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Revisione assegno di mantenimento PDF Stampa E-mail
La vendita di un immobile da parte dell’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non comporta la riduzione dell’importo dell’assegno stesso.

La cessione del bene anche se fonte di reddito per l'obbligato non costituisce di per sé giustificato motivo di revisione della somma stabilita in sede di separazione in favore dell'altro coniuge.

Per ottenere dal giudice la riduzione dell'assegno non è sufficiente far presente un semplice peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo necessario dimostrare che in seguito all'atto di disposizione è cambiato il complessivo equilibrio economico fissato in sede di separazione.

Cassazione civile , sez. I, 08 maggio 2008, n. 11487

Cassazione civile , sez. I, 08 maggio 2008, n. 11487

Fatto
1 F.S., con ricorso depositato il 13 settembre 2002 proponeva dinanzi al tribunale di Bologna istanza di modifica delle condizioni della separazione personale dalla moglie C.M. V. deducendo un mutamento delle proprie condizioni economiche.
Il tribunale rigettava detta istanza. Avverso il decreto il F. proponeva impugnazione alla Corte di appello la quale, con decreto in data 12 gennaio 2004, nel contraddittorio fra le parti, la rigettava. Avverso tale provvedimento il F. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato alla C. il (OMISSIS). La parte intimata non ha depositato difese.
Diritto
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 155 e 156 cod. civ., art. 710 c.p.c. per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto l'infondatezza della domanda di modificazione delle condizioni di separazione, in quanto i mutamenti della situazione economica dedotti erano ricollegabili alla situazione accertata con la sentenza di separazione e non tali da richiedere il mutamento dell'assetto economico da essa stabilito. Si deduce che l'affermazione del decreto impugnato, secondo la quale tutti gli atti di disposizione posti in essere dal ricorrente sarebbero sostanzialmente ininfluenti in guanto assorbiti da preesistenti favorevoli condizioni economiche, violerebbe l'art. 710 c.p.c., svuotando di contenuto la possibilità, prevista da tale articolo, di ottenere il mutamento delle condizioni di separazione per il deterioramento delle condizioni economiche della parte obbligata al pagamento di assegni. Si deduce, altresì, la contraddittorietà della motivazione, per avere il decreto ritenuto per un verso che dalla cessione di un immobile effettuata dal ricorrente sarebbe derivato il vantaggio di non pagare più interessi per le passività esistenti nel suo patrimonio, mentre per altro verso si afferma che il tale patrimonio sussistevano notevoli risparmi accumulati, i quali avrebbero reso superflua la vendita dell'immobile.
Con il secondo motivo si denuncia la carenza assoluta di motivazione del decreto, nella parte in cui in cui risulterebbe incomprensibile la sua ratio decidendi per avere ritenuto che gli atti di liberalità del ricorrente in favore di un figlio dovevano "presumersi compiuti nell'ambito di una valutazione degli obblighi già derivanti da una pronuncia giudiziale a favore degli altri parenti".
Il ricorso è infondato.
Va premesso che il decreto in questione è impugnabile con ricorso a questa Corte ex art. 111 Cost. e pertanto, secondo la normativa applicabile al caso di specie ratione temporis, unicamente per violazione di legge o difetto assoluto di motivazione.
Il decreto impugnato ha esattamente riaffermato - ponendola a fondamento della motivazione adottata - in diritto la regola fissata dall'art. 156 c.p.c., u.c., secondo la quale per disporre la modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l'obbligato, ovvero l'alienazione da parte sua di un bene, dovendo l'obbligato, per poter chiedere ed ottenere la modifica degli assegno stabiliti in sede di separazione, dare la prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio (Cass. 1 agosto 2003, n. 11720; 7 dicembre 1999, n. 13666).
La violazione di legge, dedotta con il primo motivo, pertanto, non sussiste, mentre è inammissibile la deduzione, con lo stesso motivo, di un vizio motivazionale, che nella sostanza si traduce nella censura di una valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello, incensurabili in questa sede.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo con il quale, deducendosi formalmente un difetto assoluto di motivazione, si censura ugualmente una valutazione di merito.
XI ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata depositato difese.
P.Q.M
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008
Mirco Minardi Avvocato Senigallia Ancona
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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447




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