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Scontro tra animale e veicolo. Presunzioni di responsabilità PDF Stampa E-mail
Scontro tra animale e veicolo. Presunzioni di responsabilità ex art. 2052 e 2054 c.c.

Estratto da Cass. civ. sent. 200/2002

Sentenza molto interessante, che affronta il concorso delle presunzioni ex art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali) e art. 2054 c.c. (danno da circolazione stradale).
La Corte afferma che quando avviene uno scontro tra un animale ed un veicolo in movimento concorrono entrambe le presunzioni, pertanto ciascuna parte è tenuta a vincere la propria presunzione di responsabilità; in mancanza, entrambi saranno ritenuti responsabili.



Osserva questa Corte che la responsabilità indicata dall'art. 2052 cod. civ. per il danno provocato da animali è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato (Cass. n. 13016 del 1992; Cass. n.
778 del 1979).
Detta responsabilità per danni causati dall'animale è esclusa solo se il responsabile (proprietario o chi si serve dell'animale), "provi il caso fortuito".
Trattasi della stessa formula esimente adottata dal legislatore nell'ipotesi di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza prevalente (Cass., 9 dicembre 1992, n. 13016; Cass. 22.2.1983, n. 1400) ritiene che trattasi di un caso di presunzione di colpa, mentre la dottrina ritiene che non di presunzione di colpa trattasi, ma di responsabilità, per cui si è sostenuto che trattasi di responsabilità oggettiva.
La responsabilità si fonda sul mero rapporto di uso dell'animale; e solo lo stato di fatto, e non l'obbligo di vigilanza, può assumere rilievo nella fattispecie.
Questo orientamento dottrinale è stato fatto proprio, recentemente da Cass. 23.11.1998, n. 11861 e Cass. 4.12.1998, n. 12307 e va condiviso.
Infatti il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto (proprietà o uso) tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo. Sempre dalla lettera dell'art. 2052 c.c., emerge che il danno è cagionato non da un comportamento (per quanto omissivo) del responsabile, ma dall'animale, per cui detto comportamento è irrilevante.
Responsabile del danno cagionato dall'animale è cioè colui che essenzialmente ha la proprietà o l'uso dell'animale, ma il termine non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo.
Ciò è tanto più rilevante se si osserva che il contesto, nel quale trovasi la norma in questione, è relativo ad altre ipotesi (artt.
2047, 2048, 2050, 2054,1 c, c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa.
2.2. Il limite della responsabilità del proprietario (o utente) costituito dal fortuito, integra il punto nodale e per certi versi l'approdo) del dibattuto tema concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilità ex art. 2052 c.c..
Se si sostiene la natura soggettiva della responsabilità in questione (presunzione di colpa) il fortuito dovrebbe consistere solo nella situazione in cui il proprietario è esente da colpa, essendo, invece irrilevante, l'efficacia causale del fattore esterno sul nesso causale.
Sennonché tale assunto contrasta con il principio che la prova del fortuito non si identifica con l'assenza di colpa (Cass. 6.1.1983, n.
75) e può apparire artificioso, come rilevato dalla dottrina, in quanto la presunzione è logicamente costruibile solo sull'oggetto della prova contraria.
Se cosi è, il fatto che il proprietario sia stato diligente non esclude la sua responsabilità per danno cagionato dall'animale, se non è provato il fortuito.
Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2052 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
3. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale di cui all'art. 2052 c.c., concorre con quella posta dal 1 comma del successivo art. 2054 a carico del conducente del veicolo con la conseguente prova liberatoria a carico di quest'ultimo, a meno che il sinistro non si sia verificato mentre l'animale era al traino di un carretto (veicolo) e non debba, pertanto, applicarsi al conducente del mezzo meccanico il 2 comma, dell'art. 2054 c.c., che pone a suo carico la presunzione di responsabilità solo concorrente (Cass., 9 dicembre 1992, n. 13016; Cass. 19 aprile 1983, n. 2717; 27 giugno 1997, n. 5783; 5 febbraio 1979 n. 778; 28 luglio 1969 n.
2875).
Il principio va accolto, non essendovi motivi per discostarsene, pur dovendo ribadire che nella specie non concorrono due presunzioni di colpa, ma una presunzione di responsabilità oggettiva (art. 2052 c.c.) ed una presunzione di colpa (art. 2054, c. 1, c.c.) 4.1. Da ciò consegue che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale il concorso fra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli art. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.
Pertanto, quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria.
Inoltre il mancato superamento della presunzione da parte di uno degli interessati (nella specie il conducente del veicolo) non implica esonero da responsabilità dell'altro, se questi non abbia vinto la presunzione a suo carico (dando, nella specie, la prova del fortuito) (Cass. 27 giugno 1997, n. 5783).
Va, poi, precisato che detto concorso di presunzioni sussiste non solo allorché il danneggiato sia un terzo, rispetto al proprietario degli animali o al conducente dell'autoveicolo, ma anche ove sia quest'ultimo (come nel caso di specie).
A parte il rilievo che quasi tutta la giurisprudenza formatasi sul concorso di responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c., attiene appunto a casi in cui il danneggiato dallo scontro del veicolo con un animale era anche conducente del veicolo, va osservato che secondo il più recente orientamento della S.C. in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni (Cass. 21.1.2000, n. 681; Cass.
26-10-1998 n. 10629).
4.2. In questo caso il concorso di responsabilità del conducente nella produzione dell'evento dannoso, da lui subito, opererà secondo la struttura dell'art. 1227, c. 1, c.c., (richiamato dall'art. 2056 c.c.) e cioè nei termini di accertamento del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, con conseguente diminuzione del risarcimento.
In altri termini il concorso del fatto colposo del creditore, conducente dell'autoveicolo, si presumerà, salvo che egli non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In questa fattispecie, quindi, la prova del fatto colposo del creditore non graverà interamente sul debitore (come avviene nella normale applicazione dell'art. 1227 c.c.), potendo lo stesso giovarsi della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, c. 1, c.c..
5.1. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di detti principi. Infatti ha ritenuto che sussistesse la responsabilità esclusiva del convenuto (proprietario della mucca), in quanto questi non aveva fornito la prova del caso fortuito ed in quanto, essendo rimasto indietro con qualche mucca, aveva violato l'art. 131 del d.p.r. 393-1959, all'epoca vigente, che prescrive che gli armenti, quando circolano per la strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra, almeno la metà della carreggiata.
Quanto alla pretesa responsabilità dell'attore (conducente danneggiato) ha invece ritenuto che nessuna prova era stata offerta in merito alla ritenuta responsabilità dello stesso ed in genere sulla condotta egualmente non conforme a legge; che anzi l'attore aveva dichiarato nell'interrogatorio di procedere a passo d'uomo e che detta dichiarazione non era stata contestata.
5.2. Sennonché, anche in tema di concorso delle presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054, c. 1, c.c., vale il principio, più volte affermato da questa Corte in tema di presunzione di corresponsabilità fissato dal secondo comma dello art. 2054 c.c., per cui l'accertamento in concreto della condotta colposa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di corresponsabilità dell'altro conducente (Cass. 17.1.1996, n. 342;
Cass. 7.2.1997, n. 1198).
Detto principio vale a maggior ragione nell'ipotesi di concorso delle presunzioni di cui agli artt. 2052 c.c. e 2054, c. 1, c.c., poiché per detta ultima norma la prova liberatoria dalla presunzione di colpa del conducente non è costituita solo dall'essersi uniformato alle norme. sulla circolazione stradale ed a quelle sulla comune prudenza, ma anche di "aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", il che significa, generalmente, che abbia anche effettuato (o tentato di effettuare) una manovra di emergenza (Cass. 2.2.1995, n.
1240; Cass. 21.7.1989, n. 3439; Cass. 11.7.1979, n. 4002).
L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile (Cass. 2.2.1995, n. 1240).
5.3. Nella fattispecie, quindi, erroneamente la sentenza impugnata ha escluso il concorso responsabilità nella produzione dell'evento da parte dell'attore, in quanto non sarebbe stata fornita la prova della sua condotta colposa e dell'assunta eccessiva velocità.
Quanto al punto secondo cui risultava provato che l'attore procedesse "a passo d'uomo", in quanto così egli aveva affermato nella sua dichiarazione resa in sede di interrogatorio e questa non era stata contestata, va rilevato, anzitutto, che la sola velocità moderata non è di per sè idonea ad escludere la presunzione di colpa, di cui al citato art. 2054, c.1, c.c., come sopra detto.
Inoltre la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova, il quale continua a gravare su detta parte, che, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza di tali fatti (Cass. 27.4.1979, n. 2454).
5.4. Inoltre esattamente il ricorrente censura il vizio motivazionale nell'impugnata sentenza, che, dopo aver rilevato a pag. 10 che " è notorio che i bovini, specie quando sono in cammino, abbiano degli scatti improvvisi e si spostino repentinamente,............... e che l'odierno appellante non poteva fare affidamento sulla mansuetudine dell'animale (Cass. N. 75 del 1983)", ponendo le basi per un'indagine del comportamento del motociclista, non ha poi valutato la corresponsabilità nella produzione del danno subito del motociclista, peraltro già gravato dalla presunzione in tal senso di cui all'art. 2054, c. 1, c.c..

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Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
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