nuovo nucleo familiare materno né ha prospettato, in conseguenza della sua domanda, l’opportunità di modificare l’affidamento della minore e/o prevedere una sua diversa sistemazione abitativa (la richiesta di affidamento condiviso o alternato dalla difesa del (…) formulata all’udienza del (…).2006 ed in precedenza esaminata risulta, infatti, del tutto svincolata dalla domanda principale di revoca dell’assegnazione della casa familiare e da una eventuale situazione di disagio della minore nel nuovo nucleo familiare).
Ciò premesso, devesi altresì rilevare, in fatto, che per quanto dedotto in comparsa e documentato, la (…) ed il coniuge (…), per sopravvenute incomprensioni, hanno depositato ricorso per separazione consensuale (con udienza di comparizione dinanzi al Presidente fissata in data …2006) e che, nelle more, la convivenza tra i suddetti coniugi è già cessata (in tal senso le dichiarazioni rese dalla … nel corso dell’udienza camerale e non contestate neanche genericamente dal …).
L’insussistenza, in concreto, della situazione di stabile convivenza (more uxorio o in seguito a nuove nozze) che, alla stregua di un’interpretazione restrittiva della norma (assolutamente plausibile e ragionevole alla luce degli interessi coinvolti), integra le ipotesi di revoca dell’assegnazione della casa familiare in questa sede controverse ed il sostanziale ripristino dell’assetto delle relazioni familiari preso in considerazione dal tribunale nel dettare la disciplina dell’affidamento della minore e dell’assegnazione della casa familiare in sede divorzile, rendono evidente, a giudizio del Tribunale, l’assenza nel caso di specie, nonostante il contratto matrimonio, di circostanze sopravvenute concretamente idonee ad immutare, nei termini previsti dal legislatore della novella, l’assetto di interessi in precedenza regolato e quindi, per quanto in questa sede specificamente rileva, a giustificare la invocata revoca dell’assegnazione della casa familiare.
Il riferito convincimento è d’altro canto rafforzato dalla considerazione che, diversamente opinando e, quindi, optando per un’interpretazione formale ed automatica delle ipotesi di revoca previste dall’art. 155 quater, nel caso di specie, poiché entrambi i genitori comproprietari dell’immobile hanno contratto nuovo matrimonio, al Tribunale sarebbe definitivamente preclusa la possibilità di tutelare l’interesse della minore alla permanenza nella casa familiare con l’uno o con l’altro genitore, ostando all’assegnazione dell’immobile a ciascuno dei predetti le nuove nozze di entrambi. La riferita conclusione, del tutto irragionevole e contraria ai richiamati principi, immanenti nell’ordinamento, di tutela dei minori anche attraverso l’assegnazione in godimento dell’abitazione, non può trovare ingresso nel nostro ordinamento tanto più considerando l’età (circa dieci anni) e la delicata fase di crescita della piccola (…), già fortemente provata dalla crisi familiare vissuta nei primi anni di vita.
La domanda di revoca dell’assegnazione della casa familiare va dunque rigettata.
4.- Analogamente va rigettata la domanda proposta in via riconvenzionale dalla (…) diretta a conseguire l’aumento dell’assegno dovuto dal padre per il mantenimento della figlia minore (attualmente pari ad € 830,00 mensili oltre adeguamento istat ed al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN). Come già evidenziato dal Tribunale nel citato decreto del 16.3.2006, non sono state dedotte né provate circostanze nuove atte a modificare il regime patrimoniale stabilito dalla sentenza di divorzio e d’altro canto, la contribuzione del padre alle spese mediche e scolastiche relative alla figlia, per quanto detto già prevista, è comunque subordinata al preventivo accordo dei genitori in ordine alle stesse.
5.- Con il ricorso il (…), deducendo un contrasto con il coniuge in ordine alle scelte scolastiche ed attinenti la preparazione alla comunione da parte della minore, ha altresì chiesto al tribunale di intervenire per dirimere tale contrasto autorizzando l’istante, ex art. 155 ter c.c., ad iscrivere la minore per il prossimo anno scolastico, alla Scuola Media Statale (…) sita in via (…) e nel corrente anno al corso di Catechismo per la 1^ comunione presso la Parrocchia (…) sita in (…) al (…).
In relazione alla suddetta domanda va, in primo luogo, affermata la competenza a provvedere di questo Tribunale.
L’istante deduce, infatti, l’esistenza di una controversia tra i coniugi in ordine all’esercizio della potestà genitoriale e tale controversia, in base al disposto del nuovo art. 709 ter c.p.c. (introdotto dalla legge 54/06), si propone al giudice del procedimento in corso. Trattasi, evidentemente, del giudice istruttore in caso di pendenza del giudizio di separazione o divorzio, del Tribunale in composizione collegiale in sede di decisione dei suddetti giudizi di separazione e divorzio ovvero, come nel caso di specie, in caso di controversie successive alla separazione e al divorzio. Sulla scorta del richiamato dettato normativo, quindi, proprio la pendenza del procedimento ex art. 9 legge div. concorre a radicare la competenza del Tribunale piuttosto che la competenza, ormai residuale, del Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 337 c.c. e ciò pur se l’intervento del giudice nell’ipotesi in esame, dovendo tendere a sollecitare un accordo tra le parti prima ancora che all’adozione di provvedimenti autoritativi, non si differenzia sostanzialmente dall’attività di vigilanza di fatto svolta appunto dal Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 337 c.c.
6.- Tanto premesso, va in primo luogo evidenziato, che al di là del contrasto in merito alla effettività delle formale iscrizione della minore al catechismo (dedotta dalla … e contestata dal …), dagli atti e dalle deduzioni di causa emerge pacifica la comune intenzione di entrambi i genitori di far frequentare alla figlia, a decorrere dall’anno 2006-2007, il corso di Catechismo per la 1^ Comunione presso la Parrocchia (…) sita in (…) al (…).
Da quanto detto discende che, nell’esercizio della potestà di cui è titolare, ciascun genitore potrà liberamente procedere alla formale iscrizione della figlia al corso suddetto per il corrente anno 2006-2007 e per il successivo.
7.- Quanto, invece, alle determinazioni da assumere con riferimento alle scelte scolastiche della minore, va in questa sede considerato che il (…), nel corso del giudizio, ha di fatto rinunciato alla originaria richiesta di trasferimento della figlia, già per il corrente anno, dalla scuola elementare (…) presso la (…) (dalla stessa frequentata) alla scuola elementare pubblica (…) e che la (…) nelle sue difese ha dedotto essenzialmente in ordine all’inopportunità della richiesta reiscrizione (sotto il profilo, certamente condivisibile, della improvvisa ed immotivata interruzione del ciclo di studi intrapreso nella sua fase conclusiva e del conseguente sradicamento della minore dal contesto amicale in cui è inserita).
Venuta meno la necessità di provvedere sul punto già per l’anno in corso, ritiene il Tribunale che ai fini delle determinazioni da prendere con riferimento alla scuola media presso cui iscrivere la minore per il prossimo anno scolastico sia indispensabile fissare nuova udienza di comparizione delle parti al fine di verificare gli intendimenti di entrambi al riguardo e le ragioni sottese alle soluzioni da ciascuno preferite ed avversate, ma anche allo scopo di acquisire documentazione informativa in ordine alle offerte formative in concreto assicurate dai percorsi scolastici, eventualmente differenti, da ciascuno preferiti ed al rendimento ed inserimento scolastico della minore nell’istituto dalla stessa attualmente frequentato.
8. Liquidazione delle spese riservata all’esito del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) rigetta la domanda di revoca dell’assegnazione della casa familiare in favore di (…) e la domanda riconvenzionale di aumento dell’assegno per il mantenimento della figlia minore (…) a carico di (…);
b) autorizza entrambi i genitori, qualora non vi abbiano già provveduto, ad iscrivere la figlia (…) al corso di Catechismo per la 1^ Comunione presso la Parrocchia (…) sita in (…) al (…);
c) dispone la comparizione delle parti all’udienza camerale del (…) 2007 ore 10 per le deduzioni e l’allegazione della documentazione precisate in premessa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 ottobre 2006. Il Presidente
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