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Tumore e causa di servizio. PDF Stampa E-mail
Morte da polveri di amianto e piombo: le Ferrovie dello Stato condannate definitivamente a risarcire i familiari del dipendente stroncato da un carcinoma.

La Corte di Cassazione ha messo la parola fine ad una vertenza giudiziaria durata oltre sette anni, promossa dagli eredi di un dipendente delle Ferrovie dello Stato, deceduto a seguito di un carcinoma polmonare, di metastasi generalizzate e di collasso acuto del circolo. Questi avevano richiesto invano alla datrice di lavoro il riconoscimento della causa di servizio, al fine di ottenere la pensione privilegiata di reversibilità, l'equo indennizzo, nonché il beneficio dell'assunzione previsto dall'art. 22 della L. n. 42.1979, in favore della moglie.
Per ben due gradi di giudizio gli eredi del defunto hanno visto riconosciuti i loro diritti, ma le Ferrovie hanno voluto ricorrere anche in Cassazione, la quale, tuttavia, ha confermato la sentenza resa dal giudice di appello. Secondo la Corte, il giudice di merito aveva esattamente tenuto conto: a) che la patologia di cui aveva sofferto il lavoratore e che ne aveva provocato il decesso, come risultava dalla relazione del CTU, era "carcinoma poco differenziato compatibile con un istotipo ad epitelio piatto non maturante del lobo superiore del polmone sx. Stadio III B (T4-N2-MG) - TC encefalo-addome: assenza di lesioni ripetitive epatiche, encefaliche e surrenali"; b) che il dipendente era deceduto per "collasso cardiocircolatorio in carcinoma polmonare sx con metastasi cerebrale ed ossee"; c) che l'attività svolta da quest'ultimo (attività ispettiva con prelievi di polvere di amianto, di piombo ed altro) aveva avuto una notevole incidenza nella determinazione della malattia, "tenendo in considerazione il decorso molto rapido nella determinazione dell'evento patologico, almeno come concausa, avvenuto proprio allorché il lavoratore era adibito già da alcuni anni, alle mansioni pericolose sopra descritte".
Le Ferrovie si erano difese assumendo che la causa della malattia andava ricercata anche nell’età del dipendente e nella sua dipendenza dal tabagismo. Ma la Corte ha osservato che la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen. trova applicazione anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Pertanto, in caso di accertata esposizione al rischio ambientale costituito dalle polveri, presenti nella lavorazione della ghisa in misura superiore di quattro volte al limite di tollerabilità, è legittimo il riconoscimento della bronchite cronica, con grave deficit spirometrico, come dipendente da causa di servizio, senza che rilevi in contrario la circostanza che la consulenza tecnica abbia evidenziato il tabagismo del dipendente quale concausa della patologia (Cass. 3 maggio 2003 n. 6722).

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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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