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Procura alle liti. Subentro del liquidatore. PDF Stampa E-mail

E' valida la procura alle liti, qualora la società venga messa in liquidazione e il liquidatore sia persona diversa dall'amministratore che ha conferito il mandato?

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 8 marzo – 22 maggio 2007, n. 11847

La Cassazione ha risposto affermativamente al quesito, così cassando la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva ritenuto illegittima la procura conferita in primo grado, in quanto nel frattempo la società era stata posta in liquidazione.


Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 8 marzo – 22 maggio 2007, n. 11847

Presidente Criscuolo – Relatore Salvago

Pm Russo – conforme – Ricorrente San Pietro Srl – Controricorrente Comune di Ischia



Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva del 7 aprile 2000, dichiarava che la s.r.l. San Pietro e la s.r.l. Smeraldo, proprietarie di alcuni immobili acquistati con atti dell'1 settembre 1979 dalle s.a.s. Aenaria e Cinarime, già interessati da occupazione temporanea a favore del comune di Ischia per la esecuzione dei lavori di fognatura e di costruzione di impianto di depurazione, avevano diritto dal 2 settembre 1979 al risarcimento del danno ed alla indennità fino alla loro irreversibile trasformazione. Rigettava le altre richieste delle società proprietarie e disponeva la prosecuzione del giudizio per la valutazione dei fondi.
L'impugnazione della soc. San Pietro, incorporante per fusione la s.r.l. Smeraldo, è stato, dichiarato, inammissibile dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 18 aprile 2003 in quanto l'appellante aveva proposto gravame in virtù della procura rilasciata originariamente dai rappresentanti legali della San Pietro e della Smeraldo: non più valida nel giudizio di appello in cui la società incorporante si trovava in fase di liquidazione e la procura doveva dunque essere rilasciata dal liquidatore.
Per la cassazione della sentenza la s.r.l. San Pietro ha proposto ricorso per un motivo; cui resiste il comune di Ischia con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con il ricorso, la società San Pietro, deducendo violazione degli art. 75, 83 e 365 cod. proc. civ. si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto inammissibile l'appello proposto in base all'originaria procura rilasciata dai propri rappresentanti legali per il fatto che essa società era stata poi posta in liquidazione, senza considerare che detta procura, espressamente rilasciata anche per i successivi gradi del giudizio, non aveva perduto la sua validità essendo comunque imputabile ad essa società (a prescindere dagli organi e dalle persone fisiche che esercitavano il potere di rappresentarla), rimasta identica anche nella fase di liquidazione; ed a nulla rilevando il principio che la Corte di appello aveva tratto per il ricorso per cassazione ove la procura può essere rilasciata soltanto dal legale rappresentante in carica.
Il ricorso è fondato.
È infatti incontestato in punto di fatto che l'avv. Armando Cappello ha proposto appello per quest'ultima società, incorporante per fusione la s.r.l. Smeraldo con atto del Notar Paolini di Milano in data 22 ottobre 1996, in virtù di originaria procura a promuovere il giudizio rilasciata dagli amministratori e legali rappresentanti delle due società ed espressamente estesa a gradi e fasi consequenziali (cfr. intest. della sent. e pag. 2 ric.).
Per cui, deve nel caso trovare applicazione il principio, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che la procura generale “ad litem”, espressamente prevista dall'art. 83 c.p.c., comma 2, se proveniente da una società e, per essa, da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata: atteso che l'atto pubblico, una volta che sia stato legittimamente emesso, non è più atto di un organo, bensì dell'ente in cui il primo si immedesima in base al cosiddetto rapporto organico; e senza che rilevi che tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituto da un organo diverso (cfr., ex plurimis, Cass. 9.2.2005 n. 2656; 9.2.2005, n. 2636; 12.12.2001, n. 15666).
Infatti, ogni specie di trasformazione verificatasi nell'ambito societario comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo ad un nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità; e senza perdere la sua identità soggettiva, con l'ulteriore conseguenza che conserva efficacia, finché non espressamente o tacitamente revocato, il mandato “ad litem” rilasciato dalla società nella sua originaria configurazione. E ciò vale anche nell'ipotesi di procura alle liti, conferita dal legale rappresentante della società che venga successivamente posta in liquidazione ed in cui la persona del rappresentante venga sostituita da quella del liquidatore. in quanto anche in tal caso la revoca della rappresentanza sociale intervenuta in forza di tale evento non fa venir meno, retroattivamente, la validità del mandato “ad litem” a suo tempo conferito, perché quel conferimento è atto dell'ente e non della persona fisica che la rappresentava. E resta quindi insensibile al mutamento di questa, rilevando soltanto la sua provenienza dalla persona effettivamente investita del potere rappresentativo (Cass. 11 dicembre 1999 n. 13881; 17 maggio 1993 n. 5589; 16 novembre 1981 n. 6062).
Né giova all'assunto della sentenza impugnata che la procura speciale a proporre ricorso per cassazione debba essere conferita dal liquidatore e che non possa considerasi al riguardo più valida quella attribuita a suo tempo dall'ormai cessato rappresentante legale della società: in quanto tale regola deriva dal disposto dell'art. 365 cod. proc. civ. ed è perciò applicabile esclusivamente per tale impugnazione posto che per essa si richiede che il ricorso debba essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale; la quale, come è noto deve essere rilasciata in epoca posteriore alla sentenza gravata e quindi dall'organo (e dal soggetto) che a quella data è effettivamente titolare del potere rappresentativo della società.
La sentenza impugnata che ha disatteso siffatti principi va pertanto cassata, con rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli in diversa composizione che provvederà all'esame dell’impugnazione proposta dalla soc. San Pietro, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.


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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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