Affido condiviso. Tribunale La Spezia, 25/11/2006

TRIBUNALE LA SPEZIA

IL GIUDICE ISTRUTTORE

del processo civile in epigrafe, pendente fra

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a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23.11.2006 , osserva quanto segue:

a sostegno della domanda di modifica dell’ordinanza presidenziale 3.6.2006 non sono state allegate circostanze sopravvenute .

Non vi è quindi spazio per una modifica ad opera del giudice istruttore dell’ordinanza presidenziale, ex art. 709 ultimo comma c.p.c. (nel testo entrato in vigore per i procedimenti instaurati dopo l’1.3.2006, fra i quali è il presente).

Infatti il potere di revoca o di modifica riconosciuto al giudice istruttore non può sovrapporsi al potere di riesaminare l’ordinanza presidenziale concesso alla Corte di appello in sede di reclamo ex art. 708 ultimo comma c.p.c. pena una inaccettabile interferenza fra i due istituti processuali; i quali hanno finalità diverse e rispondono a specifiche esigenze.

Il reclamo alla Corte di appello ha lo scopo di permettere una rivisitazione (re melius perpensa) del provvedimento presidenziale, sulla base degli atti già da questo esaminati, in modo da porre in evidenza eventuali errori di valutazione o contrasti con le emergenze risultanti dalle produzioni delle parti e dalla limitata attività istruttoria concessa al Presidente in sede di tentativo di conciliazione.

La richiesta di modifica dell’ordinanza presidenziale rivolta al giudice istruttore ha, invece, lo scopo di adeguare i provvedimenti urgenti alle nuove emergenze risultanti dalla istruttoria svolta o, comunque, da fatti sopravvenuti e portati all’attenzione di tale organo (in tal senso vedi App. Bologna 17.5.2006 in www.affidamentocondiviso.it).

Una diversa interpretazione porterebbe a riconoscere la possibilità di una duplice impugnazione del medesimo provvedimento, soluzione da ritenersi inaccettabile da un punto di vista sistematico, salvo espressa previsione di legge.

La richiesta di modifica dell’ordinanza presidenziale è quindi inammissibile.

Il processo è rinviato all’udienza del 5 luglio 2007, con concessione dei termini di legge di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c.

Si comunichi.

LA SPEZIA, 25 novembre 2006

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Alberto CARDINO