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Condominio. Ripartizione delle spese. PDF Stampa E-mail
E’ valida la ripartizione delle spese relative a lavori condominiali fatta da alcuni condomini, a ciò delegati dall’assemblea?

(Cassazione civile, sent. -6 marzo 2007, 5130)


La Suprema Corte ha stabilito che l’assemblea ben può delegare alcuni condomini al fine di vagliare i preventivi, ma la decisione relativa all’affidamento dell’incarico e alla successiva ripartizione delle spese spetta comunque all’assemblea, trattandosi di funzione in delegabile.



Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 5 aprile 2006-6 marzo 2007, 5130
Presidente Vella – Relatore Trombetta
Pm Golia . conforme - Ricorrente G. – Controricorrente Condominio Piazzetta T. S.


Svolgimento del processo


Su ricorso del Condominio Piazzetta T. 12 in S., il Conciliatore della stessa città ingiungeva all’Avv. Giancarlo G. il pagamento della somma di lire 898.650 dovuti per lavori condominiali e relative spese deliberati nella assemblea condominiale del 31.3.93.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso il 10.4.95 l’Avv. G. proponeva opposizione deducendo la nullità della delibera condominiale per non contenere né l’indicazione dei lavori effettuati, né i criteri di ripartizione delle relative spese; deduceva, inoltre, che la somma richiestagli era illegittima e sproporzionata in quanto non teneva conto di lavori eseguiti per adeguare gli scarichi nella rete fognaria, ad uso esclusivo di alcuni condomini e la cui spesa doveva essere posta totalmente a loro carico;
precisava infine, che il riparto della somma complessiva per la spesa deliberata, era stato unilateralmente predisposto dall’amministratore del Condominio e mai approvato né come preventivo, né come consuntivo; e che l’ammontare del credito a favore del Condominio ammontava a lire 464.682.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l’inesistenza del credito e revocare il decreto ingiuntivo.
Costituitosi, il Condominio deduceva l’inammissibilità dell’opposizione in quanto la delibera condominiale, non più impugnabile, era divenuta esecutiva.
Assegnata, in seguito all’intervenuta riforma, la causa al GdP, questi, con sentenza 4.7.2002, dichiarava improcedibile la domanda, per la mancata impugnazione della delibera entro il termine di gg. 30.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione l’Avv. Giancarlo G..
Resiste con controricorso il Condominio.

Motivi della decisione


Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione o falsa applicazione degli articoli 112, 132 n. 4, 161 Cpc in relazione all’articolo 360 n. 4 Cpc; la mancanza di motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 n. 5 Cpc;
- per avere il Giudice di Pace erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di opposizione a D.I. ex articolo 1137 Cc, per non essere stata impugnata nel termine di gg. 30 la delibera assembleare 31.3.93, omettendo ogni motivazione sull’iter logico seguito nel pervenire a tale decisione a fronte dell’eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla nullità o inesistenza della suddetta delibera per non contenere né l’indicazione dei lavori da effettuare né i criteri sulla base dei quali ripartire le spese; eccezione non esaminata dal GdP;
2) la violazione o falsa applicazione degli articoli 1137 e 1421 Cc, 112, 113 e 311 Cpc in relazione all’articolo 360 n. 3 Cpc;
- la mancanza di motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 n. 5 Cpc;
- per avere il GdP, nel ritenere inammissibile l’opposizìone a decreto ingiuntivo , per non avere il ricorrente impugnato nel termine di gg. 30 la delibera 31.3.93, violato l’articolo 1137 Cc utilizzata come norma processuale dal GdP che, non entrando nel merito della controversia, si è limitato ad emettere una pronuncia di rito, senza tener conto della dedotta inesistenza di ogni e qualsiasi delibera di approvazione del riparto della spesa, circostanza che rendeva ultroneo ogni riferimento all’articolo 1137 Cc riferentesi all’impugnazione di delibere annullabili e non nulle, come quella oggetto di causa, che incide sui diritti soggettivi dei condomini in quanto pone a loro carico spese, indicate come sostenute dal Condominio, arbitrariamente ripartite dall’amministratore senza previamente decurtare quelle relative a lavori di esclusiva pertinenza di alcuni condomini, in assenza perciò di un piano di riparto approvato;
3) la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 113 Cpc e del Dm 585/94 in relazione all’articolo 360n.3 Cpc; la mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 n. 5 Cpc;
- per avere il GdP erroneamente violato un principio generale dell’ordinamento liquidando a favore della controparte per spese legali, per solo onorario una somma tre volte superiore a quella spettante secondo la tariffa professionale che per una causa del valore di euro 464,11, qual è la presente, ha liquidato per onorario euro 500,00, quando la tariffa stabilisce una somma compresa fra un minimo di euro 77,47 ad un massimo di euro154,94.
I primi due motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono fondati nei limiti che vengono ad esporsi.
Infatti, l’assunto del ricorrente, secondo il quale il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dì una delibera assembleare di approvazione delle spese e del loro riparto è stato confermato, in questa sede, dallo stesso Condominio resistente che, nel controricorso, ha affermato che, con la delibera 31.3.93 l’assemblea nominò una commissione di condomini che aveva il compito di scegliere i preventivi per l’esecuzione di lavori; scelta da tale commissione effettuata seguendo i criteri dettati dalla assemblea, sostituendosi cosi la decisione della commissione a quella dell’assemblea.
Prosegue il Condominio affermando che il verbale di riunione della commissione fu notificato al ricorrente, unitamente al riparto delle spese fatto dalla stessa commissione, riparto contestato dal ricorrente.
In tale situazione, se è ben vero che l’assemblea condominiale può deliberare qualunque provvedimento purché non estraneo ai fini del Condominio (v. sentenza 4437/85), e perciò può deliberare di nominare una commissione di condomini con l’incarico di esaminare i preventivi e le relative spese per valutare quali di essi sia meglio rispondente alle esigenze del Condominio, con la conseguenza che una tal delibera, in sé, è del tutto legittima; è altresi vero, però, che la scelta ed il riparto effettuati dalla commissione perché siano vincolanti per tutti i condomini , (anche cioè per i dissenzienti) andavano riportati in assemblea per l’approvazione con le maggioranze prescritte non essendo delegabili ai singoli condomini, anche riuniti in un gruppo, le funzioni dell’assemblea.
Ne consegue che la decisione del GdP è del tutto errata perché la delibera 31.3.93 è legittima e non andava impugnata; mentre non essendo intervenuta alcuna delibera di approvazione delle spese e del relativo riparto, il GdP avrebbe dovuto esaminare, sotto tale profilo, l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’Avv. G., dal momento che questi non si era limitato a ritenere nulla la delibera 31.3.93; ma aveva, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, eccepito che non vi era mai stata una delibera di approvazione delle spese e del relativo riparto; per cui il decreto ingiuntivo era stato emesso illegittimamente.
In accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi di ricorso e con assorbimento del terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altro GdP di S., che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.


PQM




La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altro GdP di S..





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Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

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Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
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Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

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