Home  
Formazione permanente continua PDF Stampa E-mail
FORMAZIONE PERMANENTE CONTINUA

A partire dal 1° gennaio 2008 scatta l’obbligo per gli avvocati di curare la propria formazione professionale, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento, master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, commissioni di studio, gruppi di lavoro, e agli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine. Lo stabilisce il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 18/01/2007. I professionisti dovranno conseguire 90 crediti formativi in tre anni, di cui almeno 20 in ciascun anno. La verifica dell’adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Consigli dell’Ordine.
Pubblichiamo di seguito il regolamento.
FORMAZIONE PERMANENTE (testo seduta CNF 18-01-2007)

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE


considerato
•) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;
•) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall’ordinamento professionale il potere di determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono regolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale;
•) che è dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi imposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabiliti dall’ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico forense;
•) che, in particolare, il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;
•) che l’art. 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza;
•) che l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;
•) che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1
Formazione professionale continua
Tutti gli avvocati iscritti all’Albo hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.
A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo
L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all’albo.
L’anno formativo coincide con quello solare.
Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
L’unità di misura della formazione continua è il “credito formativo”.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n.5 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
La verifica dell’adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Consigli dell’Ordine con le modalità previste dal successivo art. 8.
L’adempimento dell’obbligo formativo costituisce presupposto per l’indicazione del settore di attività prevalente ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico.
Articolo 3
Eventi formativi
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati, promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine e dalla Cassa Nazionale di previdenza forense:
a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;
b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine.
La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’Ordine.
L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati.
Articolo 4
Attività formative
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) docenze in materie giuridiche in Università, in istituti universitari ed enti equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 15 crediti per le attività di cui alla lettera c) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera d).
Articolo 5
Esoneri
Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, i docenti universitari di ruolo, di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, per gravi motivi, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa.
Nei casi di:
– maternità
– grave malattia o infortunio
– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale
– altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense
l’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impedimento si verifica.
All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.
Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
Ciascun iscritto deve depositare, a richiesta del Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte.
Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
Articolo 7
Attività del Consiglio dell’Ordine
Ciascun Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
In particolare, i Consigli dell’Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un programma degli eventi formativi che intendono organizzare nel corso dell’anno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
I Consigli dell’Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’Ordine e favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi.
Entro il 30 novembre di ogni anno, i Consigli dell’Ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale Forense una relazione che illustri il programma formativo dell’anno solare successivo e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso.
Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, secondo le modalità che dovranno essere contenute nella relazione illustrativa del programma formativo, di cui al precedente art. 7, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.
Articolo 9
Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente, o per il tramite della Fondazione dell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, eventi formativi.
Il Consiglio Nazionale Forense, anche avvalendosi della Fondazione dell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, assiste i Consigli dell’Ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate.
Il Consiglio Nazionale Forense valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell’Ordine a norma del precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei programmi formativi organizzati dai Consigli dell’Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità delle formazione continua.
Il parere del Consiglio Nazionale Forense deve essere espresso entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione delle relazioni; diversamente il programma formativo si intende approvato.
In caso di parere negativo, il Consiglio dell’Ordine è tenuto nei trenta giorni successivi a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale Forense.
Articolo 10
Norme di attuazione
Il Consiglio Nazionale Forense emana le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2007.
Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1 gennaio 2008.

< Precedente   Prossimo >
Giurisprudenza News
CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Chi è Online
Abbiamo 15 visitatori online

Hosted & Developed by NETSERVICE © 2007
Studio Legale Minardi - Via Armellini n.14 - Senigallia (An) - 60019 - Tel 071 64190 Fax 071 7912550