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Licenziamento per svolgimento di attività durante la malattia |
Lo svolgimento da parte del dipendente di una attività lavorativa in proprio o presso terzi durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia può giustificare il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui l'attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche quando la medesima attività, valutata "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e con essa il rientro del lavoratore in servizio.
Cassazione civile , sez. lav., 24 aprile 2008, n. 10706
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In caso di danno lamentato a seguito di intervento di chirurgia estetica, occorre stabilire il nesso di causalità tra il danno e l’intervento e la colpa del chirurgo.
Qualora le conseguenze dannose siano da ricondurre, senza dubbio, all’intervento, in quanto la condotta ha costituito un antecedente necessario dell’evento, per quanto riguarda la colpa, dovendosi applicare i principi generali in tema di inadempimento contrattuale cioè l’esistenza del contratto, mentre è onere del medico provare l’inesistenza dell’inadempimento o che lo stesso non dipende da sua colpa, la mancanza della suddetta, e l’assenza di fattori imprevedibili, di anomala reazione dell’organismo dovuta alle condizioni soggettive della paziente, comportano l’individuazione in capo al medico dell’onere risarcitorio.
Tribunale Roma, sez. XIII, 12 gennaio 2006
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Quando ci si mettono i suoceri |
Sapete come funzionano talvolta i matrimoni.
All’inizio tutti felici e d’accordo. Il padre di lei mette la casa. Il padre di lui si offre di ristrutturarla.
Arriva il fatidico giorno. Si mangia, si brinda, si balla.
Ma poi le cose non vanno.
Marito e moglie litigano e si separano.
Allora il padre di lui dice al consuocero: “Tu mi devi dare i soldi che mi spettano per la ristrutturazione della casa”.
E il padre di lei dice all’ex genero: “Tu mi devi dare i canoni di affitto per tutto il tempo che sei stato a casa mia”. |
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L'ascolto del minore nel procedimento di separazione e divorzio |
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Il disinteresse del padre, giustifica la decadenza dalla potestà genitoriale |
Con il decreto in esame, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha accolto la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale avanzata dalla madre.
Queste in sintesi le motivazioni: |
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Un caso di responsabilità di un dentista |
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Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.
- Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
- Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice,
la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per
effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già
portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
- Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto,
mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero
che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art.
1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir.
e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione
anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
- In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa
(ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp.,
2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998,
I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis,
Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma
30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi
c. Diotallevi, inedita).
- Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
(a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
(b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione). - Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto,
a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in
natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta
da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da
parte convenuta), almeno due rilievi:
- Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente
contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le
reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato
dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una
prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il
controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia
arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a
zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
- In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione
del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario
professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento,
ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte
dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non
pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere
l’onorario già pagato se il contratto è risolto.
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Condannata la madre che ha impedito al figlio minore di frequentare le vacanze con il padre |
Con il decreto in esame, la Corte d'Appello di Firenze ha condannato una madre al risarcimento del danno subito dal minore, per avergli impedito di passare le vacanze estive con il padre.
Il danno è stato liquidato equitativamente, in base al procedimento ex art. 703 ter c.p.c., in 650,00 euro. |
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Interessante massima sul nuovo art. 696 bis c.p.c. |
Presupposto dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 bis c.p.c. (introdotto con la l. n. 80 del 2005) è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto ed "ex ante" - altre questioni controverse.
Tribunale Milano, sez. X, 23 gennaio 2007 |
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Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta |
Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?
Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007 |
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CTU e preclusioni istruttorie |
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Morte del familiare e lucro cessante |
Come si calcola il lucro cessante in caso di morte del familiare che contribuiva al mantenimento della famiglia? |
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Sinistri stradali: malore del conducente |
Se il conducente provoca un incidente a causa di un malore, è tenuto a risarcire il danno?
Se il conducente, pur avendo provocato il sinistro a causa di un malore, ammette le proprie responsabilità, è condannabile l'assicurazione? |
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www.mircominardi.it recensito dal Sole24ore |
Ecco l'articolo che parla dei web-professionisti, apparso sul Sole24ore del 1 settembre 2007.
Il Sole24ore |
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