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Notifica a mezzo posta e termine per la costituzione. PDF Stampa E-mail
Il termine per costituirsi in giudizio in caso di notificazione a mezzo posta, decorre dal momento della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario, ovvero dal ricevimento da parte del destinatario?

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 13 aprile – 21 maggio 2007, n. 11783

La Suprema Corte fa chiarezza in merito alla decorrenza del termine per la costituzione in appello (ma il principio vale anche per il giudizio di primo grado), sancendo che questo decorre non dalla consegna dell'atto agli ufficiali giudiziari, bensì dalla data di ricevimento dell'atto da parte del destinatario.




Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 13 aprile – 21 maggio 2007, n. 11783

Presidente Proto – Relatore Luccioli

Pm Russo – difforme – Ricorrente Capolli – Controricorrente Centro sportivo culturale Wu Shing



Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 marzo ‑ 8 maggio 2003 il Tribunale di Verona, in accoglimento della domanda proposta dal Centro sportivo culturale Wu Shing nei confronti di Katia Capolli, dichiarava risolto il contratto di affitto di azienda stipulato dalle parti per inadempimento della convenuta, che condannava al pagamento della somma di € 9.037,99, con gli interessi legali.
L' appello proposto dalla Capolli era dichiarato improcedibile dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 25 ‑ 31 maggio 2004. Rilevava in motivazione detta Corte che l’atto di citazione in appello era stato notificato a mezzo del servizio postale, con spedizione avvenuta in data 12 novembre 2003, e che la causa era stata iscritta a ruolo il 24 novembre 2003: dovendo aversi riguardo per il notificante, sulla base del principio di diritto nella sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002 n. 477, alla data di spedizione, e non a quella di effettiva ricezione del plico, la costituzione dell' appellante in detta data era da considerare tardiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Capolli deducendo due motivi. Ha resistito con controricorso il Centro sportivo culturale Wu Shing.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347, primo comma, 348, primo comma, c.p.c., si deduce che la sentenza impugnata, nell' affermare che il termine per la costituzione dell'appellante decorre dal momento della spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale, si è arrogata poteri, in termini di illegittimità costituzionale derivata, spettanti soltanto alla Corte Costituzionale, che con la richiamata sentenza n. 477 del 2002 non ha affatto investito l’art. 165 c.p.c.
Si sostiene altresì l’erroneità della tesi sostenuta, tale da comportare riduzione del termine di cui all'art. 165 c.p.c. in danno del notificante, in quanto fatto decorrere da un momento nel quale l’iscrizione a ruolo non può essere effettuata, per essere l’atto da depositare ancora nelle mani dell'ufficiale giudiziario.
Il motivo è fondato.
Come è noto, a seguito della sentenza n. 477 del 2002, della successiva sentenza n. 28 del 2004 e delle ordinanze n. 97, 107, 132 e 153 del 2004, n. 154 del 2005 della Corte Costituzionale ‑ che hanno ravvisato quale soluzione costituzionalmente obbligata delle questioni sottoposte allo scrutinio di legittimità quella desumibile dal principio, già in precedenza affermato, della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante - opera nell'ordinamento processuale civile il principio, ora assunto come norma generale sulle notificazioni, secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si considera perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative dell'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la frazione sottratta alla sua disponibilità, così che per il notificante la notifica deve intendersi effettuata al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (v. più di recente sul punto Cass. 2007 n. 2261; 2006 n. 22480; 2006 n. 21760; 2006 n. 10216; 2006 n. 2593; 2006 n. 239).
Resta peraltro fermo che in ogni ipotesi in cui la norma preveda che un adempimento debba essere compiuto in uno spazio temporale decorrente dalla avvenuta notificazione, e quindi non vengano in rilievo questioni di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività non riferibili al richiedente la notifica, la predetta distinzione dei momenti di perfezionamento non trova applicazione, dovendo la notificazione considerarsi per entrambe le parti compiuta al tempo della sua effettuazione nei confronti del destinatario, e quindi, nel caso di notifica effettuata a mezzo posta, alla data di ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento. Ciò vale a dire che l’anticipazione del perfezionamento della notificazione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, integrando una tutela per il notificante diligente, in relazione alla esigenza di garantire il suo diritto di difesa ed anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, non ha ragione di operare e non opera ‑ come hanno precisato le Sezioni Unite nell'ordinanza n. 458 del 2005 ‑ con riguardo ai casi in cui il momento di perfezionamento della notifica assume rilevanza (non già ai fini dell'osservanza di un termine pendente nel confronti del notificante, bensì) per stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo.
Quest'ultimo principio ha trovato reiterata applicazione nella giurisprudenza di questa Suprema Corte con riguardo al deposito in cancelleria del ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale, lì dove si è affermato che il termine per detto deposito previsto dall' art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità decorre non già dalla consegna del ricorso per la notifica, ma dal perfezionamento della notifica stessa per il destinatario (v., tra le altre, S.U. 2005 n. 458, cit.; Cass. 2004 n. 18087; 2004 n. 13065; 2004 n. 8642; 2003 n. 11201), nonché con riferimento all'osservanza dei termini per comparire, ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c. ed alla nozione di giorno della notificazione indicato nella stessa norma, da intendere come il giorno in cui si realizza il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario (Cass. 2006 n. 8523).
Tale indirizzo, al quale in questa sede si intende dare continuità, non solo non si pone in termini di contrasto con le richiamate pronunce della Corte Costituzionale ‑ le quali peraltro, come è noto, incidono nel quadro normativo di riferimento limitatamente alla questione esaminata e decisa nel senso della incostituzionalità ‑ ma appare del tutto coerente con il rilievo svolto nella richiamata sentenza n. 28 del 2004 e nella successiva ordinanza n. 153 del 2004, lì dove il giudice della legittimità delle leggi ha precisato che la scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notifica lascia fermo il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario: tale precisazione, svolta con riferimento ai termini e agli adempimenti e comunque alle conseguenze a favore o a carico del destinatario, soccorre certamente anche in relazione a quelli a favore o a carico del notificante, con la conseguenza che ai fini degli altri effetti sostanziali e processuali che l’ordinamento ricollega alla notificazione questa continua a perfezionarsi per il notificante nello stesso momento in cui si perfeziona per il destinatario.
Va d'altro canto considerato che la costituzione dell'appellante deve avvenire, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., secondo le forme del procedimento dinanzi al Tribunale, e quindi, secondo il disposto dell'art. 165 c.p.c., mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo (la quale deve indicare anche la data di notificazione della citazione, ai sensi dell'art. 71 disp. att. c.p.c.) ed il fascicolo di parte, contenente, tra l’altro, l’originale della citazione. E se pure è vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte non sussistono ostacoli normativi a che la costituzione avvenga ancor prima del perfezionamento della notificazione, atteso che il richiamato art. 347 c.p.c. non commina alcuna sanzione per l’ipotesi di iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio antecedente alla notifica dell'appello, onde detta costituzione, pur integrando un iter irregolare del rapporto processuale, non comporta l’invalidità dell'appello, sempre che l’atto di citazione sia regolarmente notificato (v. sul punto Cass. 1987 n. 6674), è tuttavia altrettanto vero che tale possibilità di anticipata costituzione non incide sulla corretta individuazione del termine legale di costituzione.
Né può valere ancora in contrario il richiamo alla sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 107 del 2004 ed alla successiva ordinanza n. 154 del 2005, che hanno dichiarato la prima inammissibile e la seconda manifestamente infondata, rispettivamente, la questione di legittimità costituzionale dell'647 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che l’opposizione a decreto ingiuntivo non possa essere proseguita, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, anche quando il mancato rispetto del termine derivi da ritardo nella riconsegna dell'originale notificato dell'atto di opposizione da parte dell'ufficiale giudiziario, e la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma 2, 647 e 165 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale o da altro atto cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del termine, e nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione possa proseguire, qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore. Va al riguardo osservato che nel dichiarare l’inammissibilità e la manifesta infondatezza delle eccezioni di costituzionalità prospettate, entrambe attinenti alla rilevanza del ritardo nella restituzione all'opponente dell'originale dell'atto notificato, e quindi non involgenti direttamente la questione della individuazione del momento di decorrenza del termine legale di costituzione, il giudice della legittimità delle leggi ha richiamato la possibilità di iscrizione a ruolo della causa (con il deposito della c.d. velina) fin dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, peraltro espressamente prevista, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall'art. 5, terzo comma, della legge 1982 n. 890, ma ha ancora una volta chiarito che resta ferma, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario.
In applicazione dei richiamati principi di diritto va rilevato l’errore della sentenza impugnata, che ha computato il termine di dieci giorni per la costituzione dell'appellante dalla data in cui la medesima aveva provveduto alla consegna del plico per la spedizione a mezzo del servizio postale.
Ritenuto peraltro che la ricezione dell'atto di appello, risultante dall'avviso di ricevimento, avvenne il 13 novembre 2003, e tenuto conto che il 23 novembre 2003 era giorno festivo, la costituzione in giudizio della Capolli alla data del 24 novembre 2003 deve ritenersi tempestiva.
Il secondo motivo di ricorso resta logicamente assorbito.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà all'esame dell'atto di impugnazione e pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
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Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
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