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Legittima difesa. L. 59/2006 PDF Stampa E-mail
LEGGE 13 febbraio 2006, n.59

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto
all'autotutela in un privato domicilio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Diritto all'autotutela in un privato domicilio
1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti
commi:
«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,
sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi
ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo
al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumita':
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e'
pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso
in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove
venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o
imprenditoriale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1899):
Presentato dal sen. Gubetti ed altri il 20 dicembre
2002.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 19 marzo 2003 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il
10 febbraio 2004; il 4, 16, 23 marzo 2004; il 1°, 7, 20,
21, 22 aprile 2004.
Relazione presentata il 27 aprile 2004 (atto n. 1899-A
relatore sen. Caruso).
Esaminato in aula il 4 giugno 2004; il 6, 19 ottobre
2004; il 2 novembre 2004; il 9, 16, 17 febbraio 2005; il
18, 19 maggio 2005 ed approvato il 6 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5982):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 12 luglio 2005 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
21 luglio 2005; il 22 settembre 2005; il 4, 18, 19, 27
ottobre 2005.
Esaminato in aula il 28 novembre 2005; il 23 gennaio
2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2, e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate, o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 52 (Difesa legittima). - Non e' punibile chi ha
commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro
il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma,
sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma
del presente ariticolo se taluno legittimamente presente in
uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente
detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolunita';
b) i beni propri o altrui, quando non vi e'
desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica
anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di
ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita'
commerciale, professionale o imprenditoriale.».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 614 del codice penale:
«Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque
s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la
volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti
luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
La pena e' da uno a cinque anni, e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose,
o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente
armato.».
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ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

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CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007



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