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Separazione e affidamento condiviso. L. 54/2006
LEGGE 8 febbraio 2006, n.54

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
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Riforma esecuzioni mobiliari. L. 52/2006
LEGGE 24 febbraio 2006, n.52

Riforma delle esecuzioni mobiliari.
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Documenti in appello
DOCUMENTI IN APPELLO

E' possibile produrre nuovi documenti nel giudizio di appello?

Cass. civ. S.U. n. 8203/2005
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BLOG. Lo stupro della Cassazione
LO STUPRO DELLA CASSAZIONE.

I giornali stanno danno molta eco alla famigerata sentenza della Corte di Cassazione, che avrebbe affermato l'aberrante principio secondo cui lo stupro è meno grave se la vittima ha già avuto rapporti sessuali. Lo stupro ...
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Blog. Sulla funzione nomofilattica della Cassazione
SULLA FUNZIONE NOMOFILATTICA DELLA CASSAZIONE

Con un nuovo intervento normativo (D.lgs. 40/2006), il legislatore cerca di assicurare la funzione nomofilattica della Cassazione, cerca, cioè, di favorire l’interpretazione uniforme del diritto.
Un autorevole giurista ha scritto, giustamente, che ...
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Normativa. Modifica procedimento in cassazione. D.lgs 40/2006
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.40

Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.


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Riforma esecuzioni mobiliari
NEWS. RIFORMA DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

Scatta dal 1° marzo la riforma delle esecuzioni mobiliari che ha ricevuto mercoledì 8 febbraio il via libera definitivo dalla commissione Giustizia del Senato in sede deliberante.

Fonte Il Sole 24 ore, sabato 11 febbario 2006
Scontro tra animale e veicolo. Presunzioni di responsabilità
Scontro tra animale e veicolo. Presunzioni di responsabilità ex art. 2052 e 2054 c.c.

Estratto da Cass. civ. sent. 200/2002

Sentenza molto interessante, che affronta il concorso delle presunzioni ex art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali) e art. 2054 c.c. (danno da circolazione stradale).
La Corte afferma che quando avviene uno scontro tra un animale ed un veicolo in movimento concorrono entrambe le presunzioni, pertanto ciascuna parte è tenuta a vincere la propria presunzione di responsabilità; in mancanza, entrambi saranno ritenuti responsabili.

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Blog. Sull'elevato numero di cause civili pendenti
9 febbario 2006

SULL'ELEVATO NUMERO DI CAUSE CIVILI PENDENTI NEI TRIBUNALI ITALIANI.

Tutti sanno che l'Italia non brilla certo per la velocità dei suoi procedimenti civili. Le cause pendenti sono tante. Troppe. Dicono. Colpa dell'elevata litigiosità degli italiani. Forse. Ma .....
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Domanda di divorzio.
DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE LA DOMANDA DI DIVORZIO

Nel caso in cui i coniugi siano comparsi davanti al Presidente del Tribunale in un giudizio di separazione poi estintosi, ed abbiano successivamente riproposto la domanda, il termine di tre anni previsto dall'art. 3 della legge 898/70 decorre dalla prima o dalla seconda comparizione?

Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2005, n. 15157

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Notifica al collega di studio domiciliatario
NOTIFICA  AL COLLEGA DI STUDIO DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO.

Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è  valida la notifica fatta al collega di studio  del procuratore domiciliatario?
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Blog. Riforma del codice e tempi del processo
7 febbraio 2006

In Parlamento si continua ancora a pensare che la celerità del processo civile dipenda semplicemente dalle sue regole.
Sarà così, ma ........
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Custodia delle scale d'albergo
CADUTA DALLE SCALE DI UN ALBERGO E OBBLIGO DI RISARCIMENTO.

Per il sito www.60019.it

Un albergatore senigalliese è stato recentemente condannato a risarcire i danni subiti da un suo cliente a causa di una rovinosa caduta per le scale dell’albergo. Secondo la ricostruzione effettuata dal tribunale, l’evento dannoso era stato provocato dallo spegnimento improvviso del sistema di illuminazione, regolato da un temporizzatore tarato sui 15 secondi.
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Giurisprudenza News
Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.




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