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NORMATIVA: Intercettazioni telefoniche PDF Stampa E-mail
DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n.259

Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di
intercettazioni telefoniche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di
contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate
illecitamente, nonche' ad informazioni illegalmente raccolte;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
apprestare piu' incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione
e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni
telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite,
nonche' di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di
garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti
in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. L'articolo 240 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
«Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni
illegali). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non
possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che
costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
2. L'autorita' giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei
documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di
conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e
telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si
provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di
informazioni. Di essi e' vietato eseguire copia in qualunque forma.
Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, ne'
puo' essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel
quale si da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e
dell'acquisizione, delle sue modalita' e dei soggetti interessati,
senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».



Art. 2.
1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. E' sempre consentita la lettura dei verbali relativi
all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui
all'articolo 240, comma 2.».



Art. 3.
1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui
all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, e' punito
con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il
fatto di cui al comma 1 e' commesso da un pubblico ufficiale o da
incaricato di pubblico servizio.



Art. 4.
1. A titolo di riparazione, ciascun interessato puo' chiedere
all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui
all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, cosi' come
modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o
vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una
somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per
ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro
secondo l'entita' del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta
con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso,
l'entita' della riparazione non puo' essere inferiore a ventimila
euro.
2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della
divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di
averne avuto conoscenza successivamente. La causa e' decisa nelle
forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del
danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del
presente articolo.
3. L'azione e' esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante
per la protezione dei dati personali o l'autorita' giudiziaria
possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di
dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da
parte dell'interessato.



Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 settembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella


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Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007



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