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Patto di famiglia. L.55/2006 PDF Stampa E-mail
LEGGE 14 febbraio 2006, n.55

Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono
premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli
articoli 768-bis e seguenti,».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2, e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 458 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 458 (Divieto di patti successori). - Fatto salvo
quanto disposto dagli articoli 768-bis, e seguenti, e'
nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria
successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno
dispone dei diritti che gli possono spettare su una
successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.».



Art. 2.
1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768
e' aggiunto il seguente capo:
«Capo V-bis.
del patto di famiglia
Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con
cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa
familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie,
l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il
titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in
parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.
Articolo 768-ter (Forma). - A pena di nullita' il contratto deve
essere concluso per atto pubblico.
Articolo 768-quater (Partecipazione). - Al contratto devono
partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari
ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio
dell'imprenditore.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie
devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non
vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma
corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e
seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in
tutto o in parte, avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti
non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in
contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti;
l'assegnazione puo' essere disposta anche con successivo contratto
che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purche' vi
intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo
contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non e' soggetto a collazione o a
riduzione.
Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). - Il patto puo' essere
impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L'azione si prescrive nel termine di un anno.
Articolo 768-sexies (Rapporti con i terzi). - All'apertura della
successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che
non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari
del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo
comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce
motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.
Articolo 768-septies (Scioglimento). - Il contratto puo' essere
sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il
patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e
i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto
stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri
contraenti certificata da un notaio.
Articolo 768-octies (Controversie). - Le controversie derivanti
dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute
preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti
dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3870):
Presentato dall'on. Buemi ed altri l'8 aprile 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 12 maggio 2003 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione il 23 settembre 2003; 21
ottobre 2003; 11 marzo 2004; 3 maggio 2005; 16 e 21 giugno
2005; 6-19 e 21 luglio 2005.
Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3567):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente il 28 luglio 2005 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione in sede referente l'8
novembre 2005 ed il 16 gennaio 2006.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione in sede
deliberante il 25 gennaio 2006 con il parere della
commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione in sede deliberante il
26 gennaio 2006 e approvato il 31 gennaio 2006.


Note all'art. 2:
- Il titolo IV del libro II del codice civile reca:
«Della divisione»:
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
(Definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12
della legge 3 ottobre 2001, n. 366):
«Art. 38 (Organismi di conciliazione). - 1. Gli enti
pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati,
su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo
di conciliazione delle controversie nelle materie di cui
all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono
essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
lo stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione
dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno
costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla
domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di
procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le
tabelle delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per
l'approvazione a norma dell'art. 39.».


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Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007



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