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Danno non patrimoniale PDF Stampa E-mail
BREVI APPUNTI CIRCA IL DANNO NON PATRIMONIALE IN CASO DI MORTE DEL PROSSIMO CONGIUNTO

In base alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte v. Cass. civ. 13546/2006) le voci del danno alla persona possono essere ricondotte ad un sistema bipolare, costituito dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale.


Il danno non patrimoniale in genere.

Il danno non patrimoniale è una categoria ampia che comprende:
  • il danno biologico,
  • il danno morale e
  • il danno esistenziale.
Il danno biologico consiste nella lesione alla integrità psico-fisica, accertabile attraverso la scienza medica.
Il danno morale è il patema d’animo, la sofferenza transeunte legata ad un illecito, non necessariamente integrante gli estremi di un reato.
Il danno esistenziale è il pregiudizio (non incidente sulla salute e sul reddito del soggetto) conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti che hanno determinato un peggioramento nelle abitudini di vita (obiettivizzazione). Si tratta di un danno-conseguenza, dunque il risarcimento presuppone la effettiva lesione di un diritto non patrimoniale. L’accertamento della lesione può avvenire anche attraverso presunzioni juris tantum. Sarà onere dell’altra parte dimostrare che nello specifico nessun danno si è verificato. Poiché è un danno tipicamente non patrimoniale e che dunque non ha la funzione di reintegrare il patrimonio della persona, esso potrà essere liquidato equitativamente dal giudice.

Il danno parentale.

L’uccisione di un prossimo congiunto provoca nella normalità dei casi un danno esistenziale. Il diritto protetto è quello costituzionalmente garantito della intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Il suo risarcimento postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nel quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043.
Al fine di individuare il responsabile dell'evento lesivo dovrà essere accertato il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta dell'uccisore e la morte della vittima primaria alla stregua delle regole dettate dagli artt. 41 e 42 c.p., secondo i criteri della c.d. causalità di fatto o naturale, impostati sul principio della condizione sine qua non o della equivalenza, con il correttivo del criterio della "causalità efficiente" (v., per tutte, sent. n. 8348-96 e n. 5923-95, che esprimono un orientamento consolidato).
Una volta risolto il problema dell'imputazione dell'evento, dovrà invece procedersi alla ricerca del collegamento giuridico tra il fatto (uccisione) e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056, comma 1, c.c.), che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza (sent. n. 89-62; n. 373-71; n. 6676-92; n. 1907-93; n. 2356-00; n. 5913-00), nel senso che la risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della c.d. regolarità causale.
Con riferimento all'elemento soggettivo la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto e non in concreto; l'evento dannoso è costituito dalla lesione dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari; tale lesione deve ritenersi prevedibile, rientrando nella normalità che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello.
Per quanto concerne la prova del danno, il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto non coincide con la lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato.
Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire.
La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Ed è appena il caso di notare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento.
Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento.

Risvolti pratici per l’avvocato.

Come avvocati, nel caso in cui si tratti di tutelare i prossimi congiunti di una persona deceduta per fatto illecito altrui, dovremo porci i seguenti quesiti:
- i nostri clienti, a seguito del tragico evento, hanno subito conseguenze sul piano della salute? In caso di risposta positiva dovremo far accertare da un medico legale le conseguenze dannose e richiedere il risarcimento del danno biologico;
- i nostri clienti, a seguito del tragico evento, hanno visto mutare le loro abitudini di vita? (hanno ad esempio abbandonato le normali relazioni sociali, non fanno più sport, non frequentano più circoli ricreativi, hanno perso ogni interesse rispetto alla vita).
Sul piano della prova dovremo chiedere una CTU per ciò che concerne il riconoscimento del danno biologico, mentre per il danno morale e il danno esistenziale potremmo ricorrere a presunzioni. Sarà il danneggiante o il suo responsabile civile a dover provare il contrario.
Nelle conclusioni dovremmo chiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui il danno biologico, il danno morale e il danno per perdita del rapporto parentale. Poiché la giurisprudenza della Suprema Corte è ancora giovane in proposito, è bene non limitarsi a far riferimento al solo danno non patrimoniale.
Ovviamente, sempre restando sul piano della prova, dovremo provare:
  • l’evento morte;
  • il nesso di causalità tra illecito ed evento – morte;
  • la colpa o il dolo dell’autore dell’illecito;
  • il rapporto di parentela, coniugio, convivenza con la vittima.
Anche se il danno esistenziale non richiede un accertamento medico legale, potendo farsi ricorso a presunzioni, dovremo comunque allegare i fatti a sostegno della sua esistenza. Dovremo cioè indicare qual è il peggioramento di vita che in concreto si è verificato.
Anche il danno morale va semplicemente allegato; non necessita di prova. Poichè, però, esso non richiede una obiettivizzazione, l'allegazione è più semplice rispetto a quella del danno esistenziale.

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Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
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Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

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CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

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ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

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Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

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Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

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Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



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