Home arrow Giurisprudenza arrow Giurisprudenza arrow Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta  
Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta PDF Stampa E-mail
Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007

Il Tribunale di Roma accorda il risarcimento a cittadini del Perù, che hanno perso un congiunto in Italia.

La compagnia di assicurazione chiede che il risarcimento venga diminuito posto che di fatto i danneggiati conseguiranno una somma maggiore, tenuto conto del potere di acquisto della moneta locale.

Il Tribunale rigetta l'eccezione per questi motivi:

Omissis.

La tesi non può essere condivisa né in diritto, né in fatto.

12.1. In diritto, è noto che nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (ex permultis, Cass., sez. III, 26-02-1996, n. 1474, in Dir. ed economia assicuraz., 1997, 377; Cass., sez. III, 05-02-1998, n. 1164, in Foro it. Rep. 1998, voce Danni civili, n. 223; Cass. 9.1.1998 n. 134, in Danno e resp., 1998, 351).

La fattispecie astratta "illecito aquiliano", come noto, si compone di tre elementi essenziali, costituiti dalla condotta illecita (colposa o dolosa), dal danno e dal nesso causale tra la prima ed il secondo.
Questi sono dunque i tre elementi le cui circostanze sono suscettibili di incidere sulla aestimatio del danno.

Il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito, come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno.

12.2. La tesi sostenuta dalla società convenuta è del pari non condivisibile da un punto di vista di fatto. per almeno quattro ordini di motivi:

(a) essa si fonda sulla praesumptio hominis che il danneggiato spenda il risarcimento nel luogo ove vive. Tale presunzione è però priva dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., in quanto dal fatto noto che il danneggiato viva in una determinata zona o Paese non può legittimamente inferirsi né come, né dove spenderà il risarcimento ricevuto. Anzi, la tesi prova troppo, giacché se il danneggiato decidesse di investire il risarcimento per ricavarne un lucro finanziario, il capitale sarebbe più remunerato proprio là dove minori sono i depositi bancari;

(b) la creazione di "gabbie" risarcitorie, vale a dire abbattimenti del risarcimento proporzionali alla ricchezza della regione abitata dal danneggiata, per essere equa e consequenziale dovrebbe operare anche in bonam partem: detto altrimenti, ove si condividesse la tesi qui contestata si dovrebbe e converso ammettere un innalzamento del risarcimento là dove la vittima risiede in zone geografiche dl tenore di vita assai elevato. Ciò tuttavia consentirebbe in teoria al creditore di spostare la sua residenza al solo fine di far crescere il risarcimento, conseguenza palesemente inaccettabile;

(c) la riduzione del risarcimento in considerazione del luogo di residenza del danneggiato, se condivisa, dovrebbe valere non soltanto per il risarcimento del danno morale, ma anche per quello biologico e per quello patrimoniale, per quello contrattuale così come per quello aquiliano, il che - oltre a non essere mai stato sostenuto da alcuno - non sembra sostenibile;

(d) infine, non appare condivisibile la relazione stabilita dalla convenuta tra entità del risarcimento e zona dove esso è presumibilmente destinato ad essere speso. Infatti, se il ritenuto collegamento tra la pecunia doloris e l'uso che il danneggiato ne farà fosse valido, esso potrebbe essere portato a conseguenze estreme: il risarcimento, cioè, potrebbe essere modulato in funzione non soltanto del luogo, ma anche del tempo in cui sarà speso (con problematiche presunzioni circa la propensione al consumo del danneggiato), ovvero in funzione delle caratteristiche soggettive del creditore, sicché il prodigo sarebbe risarcito più dell'avaro, e lo stoico meno dell'epicureo. La evidente paradossalità di queste conseguenze rivela la debolezza della premessa, e cioè che il risarcimento del danno non patrimoniale possa variare in funzione del luogo ove sarà presumibilmente speso.

< Precedente   Prossimo >
Giurisprudenza News
Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007



Hosted & Developed by NETSERVICE © 2007
Studio Legale Minardi - Via Armellini n.14 - Senigallia (An) - 60019 - Tel 071 64190 Fax 071 7912550