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CTU e preclusioni istruttorie PDF Stampa E-mail

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.

Capita spesso che durante le operazioni peritali le parti consegnino al CTU documentazione varia.

Ma è legittima questa prassi?

La risposta è NO.

Lascio al Tribunale di Roma (sent. 19 dicembre 2006), spiegare perchè.

Omissis.

5.1. Risulta dalla stessa relazione di consulenza che l’ausiliario, per fornire le proprie valutazioni, ha esaminato documenti non solo tardivamente prodotti, ma nemmeno mai sottoposti all’esame di questi Tribunale.

E’ opportuno ricordare, a questo riguardo, che il materiale sul quale il c.t.u. può fondare le proprie osservazioni deve essere il medesimo sul quale il giudice fonderà poi la sua decisione. Sarebbe infatti inconcepibile che una prova, inutilizzabile dal giudice, potesse essere utilizzata dal c.t.u., per raggiungere conclusioni che possano rifluire nella motivazione della sentenza.

Pertanto, in materia di prova documentale, quel che è inutilizzabile per il giudice, è del pari inutilizzabile per il c.t.u.. Ne consegue che i documenti prodotti dalle parti in modo irrituale, non potendo essere utilizzati dal giudice, non possono esserlo neanche dal c.t.u..

Deve perciò ritenersi non corretto l’operato del consulente il quale accetti, esamini, e ponga a fondamento della relazione la documenta-zione che l’avvocato, o la stessa parte sostanziale del processo, gli abbia consegnato brevi manu, al momento stesso delle indagini peritali.

Questa prassi è scorretta sia da un punto di vista formale, sia da uno sostanziale.

5.1.1. Formalmente, tale prassi è scorretta perché:
(a) l’art. 87 disp. att. c.p.c. non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali;
(b) l’art. 194 c.p.c. consente al c.t.u., ove autorizzato dal giudice, di richiedere alle parti chiarimenti, non di racco-gliere da esse prove documentali;
(c) nel rito civile applicabile ratione temporis al presente giudizio, è previsto un rigido sbarramento per le deduzioni istruttorie, superato il quale non è più possibile alcuna produzione documentale (art. 184, vecchio testo, c.p.c.). E poiché i termini per la produzione dei mezzi di prova, previsti dal citato art. 184 c.p.c., sono espressamente qualificati perentori dal comma 2 dell’art. 184 c.p.c., ne discende che:
(c’) la violazione di essi è rilevabile d’ufficio;
(c”) la violazione di essi non può essere sanata dall’acquiescenza delle parti.

Pertanto, nel rito civile, una volta maturata la preclusione di cui all’art. 184 c.p.c., qualsiasi produzione documentale (ivi comprese quella destinata al c.t.u.) è irrituale, e l’irritualità va rilevata d’ufficio: diversamente, e cioè ammettendo la possibilità per le parti di fornire al c.t.u. documenti che si sarebbe dovuto produrre nel termine ex art. 184 c.p.c., si perverrebbe di fatto ad un aggiramento, peggio, ad una interpretatio abrogans di tale ultima norma (così Trib. Roma 28 ottobre 2002, Maggi c. Vendetti, inedita; Trib. Roma 13 ottobre 2002, Esposito c. Baldanza, inedita). Si consideri del resto che, se si aderisse all’opinione qui contestata, la parte la quale ha omesso di produrre un determinato documento nel termine ex art. 184 c.p.c., potrebbe “sanare” la preclusione già maturata in suo danno consegnando il medesimo documento al c.t.u.: con il che è evidente che il sistema delle preclusioni perde sostanzialmente di valore e significato.

Aggiungasi che tale possibilità, se ammessa, potrebbe porgere il destro a pratiche poco rispettose del canone di lealtà di cui all’art. 88 c.p.c.: così, ad esempio, la parte potrebbe deliberatamente decidere (fidando nella imminente nomina del c.t.u.) di non depositare alcun documento nel termine ex art. 184 c.p.c., e di compiere tutte le produzioni documentali nel corso delle operazioni peritali, al fine di rendere più difficoltosa la difesa della controparte.

5.1.2. Dal punto di vista sostanziale, poi, tale prassi è scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documen-to consegnato al c.t.u..

Su tale questione la Corte di cassazione, con orientamento costante, ha affermato che il c.t.u. non può esaminare documenti non ritualmente prodotti in giudizio, e che, se il c.t.u. esamina documenti irritualmente prodotti, e le sue conclusioni vengono recepite dal giudice, la sentenza deve ritenersi viziata nella motivazione (ex multis, Cass. 26-10-1995 n. 11133, in Foro it. Rep. 1995, Consulente tecnico, 16; per la giurisprudenza di questo tribunale, nello stesso senso, si vedano Trib. Roma 28.4.2002, Tolomeo c. Fazzari; Trib. Roma 28.10.2002, Maggi c. Vendetti, inedita; Trib. Roma 29.6.2002, Canini c. Scibelli, tutte inedite).


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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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