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Sinistri stradali e rito del lavoro PDF Stampa E-mail
Di Mirco Minardi

Pubblicato sul Altalex del 12.04.2007


Il D.d.l. Mastella e l’abrogazione dell’art. 3 della legge n. 102/2006

All’indomani dell’entrata in vigore della riforma del processo tributario, frequentai un corso tenuto da uno dei maggiori esperti di diritto tributario, professore universitario di lunga data nonché illustre avvocato. Egli era stato chiamato a far parte della commissione di esperti. Non dimenticai mai le sue parole: “Se sapeste cosa accade all’interno delle commissioni parlamentari, smettereste di ricercare la ratio legis”.
Come non dargli ragione? Ne è un esempio sintomatico ciò che è successo con l’art. 3 della legge n. 102/2006, la tristemente nota norma che inopinatamente ha esteso il rito del lavoro alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni alla persona e da morte da incidenti stradali e che oggi, se dovesse passare il disegno di legge Mastella, verrebbe abrogata dopo appena un anno di vita, ai sensi dell’art. 53.
Nel suo pregevolissimo e piacevolissimo libro, il collega Marco Bona, ha ricostruito con dovizia di particolari l’iter che portò all’approvazione della legge n. 102/2006. In buona sostanza, la ratio legis fu … la fretta. La legislatura stava per terminare, si era ormai in piena campagna elettorale, si voleva comunque approvare una legge, purchessia.
Inizialmente, il disegno discusso alla camera prevedeva l’inserimento, dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile, dell'articolo 175-bis, con il quale, al fine di accelerare lo svolgimento dei processi civili in materia di risarcimento danni da incidenti stradali gravi, veniva stabilito che il giudice istruttore, chiamato a pronunciare su domanda di risarcimento relativa a lesioni personali mortali o gravissime provocate da incidente stradale, fissasse le udienze di trattazione successive alla prima a non più di due mesi l'una dall'altra. Venivano inoltre vietate le udienze di mero rinvio.
Sennonché, alla Camera passò l’emendamento dell’On. Giuseppe Fanfani, che prevedeva l’estensione del rito del lavoro a tutte le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o per lesioni conseguenti ad incidenti stradali. L’On.le Fanfani spiegò che l’applicazione del rito del lavoro, già “ampiamente sperimentata da oltre trent’anni” avrebbe consentito la velocizzazione del processo (sic!). Tranne l’On. Francesco Bonito, che tra citazioni chiovendane fece presente la contraddizione della norma, visto che “sul piano strutturale la maggioranza sta lavorando a ben altra tipologia di processo” (quello cioè della commissione Vaccarella), nessuno sollevò particolari obiezioni, cosicché il disegno veniva approvato e trasmesso al Senato. Qui le voci furono tutt’altro concordi. Tuttavia, in occasione della 545° seduta della Commissione Giustizia dell’11 gennaio 2006, il relatore, pur dando atto della necessità di alcune modifiche, affermava che il disegno di legge dovesse essere approvato “ferma restando la necessità di opportuni interventi correttivi che potranno venir effettuati anche nella fase iniziale della prossima legislatura”. Giustamente Marco Bona aggiunge il sic! alla frase, essendo inconcepibile ed inaccettabile che un Parlamento approvi una legge malata, con l’idea che ci penserà il futuro Parlamento a curarla!
Tra l’altro, successivamente all’approvazione della legge, l’On.le Francesco Bonito ricordò “che il Parlamento ha approvato recentemente il provvedimento in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali e che il relativo articolo 3 prevede che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile. Ritiene che questa disposizione, come osservato anche da parte dei primi commentatori, sposterebbe anche la giurisdizione dal giudice di pace, che fino ad ora ha dato ottimi risultati, al giudice del lavoro. Evidenzia come questa conseguenza contrasti con le finalità del legislatore che non ha mai inteso spostare la giurisdizione in materia sul giudice del lavoro, che è già sovraccarico di lavoro. Invita pertanto il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di intervenire per porre rimedio alla situazione prima che si producano gravi problemi”, a dimostrazione di quanto poco approfondito fu il dibattito.
Si tratta di un esempio (pessimo) di come si fanno le leggi nel nostro Paese. Ovviamente, agli atti non vi è traccia di discussioni in merito alle conseguenze applicative che una simile modifica avrebbe comportato, tra cui:
- la sorte dei giudizi pendenti;
- il tipo di rinvio operato (tutte le norme del titolo IV o solo alcune?);
- l’estensione o meno del rito ai procedimenti innanzi al giudice di pace;
- il rito applicabile nei procedimenti connessi.
Ritengo che quando si mette mano a una legge così tecnica, qual’è un codice di procedura, bisognerebbe avere l’umiltà di riconoscere i propri limiti, per evitare di creare più problemi di quanti se ne vogliano risolvere. Ma tant’è.
Ed ecco che arriva il D.d.l. Mastella. L’art. 53 abroga espressamente l’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102. Stavolta, un cenno di disciplina transitoria c’è. Il comma 3 dell’art. 58 stabilisce che “Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli primo, secondo e terzo del codice di procedura civile”. Dunque, il giudice non farà altro che convertire il rito, visto che la competenza rimane immutata. Salvo per quei giudici che, aderendo alla lettura di alcuni primi commentatori, abbiano ritenuto validamente promossa la causa innanzi al Tribunale, anche se di valore pari o inferiore a 15.493,71 euro. In tal caso, mi pare debba trovare applicazione l’art. 427 c.p.c., ai sensi del quale il giudice rimette con ordinanza le parti innanzi al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione.
Tuttavia i problemi non sono del tutti risolti. Rimandando ad un successivo scritto l’esame più approfondito dell’impatto della norma, in questa sede mi chiedo: quid juris nel caso in cui nel giudizio innanzi al giudice di pace il convenuto si sia costituito all’udienza? Opereranno comunque le preclusioni di cui all’art. 416 c.p.c.?
E’ una delle tante incertezze sulle quali ci dovremo confrontare. D’altra parte, cosa si può pretendere quando la ratio legis è … la fretta.


Marco Bona, Il danno alla persona nel Codice delle assicurazioni e nel Nuovo processo civile, Ipsoa, 2006.

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  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
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  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
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