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Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta |
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Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?
Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007
Il Tribunale di Roma accorda il risarcimento a cittadini del Perù, che hanno perso un congiunto in Italia.
La compagnia di assicurazione chiede che il risarcimento venga diminuito posto che di fatto i danneggiati conseguiranno una somma maggiore, tenuto conto del potere di acquisto della moneta locale.
Il Tribunale rigetta l'eccezione per questi motivi:
Omissis.
La tesi non può essere condivisa né in diritto, né in fatto.
12.1. In diritto, è noto che nella liquidazione del danno non
patrimoniale il giudice deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto
di tutte le circostanze del caso concreto (ex permultis, Cass., sez. III,
26-02-1996, n. 1474, in Dir. ed economia assicuraz., 1997, 377; Cass., sez. III,
05-02-1998, n. 1164, in Foro it. Rep. 1998, voce Danni civili, n. 223; Cass.
9.1.1998 n. 134, in Danno e resp., 1998, 351).
La fattispecie astratta "illecito aquiliano", come noto, si compone di
tre elementi essenziali, costituiti dalla condotta illecita (colposa o dolosa),
dal danno e dal nesso causale tra la prima ed il secondo.
Questi sono dunque i tre elementi le cui circostanze sono suscettibili
di incidere sulla aestimatio del danno.
Il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente
spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento
esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito, come tale ininfluente sulla
misura del risarcimento del danno.
12.2. La tesi sostenuta dalla società convenuta è del pari non
condivisibile da un punto di vista di fatto. per almeno quattro ordini di
motivi:
(a) essa si fonda sulla praesumptio hominis che il danneggiato spenda
il risarcimento nel luogo ove vive. Tale presunzione è però priva dei requisiti
di cui all'art. 2729 c.c., in quanto dal fatto noto che il danneggiato viva in
una determinata zona o Paese non può legittimamente inferirsi né come, né dove
spenderà il risarcimento ricevuto. Anzi, la tesi prova troppo, giacché se il
danneggiato decidesse di investire il risarcimento per ricavarne un lucro
finanziario, il capitale sarebbe più remunerato proprio là dove minori sono i
depositi bancari;
(b) la creazione di "gabbie" risarcitorie, vale a dire abbattimenti
del risarcimento proporzionali alla ricchezza della regione abitata dal
danneggiata, per essere equa e consequenziale dovrebbe operare anche in bonam
partem: detto altrimenti, ove si condividesse la tesi qui contestata si dovrebbe
e converso ammettere un innalzamento del risarcimento là dove la vittima risiede
in zone geografiche dl tenore di vita assai elevato. Ciò tuttavia consentirebbe
in teoria al creditore di spostare la sua residenza al solo fine di far crescere
il risarcimento, conseguenza palesemente inaccettabile;
(c) la riduzione del risarcimento in considerazione del luogo di
residenza del danneggiato, se condivisa, dovrebbe valere non soltanto per il
risarcimento del danno morale, ma anche per quello biologico e per quello
patrimoniale, per quello contrattuale così come per quello aquiliano, il che -
oltre a non essere mai stato sostenuto da alcuno - non sembra sostenibile;
(d) infine, non appare condivisibile la relazione stabilita dalla
convenuta tra entità del risarcimento e zona dove esso è presumibilmente
destinato ad essere speso. Infatti, se il ritenuto collegamento tra la pecunia
doloris e l'uso che il danneggiato ne farà fosse valido, esso potrebbe essere
portato a conseguenze estreme: il risarcimento, cioè, potrebbe essere modulato
in funzione non soltanto del luogo, ma anche del tempo in cui sarà speso (con
problematiche presunzioni circa la propensione al consumo del danneggiato),
ovvero in funzione delle caratteristiche soggettive del creditore, sicché il
prodigo sarebbe risarcito più dell'avaro, e lo stoico meno dell'epicureo. La
evidente paradossalità di queste conseguenze rivela la debolezza della premessa,
e cioè che il risarcimento del danno non patrimoniale possa variare in funzione
del luogo ove sarà presumibilmente speso.
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