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NECESSARIA L'E-FORMAZIONE
(apparso su Italia Oggi del 27/04/2000)

Con qualche perplessità abbiamo letto la notizia della bozza di lavoro predisposta dal Ministero di Grazia e Giustizia sulla riforma telematica del processo civile, il cui meccanismo si regge sull'applicazione generalizzata della firma digitale.
Le perplessità non nascono dal progetto in sé, in quanto i cultori della cosiddetta cyberlaw sanno da tempo che è in corso la sperimentazione del processo telematico, quanto dalla considerazione che i soggetti che ruotano attorno al pianeta giustizia, tra cui gli avvocati, non sono ancora pronti a recepire una riforma che non solo ha complicati riflessi di carattere tecnico, ma ha anche importanti riflessi di natura culturale.

Quello che il Legislatore sta chiedendo, forse in maniera presuntuosa, non solo agli avvocati ma a tutti i cittadini, è un sacrificio immane e cioè l'apprendimento dall'oggi al domani delle conoscenze dell'informatica e della telematica. Nell'ottica del Legislatore dovrebbe essere facile per tutti capire che "la firma digitale è il risultato della procedura informatica basata su un sistema di chiave asimmetriche a coppia una pubblica e una privata" e che "le chiavi private sono conservate e custodite all'interno di un dispositivo di firma".

Nella migliore delle ipotesi, ancora oggi l'idea che molti hanno del computer è di una macchina da scrivere dotata di monitor e di un sistema che consente l'archiviazione dei documenti creati. Oltre a questo c'è il vuoto assoluto. Certo, l'apprendimento non elementare dell'informatica, perché di questo si sta parlando, non è impresa impossibile, perché non occorre essere degli informatici per usare il computer, come non occorre essere ingegneri meccanici per guidare un'automobile. Ciò non toglie che un cospicuo numero di nozioni e di ore di pratica sono pur sempre necessarie. L'utilizzo della firma digitale, ad esempio, presuppone una serie di conoscenze non solo relative al sistema operativo del computer e al software utilizzato per la generazione e la verifica della firma, ma anche all'utilizzo di Internet, e prima ancora alla gestione dei files, all'individuazione del loro formato, e così via. Non solo. Il collegamento ad una rete aperta come quella di Internet, obbliga l'avvocato a predisporre adeguate misure di sicurezza dei sistemi informativi automatizzati a protezione dei dati personali, molto spesso sensibili, contenuti nelle banche dati.

Si tratta, evidentemente, di un impiego avanzato del computer, che va oltre il semplice utilizzo di un word processor per redigere un atto. E l'apprendimento del bagaglio di conoscenze tecniche necessarie per un utilizzo maturo del computer non è operazione semplice, non solo per la tecnicità della materia, ma anche perché non sono pochi coloro che vivono il "disagio tecnologico", tanto da rifiutare ogni approccio non meramente superficiale con l'informatica e la telematica. Ora, pensare che nel giro di poco tempo, senza un mirato progetto di formazione, tutti gli avvocati possano far proprie numerose e talvolta complesse nozioni tecniche è a dire il vero utopistico. Credo sia giunto pertanto il momento che gli ordini professionali elaborino e attuino al più presto un serio programma di formazione all'utilizzo dei sistemi informatici al fine di scongiurare la delega dell'ultima funzione rimasta in esclusiva all'avvocato: quella del processo. Oltre quella c'è il tramonto di una professione.


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Giurisprudenza News
CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


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