Home arrow Normativa arrow Normativa  
Normativa
Filtro     Ordina     Mostra # 
Titolo Articolo Visite
Legge privacy (codice) n. 196/2003 445
Legge n. 626/1994 527
Aborto. Legge n. 194/1978 567
L. 7/07 Riduzione del disagio abitativo 665
Stranieri: ricongiungimento familiare 2022
DICO: disegno di legge 899
Decreto Legge violenza stadi 600
Blocco Sfratti D.L. 261/2006 1599
NORMATIVA: Intercettazioni telefoniche 1888
NORMATIVA: 2645 ter c.c. atti di destinazione 6392
R.C.AUTO: Indennizzo diretto. Dpr 254/2006 2969
Codice delle assicurazioni.Artt.251-355 1233
Codice delle assicurazioni.Artt.137-250 1663
Codice delle assicurazioni.Artt. 1-136 781
Indulto L. 241/2006 5808
Incidenti stradali. L. 102/2006 5488
Testo unico stupefacenti. 1854
Disciplina dell'agriturismo. L. 96/2006 1704
Reati di Opinione. L. 85/2006 2016
Riforma procedure concorsuali. D.lgs 5/2006 3147
Negato imbarco, cancellazione volo. D.lgs 69/2006 3327
Tutela persone con disabilità. L. 67/2006 1810
Legittima difesa. L. 59/2006 2235
Patto di famiglia. L.55/2006 2757
Separazione e affidamento condiviso. L. 54/2006 5265
Riforma esecuzioni mobiliari. L. 52/2006 5942
Inappellabilità sentenze di proscioglimento. L. 46/2006 2976
Modifiche al processo civile. L. 35/2005 1812
Modifiche al processo civile. L. 263/2005 2677
Normativa. Modifica procedimento in cassazione. D.lgs 40/2006 2880
Processo societario. D.lgs 3/2003 3376
Spese di giustizia D.P.R. 115/2002 10182
Sospensione dei termini processuali L. 742/1969 20258
Riforma del mercato del lavoro D. Lgs. 276/2003 3189
Professione avvocato L. 36/1934 7004
Disciplina della subfornitura L. 192/1998 3778
Lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali D.lgs. 231/2002 2887
Diritto Internazionale Privato L. 218/1995 5227
Legge sull'equo canone L. 392/78 16191
Disciplina delle locazioni L. 431/1998 4351
Statuto dei lavoratori L. 300/1970 3067
Costituzione della Repubblica 1139
Legge Pinto L. 89/2001 4280
 
<< Inizio < Precedente 1 Prossimo > Fine >>
Risultati 1 - 43 di 43
Giurisprudenza News
Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846




Hosted & Developed by NETSERVICE © 2007
Studio Legale Minardi - Via Armellini n.14 - Senigallia (An) - 60019 - Tel 071 64190 Fax 071 7912550