Home  
Ferrovie: equo indennizzo PDF Stampa E-mail
Ferrovie dello Stato: la Cassazione corregge l’errore materiale nella legge sull’equo indennizzo in favore dei dipendenti.

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 27 settembre 2005, n. 18833

Riassunto: l'art. 2 secondo comma del Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 stabilisce che l'equo indennizzo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato è ridotto al 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno. La Suprema Corte, con un rigoroso ed ineccepibile ragionamento, rileva l’errore materiale stabilendo che la riduzione è del 25% e non al 25%.
L'equo indennizzo, è stato previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 68 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, e poi specificamente disciplinato dall'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, il quale al secondo comma dispone quanto segue:
"L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno".
L'art. 11 della Legge 6 ottobre 1981 n. 564, disciplinando l'equo indennizzo per i dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, dispone quanto segue:
"Per il personale dipendente dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato la competenza a concedere l'equo indennizzo è attribuita al Ministro dei Trasporti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, sulla base del verbale emesso dall'Ufficio Sanitario compartimentale o dalla Sezione sanitaria competente per territorio. Le domande prodotte dagli interessati o dai loro aventi causa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero nel semestre successivo alla data in questione, sono considerate ammissibili sempreché le infermità o le lesioni si siano manifestate posteriormente al 30 giugno 1956. Il Ministro dei Trasporti potrà emanare con propri provvedimenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le norme di applicazione necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Le norme stesse potranno consentire che i provvedimenti negativi siano emessi prescindendo dall'esame di merito degli organi sanitari dell'Azienda, qualora manchino i presupposti giuridici per la concessione dell'equo indennizzo".
Sulla base del predetto art. 11 della Legge 6 ottobre 1981 n. 564 è stato poi emesso il Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622, quale "Approvazione del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato".
Questo Decreto dispone che "l'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 è concesso al dipendente dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato" (art. 1 primo comma) e che "l'indennizzo è ridotto al 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno" (art. 2 secondo comma).
L'equo indennizzo riconosciuto ai dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è lo stesso equo indennizzo previsto "dall'art. 68 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3" (come espressamente disposto dalla Legge 6 ottobre 1981 n. 564 e dal regolamento per la relativa attuazione).
Espressamente richiamando l'istituto e la sua fonte normativa, l'art. 1 del Decreto ha richiamato anche la relativa misura.
Attraverso l'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (che disciplinava l'equo indennizzo previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 68 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3), l'art. 2 secondo comma dell'indicato Decreto appare solo come una specificazione di questo richiamo.
Da ciò discende che è determinante non solo il rapporto fra Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 e Legge 6 ottobre 1981 n. 564 (di cui il primo è attuazione), bensì il rapporto fra l'indicato Decreto e l'art. 68 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 (come specificato dall'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686).
Sulla base di questo generale rapporto, inscritto nella stessa disposizione (ed indipendentemente dalla natura del regolamento: regolamento delegato - come assume la controricorrente, richiamando precedenti decisioni di questa Corte: Cass. 26 novembre 1994 n. 10069 e Cass. 30 dicembre 1994 n. 11315 - o regolamento di esecuzione - come assume il ricorrente), la riduzione della misura dell'indennizzo, che è prevista in funzione dell'età per i dipendenti della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, è pertanto la stessa riduzione prevista per i dipendenti dello Stato ("L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno").
L'art. 2 secondo comma del Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 deve essere letto in funzione di questo complessivo rapporto, ed in particolare sulla base dell'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (di cui è testuale proiezione). In tal modo, anche per i dipendenti della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato che abbiano superato i cinquanta anni (e non il sessantesimo anno) di età, l'indennizzo è ridotto del 25%.
Attraverso questa lettura, la letterale formulazione dell'art. 2 secondo comma ("l'indennizzo è ridotto al 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno": lettera in cui è evidente l'errore materiale, deducibile non solo dal rapporto con il parzialmente diverso art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, di cui l'indicato art. 2 si dichiara e si profila come proiezione, bensì da ciò cui la lettera stessa condurrebbe: l'irragionevole decurtazione dell'indennizzo, quivi prevista, alla misura d'un quarto per l'ultracinquantenne, ed il maggiormente irragionevole incremento della misura per l'ultrasessantenne), resta irrilevante.
È pertanto da affermare che "l'indennizzo previsto dall'art. 2 secondo comma del Decreto Ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 per i dipendenti della (al tempo) Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni d'età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno".

Commenti

Scrivi commento
Nome:Visitatore
Titolo:
Commento:

Riscrivi questo codice

< Precedente   Prossimo >
Giurisprudenza News
CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Chi è Online
Abbiamo 9 visitatori online

Hosted & Developed by NETSERVICE © 2007
Studio Legale Minardi - Via Armellini n.14 - Senigallia (An) - 60019 - Tel 071 64190 Fax 071 7912550