Seggiovia: la responsabilità del vettore si estende anche alle fasi di salita e discesa?
Tizia conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cortina la F. F. S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni, indicati in lire 4.000.000. Il danno conseguiva ad un trauma subito alla gamba, per l’urto di un seggiolino della seggiovia gestita dalla società convenuta.
Deduceva in particolare che l’addetto all’impianto non aveva svolto alcun intervento per agevolare la salita e che la seggiovia non disponeva di un meccanismo che ne rallentasse la velocità al momento della salita dei passeggeri.
Soccombeva in primo grado, ma in appello la domanda era accolta.
Ricorre in Cassazione il gestore dell’impianto, ma la S.C. Conferma la sentenza con queste argomentazioni.
E’ tempo di neve, è tempo di sci, ma le piste, negli ultimi anni, sono diventate pericolose quanto le autostrade. Ogni anno, infatti, si registrano molti incidenti, talvolta dalle conseguenze gravissime. Vediamo allora di capire come è disciplinata la materia.
Dal 2003 esiste una legge, la n. 363, che regola alcuni aspetti dell’attività sciistica e della gestione degli impianti.
E’ bene anzitutto premettere che i sinistri possono verificarsi:
• per colpa di altri sciatori (o di snowboarder o comunque di soggetti a vario titolo presenti sulle piste);
• per colpa del gestore degli impianti di risalita;
• per colpa del gestore della pista (qualora sia soggetto diverso dal gestore dell’impianto).
IL VOLTO DETURPATO: COME SI RISARCISCE IL DANNO PATRIMONIALE?
Una bambina di sei anni viene azzannata al viso da un cane dalmata. In termini percentuali tale danno viene stimato in 14 punti percentuali di invalidità, essendo il viso, nonostante i trattamenti di chirurgia estetica, rimasto gravemente deturpato. Il Tribunale è chiamato, su richiesta del genitore attore, a liquidare, tra le altre poste, il danno patrimoniale.
Ancora una volta si tratta di esprimere una difficilissima prognosi su quelle che saranno le possibili conseguenze patrimoniali di un danno alla salute e in particolare di un danno estetico.
Ecco cosa scrive il Tribunale di Nola (sent. 22 gennaio 2009).
Talvolta si sente dire “mi è costato un occhio della testa”, ma quanto vale un occhio della testa? In particolare, se un bambino perde totalmente il visus da un occhio, qual è il giusto risarcimento? Lo scopriremo tra poco; prima vi racconto il fatto.
Ci troviamo a Brusciano, un comune della Campania. Un bimbo di due anni si trova in braccio alla madre, quando all’improvviso una pioggia di detriti e brecciame provenienti dal cassone di un autocarro lo investe. In conseguenza del sinistro, il piccolo riporta un danno gravissimo all’apparato visivo, consistente nella perforazione corneale con perdita dell’iride dell’occhio sinistro. Nonostante la pacifica responsabilità del conducente dell’autocarro che viaggiava ad alta velocità, la compagnia assicuratrice non risarcisce il danno. Ed è causa.
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento, si può tenere in considerazione il risarcimento del danno da fatto illecito ancora non conseguito?
La Corte di Cassazione (sez. I, 10 luglio 2008, n. 19064) risponde negativamente, affermando che pur rilevando sul piano giudiziario ogni elemento di prova anche fiscale delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti per riconoscere il diritto all'assegno e determinarne la misura in favore di una di esse (tra molte, di recente cfr. Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618), il giudice del merito non può comunque tenere conto di future e ipotetiche reintegrazioni per equivalente dei danni da illecito extracontrattuale subiti da una delle parti, prima che le relative somme siano state introitate dal danneggiato, non costituendo elemento di valutazione per qualsiasi mantenimento a carico del soggetto che ha subito il danno la sola possibile ed eventuale liquidazione del futuro risarcimento in suo favore.
SEPARAZIONE: CASA FAMILIARE E RELAZIONE MORE UXORIO DEL CONIUGE AFFIDATARIO
In tema di separazione dei coniugi, vige il criterio della preferenza dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge separato affidatario della prole, stabilito dall'art. 155, comma 4, c.c. per soddisfare l'interesse del figlio minore alla conservazione dell'habitat domestico.
Questo va inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.
Per tale ragione, la Corte di Cassazione(Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995) ha cassato con rinvio la decisione con la quale i giudici di merito avevano restituito al ricorrente la casa coniugale di sua proprietà, giacché la moglie intratteneva una relazione "more uxorio" con un altro uomo, stabilmente introdotto nella abitazione, divenuta centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente.
La Corte ha preliminarmente chiarito che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione l’art. 155 quater c.c., introdotto dalla novella di cui alla l. n. 54/06, in forza del quale “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario conviva "more uxorio"”, atteso che i fatti di causa erano anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina; difatti, al di fuori della previsione di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 54/06, dette disposizioni non possono trovare applicazione, non contenendo la novella del 2006 alcuna disposizione che deroghi al principio generale della irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle preleggi.
Interessante sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. III, 28 marzo 2008, n. 8073), che afferma il principio secondo cui il farmacista che segue le erronee indicazioni del medico nella scelta della terapia non incorre in alcuna colpa professionale, atteso che, a fronte della precisa indicazione del medico, egli non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche di un paziente.
Peraltro, non essendo abilitato alla professione medica, non è tenuto né autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutico-farmacologici né a controllare l’eventuale dissonanza tra le indicazioni di una casa di cura, istituto ospedaliero o altra struttura e la ricetta del medico, dovendo attenersi a quest’ultima.
L’obbligo di attenersi a quanto prescritto dal medico, secondo la Corte, trova legittimo ostacolo nella sola ipotesi in cui il farmacista individui nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, dovendo in tal caso esigere che il medico dichiari per iscritto che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità.
La responsabilità del medico è una responsabilità contrattuale.
Nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, la prova dell’assenza di colpa medica grava sempre sul medico.
Se l’intervento fallito è un’operazione di routine per il sanitario, il paziente è tenuto soltanto a provare il rapporto intercorso con il professionista e si può limitare ad allegare le conseguenze negative patite.
Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione, un dentista aveva impiantato una protesi a distanza di sette mesi dall’estrazione dei denti, l’eccessivo lasso di tempo trascorso aveva dato luogo ad un’operazione errata, peggiorando, così, le condizioni del paziente, a cui la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito, rinviando alla corte di merito per la liquidazione in via equitativa)
Cassazione civile , sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520
Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.
Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.
Cassazione penale , sez. IV, 12 giugno 2007, n. 34111
La vendita di un immobile da parte dell’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non comporta la riduzione dell’importo dell’assegno stesso.
La cessione del bene anche se fonte di reddito per l'obbligato non costituisce di per sé giustificato motivo di revisione della somma stabilita in sede di separazione in favore dell'altro coniuge.
Per ottenere dal giudice la riduzione dell'assegno non è sufficiente far presente un semplice peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo necessario dimostrare che in seguito all'atto di disposizione è cambiato il complessivo equilibrio economico fissato in sede di separazione.
Cassazione civile , sez. I, 08 maggio 2008, n. 11487
Criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento
Il Giudice di merito, previo accertamento della sussistenza del diritto al mantenimento, deve considerare il contesto economico e sociale caratterizzante la vita dei coniugi durante la convivenza al fine di valutare la congruità dell’assegno in ordine alle esigenze del coniuge economicamente più debole.
Cassazione civile , sez. I, 29 febbraio 2008, n. 5443
Licenziamento per svolgimento di attività durante la malattia
Lo svolgimento da parte del dipendente di una attività lavorativa in proprio o presso terzi durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia può giustificare il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui l'attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche quando la medesima attività, valutata "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e con essa il rientro del lavoratore in servizio.
Cassazione civile , sez. lav., 24 aprile 2008, n. 10706
In caso di danno lamentato a seguito di intervento di chirurgia estetica, occorre stabilire il nesso di causalità tra il danno e l’intervento e la colpa del chirurgo.
Qualora le conseguenze dannose siano da ricondurre, senza dubbio, all’intervento, in quanto la condotta ha costituito un antecedente necessario dell’evento, per quanto riguarda la colpa, dovendosi applicare i principi generali in tema di inadempimento contrattuale cioè l’esistenza del contratto, mentre è onere del medico provare l’inesistenza dell’inadempimento o che lo stesso non dipende da sua colpa, la mancanza della suddetta, e l’assenza di fattori imprevedibili, di anomala reazione dell’organismo dovuta alle condizioni soggettive della paziente, comportano l’individuazione in capo al medico dell’onere risarcitorio.