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Omessa impugnazione dell'avvocato
Costituisce un'attività difensiva inadeguata, e comporta la relativa responsabilità, la condotta dell'avvocato che non si attiva per proporre nei tempi stabiliti l'impugnazione contro la decisione del tribunale, che aveva pronunciato la soccombenza del cliente nel giudizio di opposizione al fallimento, oppure che non rende noto in modo tempestivo all'interessato di non poter provvedere alla presentazione del ricorso. Non rileva che la procura al difensore sia stata rilasciata anni prima per il primo grado di giudizio, atteso che vale il principio della permanenza dei poteri fino a revoca o rinuncia.

Cass. 24544/2009
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La difesa del cliente nelle cause in materia di responsabilità civile dell'avvocato
Relazione tenuta dall'Avv. Mirco Minardi al Seminario "La responsabilità civile dell'Avvocato. Aspetti sostanziali e processuale", Pesaro, 7 Maggio 2010.

Quando l'avvocato sbaglia
Pubblichiamo una sentenza del Tribunale di Roma, a firma del preparatissimo e noto magistrato Dr. Marco Rossetti, in tema di responsabilità dell’avvocato.

Nella fattispecie, il legale aveva omesso di coltivare un giudizio avente ad oggetto una richiesta di risarcimento alla soc. Autostrade, per un sinistro causato da insidia stradale. In particolare non era stata formulata alcuna richiesta di prova, tanto che la domanda attorea era stata rigettata.

Il Tribunale di Roma ha condannato il collega, osservando:

  • che nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell’attore dimostrare unicamente l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26).
  • La diligenza esigibile dall’avvocato non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all’art. 1176, 2° comma, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell’attività esercitata.
  • Dunque la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie (Cass., sez. II, 08-08-2000, n. 10431, in Foro it. Rep., 2000, Professioni intellettuali, n. 185).
  • L’archetipo di professionista “medio” cui fa riferimento la norma ora citata, e rispetto al quale occorre misurare la condotta concretamente tenuta per valutare se vi sia stata o meno negligenza nell’adempimento delle obbligazioni professionali, corrisponde alla figura di un professionista preparato, aggiornato e zelante. In una parola, il professionista “medio” ex art. 1176, comma 2, c.c., non è un professionista “mediocre”, ma è un professionista “bravo”.
  • Or bene, primo dovere dell’avvocato “medio” nel senso appena indicato è indubbiamente quello di coltivare la lite e di richiedere le prove idonee a dimostrare il fondamento della pretesa attorea.

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Seggiovia: la responsabilità del vettore si estende anche alle fasi di salita e discesa?
Tizia conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cortina la F. F. S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni, indicati in lire 4.000.000. Il danno conseguiva ad un trauma subito alla gamba, per l’urto di un seggiolino della seggiovia gestita dalla società convenuta.

Deduceva in particolare che l’addetto all’impianto non aveva svolto alcun intervento per agevolare la salita e che la seggiovia non disponeva di un meccanismo che ne rallentasse la velocità al momento della salita dei passeggeri.

Soccombeva in primo grado, ma in appello la domanda era accolta. Ricorre in Cassazione il gestore dell’impianto, ma la S.C. Conferma la sentenza con queste argomentazioni.
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Gli infortuni sulle piste di sci.
E’ tempo di neve, è tempo di sci, ma le piste, negli ultimi anni, sono diventate pericolose quanto le autostrade. Ogni anno, infatti, si registrano molti incidenti, talvolta dalle conseguenze gravissime. Vediamo allora di capire come è disciplinata la materia. Dal 2003 esiste una legge, la n. 363, che regola alcuni aspetti dell’attività sciistica e della gestione degli impianti. E’ bene anzitutto premettere che i sinistri possono verificarsi: • per colpa di altri sciatori (o di snowboarder o comunque di soggetti a vario titolo presenti sulle piste); • per colpa del gestore degli impianti di risalita; • per colpa del gestore della pista (qualora sia soggetto diverso dal gestore dell’impianto).
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IL VOLTO DETURPATO: COME SI RISARCISCE IL DANNO PATRIMONIALE?
Una bambina di sei anni viene azzannata al viso da un cane dalmata. In termini percentuali tale danno viene stimato in 14 punti percentuali di invalidità, essendo il viso, nonostante i trattamenti di chirurgia estetica, rimasto gravemente deturpato. Il Tribunale è chiamato, su richiesta del genitore attore, a liquidare, tra le altre poste, il danno patrimoniale. Ancora una volta si tratta di esprimere una difficilissima prognosi su quelle che saranno le possibili conseguenze patrimoniali di un danno alla salute e in particolare di un danno estetico. Ecco cosa scrive il Tribunale di Nola (sent. 22 gennaio 2009).
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QUANTO VALE UN OCCHIO DELLA TESTA?
Talvolta si sente dire “mi è costato un occhio della testa”, ma quanto vale un occhio della testa? In particolare, se un bambino perde totalmente il visus da un occhio, qual è il giusto risarcimento? Lo scopriremo tra poco; prima vi racconto il fatto. Ci troviamo a Brusciano, un comune della Campania. Un bimbo di due anni si trova in braccio alla madre, quando all’improvviso una pioggia di detriti e brecciame provenienti dal cassone di un autocarro lo investe. In conseguenza del sinistro, il piccolo riporta un danno gravissimo all’apparato visivo, consistente nella perforazione corneale con perdita dell’iride dell’occhio sinistro. Nonostante la pacifica responsabilità del conducente dell’autocarro che viaggiava ad alta velocità, la compagnia assicuratrice non risarcisce il danno. Ed è causa.
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ASSEGNO DI DIVORZIO E RISARCIMENTO DEL DANNO
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento, si può tenere in considerazione il risarcimento del danno da fatto illecito ancora non conseguito?

La Corte di Cassazione (sez. I, 10 luglio 2008, n. 19064) risponde negativamente, affermando che pur rilevando sul piano giudiziario ogni elemento di prova anche fiscale delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti per riconoscere il diritto all'assegno e determinarne la misura in favore di una di esse (tra molte, di recente cfr. Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618), il giudice del merito non può comunque tenere conto di future e ipotetiche reintegrazioni per equivalente dei danni da illecito extracontrattuale subiti da una delle parti, prima che le relative somme siano state introitate dal danneggiato, non costituendo elemento di valutazione per qualsiasi mantenimento a carico del soggetto che ha subito il danno la sola possibile ed eventuale liquidazione del futuro risarcimento in suo favore.



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SEPARAZIONE: CASA FAMILIARE E RELAZIONE MORE UXORIO DEL CONIUGE AFFIDATARIO
In tema di separazione dei coniugi, vige il criterio della preferenza dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge separato affidatario della prole, stabilito dall'art. 155, comma 4, c.c. per soddisfare l'interesse del figlio minore alla conservazione dell'habitat domestico.

Questo va inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.

Per tale ragione, la Corte di Cassazione (Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995) ha cassato con rinvio la decisione con la quale i giudici di merito avevano restituito al ricorrente la casa coniugale di sua proprietà, giacché la moglie intratteneva una relazione "more uxorio" con un altro uomo, stabilmente introdotto nella abitazione, divenuta centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente.

La Corte ha preliminarmente chiarito che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione l’art. 155 quater c.c., introdotto dalla novella di cui alla l. n. 54/06, in forza del quale “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario conviva "more uxorio"”, atteso che i fatti di causa erano anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina; difatti, al di fuori della previsione di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 54/06, dette disposizioni non possono trovare applicazione, non contenendo la novella del 2006 alcuna disposizione che deroghi al principio generale della irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle preleggi.



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Sulla responsabilità del farmacista
Interessante sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. III, 28 marzo 2008, n. 8073), che afferma il principio secondo cui il farmacista che segue le erronee indicazioni del medico nella scelta della terapia non incorre in alcuna colpa professionale, atteso che, a fronte della precisa indicazione del medico, egli non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche di un paziente.

Peraltro, non essendo abilitato alla professione medica, non è tenuto né autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutico-farmacologici né a controllare l’eventuale dissonanza tra le indicazioni di una casa di cura, istituto ospedaliero o altra struttura e la ricetta del medico, dovendo attenersi a quest’ultima.

L’obbligo di attenersi a quanto prescritto dal medico, secondo la Corte, trova legittimo ostacolo nella sola ipotesi in cui il farmacista individui nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, dovendo in tal caso esigere che il medico dichiari per iscritto che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità.

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La responsabilità del dentista
La responsabilità del medico è una responsabilità contrattuale.

Nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, la prova dell’assenza di colpa medica grava sempre sul medico.

Se l’intervento fallito è un’operazione di routine per il sanitario, il paziente è tenuto soltanto a provare il rapporto intercorso con il professionista e si può limitare ad allegare le conseguenze negative patite.

Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione, un dentista aveva impiantato una protesi a distanza di sette mesi dall’estrazione dei denti, l’eccessivo lasso di tempo trascorso aveva dato luogo ad un’operazione errata, peggiorando, così, le condizioni del paziente, a cui la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito, rinviando alla corte di merito per la liquidazione in via equitativa)

Cassazione civile , sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520

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Investimento del pedone
Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.

Cassazione penale , sez. IV, 12 giugno 2007, n. 34111

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Revisione assegno di mantenimento
La vendita di un immobile da parte dell’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non comporta la riduzione dell’importo dell’assegno stesso.

La cessione del bene anche se fonte di reddito per l'obbligato non costituisce di per sé giustificato motivo di revisione della somma stabilita in sede di separazione in favore dell'altro coniuge.

Per ottenere dal giudice la riduzione dell'assegno non è sufficiente far presente un semplice peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo necessario dimostrare che in seguito all'atto di disposizione è cambiato il complessivo equilibrio economico fissato in sede di separazione.

Cassazione civile , sez. I, 08 maggio 2008, n. 11487

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Giurisprudenza News
Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



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