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SEPARAZIONE: CASA FAMILIARE E RELAZIONE MORE UXORIO DEL CONIUGE AFFIDATARIO PDF Stampa E-mail
In tema di separazione dei coniugi, vige il criterio della preferenza dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge separato affidatario della prole, stabilito dall'art. 155, comma 4, c.c. per soddisfare l'interesse del figlio minore alla conservazione dell'habitat domestico.

Questo va inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.

Per tale ragione, la Corte di Cassazione (Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995) ha cassato con rinvio la decisione con la quale i giudici di merito avevano restituito al ricorrente la casa coniugale di sua proprietà, giacché la moglie intratteneva una relazione "more uxorio" con un altro uomo, stabilmente introdotto nella abitazione, divenuta centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente.

La Corte ha preliminarmente chiarito che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione l’art. 155 quater c.c., introdotto dalla novella di cui alla l. n. 54/06, in forza del quale “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario conviva "more uxorio"”, atteso che i fatti di causa erano anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina; difatti, al di fuori della previsione di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 54/06, dette disposizioni non possono trovare applicazione, non contenendo la novella del 2006 alcuna disposizione che deroghi al principio generale della irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle preleggi.




Cassazione civile , sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995
Fatto
Con Decreto 28 maggio 2003 il Tribunale di Macerata respinse la domanda del sig. S.S. di modificare le condizioni della separazione da sua moglie, sig.ra L.L., affidandogli il figlio minore e assegnandogli l'ex casa coniugale.
La Corte di appello di Ancona, con decreto del 17 aprile 2004, accogliendo parzialmente il reclamo proposto dal sig. S., ordinò "l'assegnazione in uso" della casa a quest'ultimo; respinse invece tutte le altre domande del reclamante, confermando l'affidamento del figlio alla madre e tutte le altre disposizioni di carattere patrimoniale a carico del padre stabilite in sede di omologa della separazione; compensò, inoltre, le spese del grado in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
In particolare la Corte concluse che "la casa coniugale deve essere restituita al S.S., proprietario della stessa", sul rilievo che la sig.ra L. intratteneva una relazione more uxorio con un altro uomo, che aveva stabilmente introdotto in casa, e ciò aveva "prodotto un radicale mutamento nell'uso della ex casa coniugale, che non è più utilizzata secondo le previsioni concordate in sintonia con lo spirito della legge e, cioè, al fine di assicurare al figlio minore un'armonica crescita ed educazione nel suo ambiente domestico, ma è divenuta un centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente" della madre. Motivò, inoltre, il diniego dell'affidamento del figlio minore al reclamante con la mancata dimostrazione che la presenza del convivente della madre nel nucleo familiare fosse nociva e diseducativa per il bambino e che quest'ultimo avesse manifestato disagi e problemi.
Avverso il decreto della Corte di appello la sig.ra L. ricorre per tre motivi, cui resiste il sig. S. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato per un solo, complesso motivo. Il controricorrente e ricorrente incidentale ha anche depositato memoria.
Diritto
1. - I ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti, in quanto relativi al medesimo provvedimento (art. 335 c.p.c.).
2. - Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.c., comma 4 (nel testo anteriore alla novella di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54).
La ricorrente premette che tale norma, a mente della quale "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli", è posta nell'interesse dei figli minori, cui si tende a conservare l'habitat domestico al fine di attutire gli effetti traumatici della separazione dei genitori. Lamenta, quindi, che la Corte di appello abbia violato tale principio, dato che il figlio della coppia è rimasto affidato alla madre, avendo la medesima Corte giustamente affermato che non erano stati forniti elementi che giustificassero una modifica della decisione sull'affidamento.
3. - Il motivo è fondato nei sensi che seguono.
Va anzitutto precisato che nella specie si applica la disciplina anteriore alla novella di cui alla L. n. 54 del 2006, e dunque non trova applicazione - contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. - la previsione del venir meno del diritto al godimento della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio, di cui all'art. 155 quater c.c. (introdotto, appunto, dalla richiamata novella). Invero i fatti dedotti nel giudizio di merito sono anteriori all'entrata in vigore di detta norma, e questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass. 20256/2006) che la L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 1 (per il quale nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano già stati emessi al momento della entrata in vigore della medesima legge, ciascuno dei coniugi può richiedere, nei modi previsti dall'art. 710 c.p.c. o dalla L. n. 898 del 1970, art. 9, e successive modif., l'applicazione delle nuove disposizioni) non contiene una deroga al principio generale di irretroattività sancito dall'art. 11 preleggi.
Chiarito quanto sopra, non può non concludersi che la sentenza impugnata ha violato il criterio della preferenza dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge separato affidatario della prole, stabilito dall'art. 155 c.c., comma 4 (testo anteriore alla novella del 2006) per soddisfare - come chiarisce la costante giurisprudenza di questa Corte e come riconoscono gli stessi giudici di appello - l'interesse del figlio minore alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare. I giudici di appello, infatti, hanno negato l'assegnazione della casa coniugale alla madre affidataria sulla base di una circostanza - l'avere questa intrapreso una relazione more uxorio in quella medesima casa, che era pertanto divenuta "un centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente" della signora - ininfluente sull'interesse del figlio affidatole, come la stessa Corte riconosce allorchè conferma l'affidamento escludendo, appunto, che la presenza del convivente della madre fosse nociva o diseducativa per il bambino.
4. - Nell'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame degli altri due motivi del ricorso principale, con i quali si censura sotto diverso profilo la medesima statuizione del decreto impugnato (secondo motivo) e si contesta l'assegnazione della ex casa coniugale al marito pur essendo l'immobile di proprietà comune di entrambi i coniugi (terzo motivo).
5. - Con il ricorso incidentale, subordinato all'accoglimento del ricorso principale, vengono rivolte al decreto della Corte di appello le seguenti censure:
a) in ordine al "mancato affidamento del minore Alessandro al padre" e "alla subordinata mancata attivazione di prescrizioni impeditive delle rilevanti lesioni del ruolo paterno, come lamentate", sì denuncia violazione degli artt. 155, 143 e 147 c.c. "per le stesse argomentazioni copiosamente svolte anche in sede di reclamo" ed in particolare perchè la motivazione addotta dalla Corte di appello - la mancata dimostrazione, cioè, che la presenza del convivente della madre fosse nociva e diseducativa per il figlio - "non risponde alle reali istanze del S., e quindi non solo appare fuori tema ed irrilevante a fronte delle valutazioni da compiersi nel contesto della fattispecie che ci occupa, ma in totale contrasto con le emergenze probatorie costituite dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Ancona, che ha affidato Alessandro ai Servizi Sociali del Comune di Recanati"; nonchè violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., per "l'omessa pronunzia in punto e l'obliterazione delle allegazioni ed emergenze probatorie, con coeva ovvia omessa motivazione, essendo quella posta solo apparente ed erronea";
b) in ordine alla conferma del contributo a carico del sig. S. per il mantenimento della moglie, si denuncia violazione dell'art. 156 c.c., commi 1 e 2, nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., non essendo state prese in considerazione le sopravvenute entrate e redditi della sig.ra L. per effetto della stabile convivenza con il suo nuovo compagno e della collaborazione dalla medesima prestata nella di lui florida impresa, e non essendovi stata pronunzia in ordine all'istanza istruttoria di esibizione delle denunce dei redditi della L., la cui mancanza in atti giustificava di per sè "il totale recepimento delle indicazioni del S.";
c) in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa alle future spese straordinarie, si denuncia violazione delle norme processuali riguardanti la proposizione di domande riconvenzionali, ove pure ritenute ammissibili nel procedimento camerale, essendo stata la domanda formulata per la prima volta a verbale, e dunque senza i requisiti formali di cui all'art. 167 c.p.c. e art. 737 c.p.c. e segg., e difettando l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e il presupposto della sopravvenienza di circostanze nuove; nonchè violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., per la totale omissione di pronuncia sul corrispondente motivo di gravame;
d) in ordine alla "mancata prescrizione di cessazione delle violazioni del vincolo di destinazione della casa familiare", si denuncia omissione di pronuncia sul corrispondente motivo di reclamo;
e) in ordine alla totale compensazione delle spese processuali, si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo stato il reclamo parzialmente accolto e dunque non potendo la compensazione essere altro che parziale, e omessa pronunzia sul motivo di gravame concernente le spese del giudizio di primo grado.
6. - Sulle predette censure deve statuirsi quanto segue:
aa) le censure sub a) sono inammissibili in quanto generiche, non essendovi alcuna specificazione delle ragioni delle pretese violazioni di legge, a parte il rinvio a quelle dedotte in sede di reclamo (rinvio inammissibile per il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, che comporta la stretta inerenza degli stessi alle statuizioni del provvedimento di appello, e non di primo grado, nonchè l'autosufficienza del ricorso) ed il riferimento alla inappagante motivazione in fatto del provvedimento della Corte di appello (non censurabile, con il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., come quello in esame, neppure ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5);
bb) del pari inammissibili per genericità sono le censure sub b), configuranti, a tutto concedere, sostanziali deduzioni di vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come già detto non proponibili in sede di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.;
cc) in ordine a quanto dedotto sub c), va accolta la censura - che assorbe tutte le altre - di omessa pronuncia sul motivo di reclamo concernente l'addebito al sig. S., disposto dal Tribunale, del 50% delle spese straordinarie per il figlio minore: il decreto della Carte di appello, infatti, trascura del tutto quel motivo, del quale non da neppure atto;
dd) la censura sub d) è poi inammissibile perchè relativa a questione non esaminata dalla Corte di appello in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda di assegnazione della ex casa familiare all'odierno ricorrente (e in quanto questione assorbita essa rimane, ovviamente, impregiudicata nel giudizio di rinvio);
ee) sono pure assorbite (dalla cassazione del provvedimento impugnata -...conseguente all'accoglimento dei due ricorsi nei sensi sin qui detti) le questioni sub e) concernenti il capo accessorio delle spese del giudizio di merito.
7. - Concludendo, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e della censura sub c) del ricorso incidentale il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale; cassa, in relazione alle censure accolte, il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008

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  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
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