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A PROPOSITO DELLA CONSULENZA ON LINE
(apparso con altro titolo su Italia Oggi del 08/06/2000)


La discussione sulla legittimità del comportamento dell'avvocato che offre
prestazioni "on line" si arricchisce ogni giorno di nuovi e stimolanti
contributi. Il dibattito, però, si focalizza il più delle volte sul divieto
di pubblicità che, seppure temperato di recente dal Consiglio Nazionale
Forense, fa ancora parte del costume dell'attività professionale.

In realtà il problema va affrontato anche da un'altra angolazione tenendo
in considerazione i precetti posti dall'art. 19 del codice deontologico
forense. In particolare, il primo comma dell'art. 19 vieta tanto l'offerta
di prestazioni a terzi quanto l'attività diretta all'acquisizione di
clientela anche a mezzo di agenzie, di procacciatori d'affari o di altri
mezzi illeciti. E infatti, in un recente articolo, l'avvocato Remo Danovi,
uno tra i più autorevoli studiosi della materia, nonché vice presidente del
Consiglio Nazionale Forense, ha assunto una posizione di netta chiusura in
ordine alla possibilità per l'avvocato di offrire servizi legali in rete,
richiamando proprio l'art. 19 che vieta l'offerta di prestazioni
professionali a terzi indeterminati.
Se intesa in senso assoluto si tratta di una chiusura non condivisibile,
non solo in una prospettiva di riforma, ma anche in base alle norme
attuali. La "ratio" dell'art. 19 è quella di impedire che l'avvocato si
attivi per accaparrarsi nuovi clienti ovvero che stimoli lui stesso la
domanda di giustizia o di consulenza attraverso la promozione della propria
attività, ciò al fine più che condivisibile di garantire il decoro della
professione che certamente, anche per la natura degli interessi trattati,
non può essere considerata alla stregua di un qualsiasi altro servizio di
natura commerciale. Ma ciò non può significare che il navigatore non possa
inviare un "e-mail" per richiedere un parere legale e che l'avvocato non
possa rispondere con lo stesso mezzo. Paradossalmente, il divieto assoluto
di consulenza "on line" impedirebbe all'avvocato di fornire la propria
prestazione anche ai clienti abituali che abbiano inviato la richiesta
attraverso il collegamento alla casella postale situata sulla pagina "Web".
Il problema, mi pare, non è nella possibilità di offrire servizi in rete,
ma quello del modo in cui tali servizi sono proposti. Ciò che deve essere
vietato è lo stimolo del navigatore, cioè la vera e propria induzione a
usufruire del servizio offerto dall'avvocato. E' nel comportamento attivo
del professionista che a mio avviso si consuma l'offerta vietata, non nella
semplice opportunità per il potenziale cliente di richiedere un parere. Il
sito, per esemplificare, dovrebbe essere assolutamente sobrio e privo di
qualsiasi frase che per il suo significato o per il contesto in cui è
inserita possa rappresentare una forma di promozione della propria attività
e possa così invogliare il navigatore a rivolgersi a quel determinato
professionista e dunque se il sito offre solo la possibilità di richiedere
un parere non vedo in quale modo tale comportamento possa ricadere nel
divieto dell'art. 19. Diversamente, bisognerebbe mettere in discussione la
stessa legittimità della presenza in rete dello studio legale.
La questione, ovviamente, necessita di un approfondito e rapido esame da
parte di tutta la categoria, a partire dagli ordini professionali per
arrivare allo stesso Consiglio Nazionale Forense, anche per garantire la
certezza e la correttezza dei comportamenti, avendo però cura di evitare
tanto le posizioni di assoluta chiusura, quanto quelle di acritica
apertura. Come sempre "in medio stat virtus".



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Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

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