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Il costo improprio della difesa

Di Mirco Minardi

Pubblicato su Altalex del 23.04.2007

Secondo alcune tra le maggiori associazioni rappresentative dei consumatori, in materia di infortunistica stradale noi avvocati abbiamo rappresentato sino ad ora un “costo improprio”. Proprio così. Il nuovo sistema di indennizzo diretto, secondo queste associazioni, avrebbe posto fine a questo sperpero di danaro, che, sempre a loro dire, consentirà alle compagnie di ridurre i premi assicurativi.
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La cultura manageriale nello studio legale

Di Mirco Minardi

Storicamente, la figura del professionista si è sempre nettamente distinta da quella dell'imprenditore e del manager. D'altra parte, precisi divieti normativi e deontologici ci ricordano che l'avvocato non può essere un commerciante, nemmeno nel senso di amministrare una società che ad esempio si occupi di consulenza.
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La gestione del tempo nello studio legale

Di Mirco Minardi

Sto ultimando un lavoro sulla gestione del tempo nello studio legale. Tratta dell’applicazione dei principi del time management nello specifico contesto in cui operiamo, per l’appunto, quello legale.

Il time management è parente stretto del marketing legale e della gestione della qualità, argomenti dei quali pure mi sto occupando.

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Simulazione del prezzo e prova per testimoni.
Si può provare per testimoni la simulazione del prezzo di vendita di un immobile?

(Cass. civ., sez. unite, n. 7246/07)

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Sinistri stradali e rito del lavoro
Di Mirco Minardi

Pubblicato sul Altalex del 12.04.2007


Il D.d.l. Mastella e l’abrogazione dell’art. 3 della legge n. 102/2006

All’indomani dell’entrata in vigore della riforma del processo tributario, frequentai un corso tenuto da uno dei maggiori esperti di diritto tributario, professore universitario di lunga data nonché illustre avvocato. Egli era stato chiamato a far parte della commissione di esperti. Non dimenticai mai le sue parole: “Se sapeste cosa accade all’interno delle commissioni parlamentari, smettereste di ricercare la ratio legis”.
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Disegno di legge Mastella

La nuova udienza di trattazione. Prima lettura al disegno di legge 16 marzo 2007 "Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile".

Ci risiamo. L’ennesimo Governo di turno ha in tasca l’ennesima brillante soluzione per risolvere le lungaggini del processo civile italiano: modificare il sistema delle udienze. Ovviamente non importa se la prima udienza verrà fissata a distanza di un anno o se quella per la precisazione delle conclusioni a distanza di due anni, come avviene in molti tribunali. Eh no!Scrivi commento (0 Commenti)
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E' ora di dire basta!!!
Con ribrezzo abbiamo letto l’ennesimo, defatigante, sciatto disegno di legge per la riforma del codice di procedura civile.
Ancora una volta nella stupida convinzione che le lungaggini del processo dipendano dalle sue regole e non invece dalla carenza delle strutture e degli organici.

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Cinture di sicurezza del passeggero.
Al passeggero che non allaccia le cinture di sicurezza, possono essere tolti i punti della patente?

(Cassazione civile, sent. n. 6402/2007)
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Decreto ingiuntivo. Pagamento parziale.
In caso di pagamento successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, l'accertamento del credito va fatto dal giudice dell'opposizione, oppure da quello dell'esecuzione?

(Cassazione civile, sent. n. 6514/2007)

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Parcheggi a pagamento. Furto d'auto.
Il custode in un parcheggio a pagamento è responsabile del furto di una autovettura, laddove le condizioni generali del contratto escludano una simile responsabilità?

(Cass. civ., sent. n. 5387/2007)
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Condominio. Ripartizione delle spese.
E’ valida la ripartizione delle spese relative a lavori condominiali fatta da alcuni condomini, a ciò delegati dall’assemblea?

(Cassazione civile, sent. -6 marzo 2007, 5130)
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C.D.S. Omesso preavviso di violazione.
E’ valido il verbale di contestazione nel caso in cui il vigile urbano ometta di lasciare il preavviso di violazione?

Il numero civico in corrispondenza del quale è avvenuta la sosta vietata, costituisce elemento essenziale del verbale di contestazione?

(Cassazione Civ., sent. 9 marzo 2007, n. 5447)
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Cinture di sicurezza. Mancato uso.
Al fine di accertare il concorso di colpa nella produzione di lesioni in caso di sinistro stradale, il giudice può dedurre il mancato uso delle cinture di sicurezza dal semplice referto del pronto soccorso?

(Cassazione Civ., sentenza 2 marzo 2007, n. 4954.)
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Giurisprudenza News
Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



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