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Danno da morte PDF Stampa E-mail
DANNO DA MORTE

Quali sono le voci di danno nel caso in cui un prossimo congiunto venga dolosamente o colposamente ucciso?

I prossimi congiunti hanno diritto, a seconda dei casi, alle seguenti voci di danno:

- danno biologico, nel caso in cui il tragico evento ha provocato una malattia nella mente o nel corpo, obiettivamente accertabile;
- il danno morale, inteso come sofferenza dell’animo;
- il danno esistenziale, ogni qual volta a seguito dell’evento siano stati lesi diritti costituzionalmente garantiti con conseguente peggioramento delle abitudini di vita;
- danno patrimoniale per spese sostenute;
- danno patrimoniale per cessazione di apporti economici.

Se la morte è avvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, gli eredi hanno anche diritto:
- danno biologico della vittima;
- danno morale della vittima;

In quali casi si ha diritto al risarcimento del danno futuro per mancato apporto economico?
L'aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, intanto integra un danno futuro risarcibile, tutte le volte in cui sia possibile presumere in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto che un contributo economico la persona defunta avrebbe effettivamente apportato (Sez. III, sent. n. 10085 del 12 ottobre 1998, Giardina c.Ministero del tesoro rv 519628).


Nel caso in cui la vittima sia una casalinga, è possibile parlare di danno patrimoniale per cessazione di apporti economici?
Sì. Nel caso in cui la vittima sia una casalinga, il danno patrimoniale futuro subito dal marito e dai figli per tale perdita può essere liquidato in base al triplo della pensione sociale e alla speranza di vita, tenuto conto dell’età. Se la vittima-casalinga aveva dei figli minori, anche questi hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale per aver perso l'apporto economico della madre.
Cassazione civile , sez. III, 29 settembre 2005, n. 19171


I genitori del minore hanno diritto a tale forma di risarcimento?
Sì. I genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, hanno diritto al risarcimento e ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l'onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia (Sez. III, sent. n. 12756 del 17 novembre 1999, Cadamuro c. Lloyd Adriatico rv 531238).


Il fatto che i genitori della vittima gestivano una impresa, ha conseguenze sull’ammontare del risarcimento?
Tra le aspettative che la morte di un figlio in giovane età fa venir meno per i genitori, ed alle quali dev'essere commisurato l'ammontare del risarcimento a carico del responsabile dell'evento, vi è anche quella di un apporto del figlio all'attività economica del padre, della madre o della famiglia nel campo dell'industria, del commercio, dei mestieri, delle professioni, quando tale apporto non si fondi su semplici speranze o su ipotetiche eventualità, ma su una ragionevole previsione, affidata ad un criterio di ponderata probabilità, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. Cosicché, nell'ampio quadro dei pregiudizi attuali o futuri arrecati ai prossimi congiunti, può essere valutato come risarcibile anche il venir meno del contributo personale di capacità tecnica, di esperienza, di personale interesse che la vittima già apportasse o con tutta probabilità avrebbe apportato alla gestione tecnica o amministrativa di un'azienda di tipo esclusivamente o prevalentemente familiare; soprattutto in funzione di quel particolare vantaggio che allo sviluppo economico dell'impresa sarebbe derivato dalla particolare qualità, inerente alla vittima, di appartenente al nucleo familiare, che non permette, nemmeno in termini di orari di lavoro e di costi, una sua completa parificazione a un qualsiasi dipendente esterno.

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Giurisprudenza News
Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

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Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

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Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


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