In caso di divorzio, il peggioramento delle condizioni economiche derivanti dalla scelta di pensionamento, dà diritto alla revisione delle condizioni economiche per giustificato motivo?
Cass. civ. 17041/2007
Con la sentenza in esame la S.C. cassa la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto non giustificata la richiesta, attesa la volontarietà da parte dell'istante medesima, essendosi
quest'ultima posta per propria scelta nella situazione che costitutiva
il fatto nuovo, onde il motivo sopravvenuto non appariva giustificato.
Secondo la Cassazione, occorre considerare le specifiche "circostanze" (di diritto e di fatto, quali,
ad esempio, i dettami della legislazione dell'epoca e la posizione
personale del soggetto interessato, rispettivamente) che hanno
accompagnato il pensionamento stesso, senza che la mera "volontarietà"
di detto pensionamento, astrattamente comune ad ogni ipotesi di
"dimissioni" o, più in generale, di richiesta di "collocamento a
riposo", possa di per sè sola escludere l'eventualità che la sopravvenuta diminuzione dei
redditi di lavoro dell'istante, sulla base di un esame complessivo del
caso concreto e pur dietro apprezzamento del carattere necessitato o
meno delle scelte, economicamente svantaggiose, operate dal medesimo
istante in punto di esercizio dell'attività lavorativa, sia
suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo di
riconoscimento dell'assegno originariamente negato o, comunque, non
richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della
situazione reddituale delle parti, oggettivamente idonea ad alterare
l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio.
Cassazione civile, n.17041/2007.
Fatto
Con ricorso depositato il 4.12.2001, L.M.A. chiedeva che il
Tribunale di Ravenna disponesse la revisione delle condizioni di cui
alla sentenza del 10/16.3.1992, mediante la quale lo stesso Tribunale
aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto il 16.3.1970 con G.F., segnatamente domandando che le venisse
riconosciuto un assegno di divorzio da porre a carico dell'ex coniuge. Deduceva
la ricorrente che, dopo la pronuncia anzidetta, erano sopravvenuti
giustificati motivi e che, in particolare, essa istante versava in
condizioni economiche tali da rendere indispensabile l'attribuzione a
suo favore dell'assegno richiesto. Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo la reiezione della domanda avversaria. Il
Giudice adito, con decreto del 6/9.5.2002, rigettava il ricorse,
assumendo che il pur intervenuto mutamento della situazione della
medesima ricorrente, la quale aveva raggiunto l'età del pensionamento
con relativa diminuzione della capacità reddituale, non integrasse la
situazione di bisogno richiesta per fare luogo al riconoscimento
dell'assegno in parola. Avverso la decisione, proponeva tempestivo
reclamo la soccombente, instando per la totale riforma del
provvedimento impugnato. Resisteva al gravame il reclamato. La Corte territoriale di Bologna, con decreto del 19.7/21.9.2002, rigettava il reclamo medesimo, assumendo: a)
che dovesse, preliminarmente, essere corretto, in punto di diritto, il
richiamo operato dal Tribunale allo "stato di bisognò quale presupposto
del riconoscimento dell'assegno di divorzio, subordinato, invece, alla
specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della
impossibilità di procurarseli per ragioni oggetti ve; b) che, nella
specie, peraltro, l'indagine fosse da portare sulla sussistenza dei
"giustificati motivi" sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, quali
fatti idonei a fondare la richiesta della L.M.; c) che erroneamente,
quindi, il Tribunale avesse, per un verso, valutato lo stato di bisogno
della ricorrente e si fosse, per altro verso, limitato a riscontrare un
mutamento della situazione fattuale causato dal pensionamento della
parte istante, senza procedere alla relativa verifica sulla base
dell'anzidetto criterio legale; d) che lo stato di pensionata, il
quale era all'origine del deterioramento del reddito della L.M., non
potesse venire valutato come giustificato motivo, attesane la
volontarietà da parte dell'istante medesima, essendosi quest'ultima
posta per propria scelta nella situazione che costitutiva il fatto
nuovo, onde il motivo sopravvenuto non appariva giustificato. Avverso
tale decreto, ricorre per cassazione la stessa L.M., deducendo due
motivi di gravame, ai quali resiste con controricorso P.I., nella
qualità di erede di G.F., frattanto deceduto, mentre non resiste
l'altra coerede, pure intimata, G.M.G..
Diritto
Deve, innanzi tutto, escludersi che il decesso dell'ex
coniuge ( G.F.) della L.M., intervenuto in data 14.8.2002 e di cui la
medesima L.M. ha espressamente dato atto nel ricorso, possa avere
determinato la cessazione della materia del contendere in relazione
all'attuale giudizio, atteso che la ricorrente odierna ha del pari
significato che, "dopo la cassazione del decreto, per la quale sì
agisce, si chiederà al Giudice del rinvio di determinare l'assegno
divorzile con suo riconoscimento sin dal momento della notifica del
primo ricorso avanti il Tribunale, come è principio di questa materia",
onde deve farsi richiamo all'ulteriore principio secondo cui, quando,
nel corso di una fase di impugnazione del procedimento per la revisione
delle disposizioni in materia di divorzio riguardanti il riconoscimento
dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, e successive
modifiche, si verifichi la morte della parte (astrattamente) tenuta
alla corresponsione dell'assegno stesso, non si determina la cessazione
della materia del contendere, atteso che il principio
dell'intrasmissibilità, dal lato passivo, dell'obbligo corrispondente
non trova applicazione, una volta proposta la relativa domanda
giudiziale, per il periodo successivo all'inizio del procedimento e
fino alla data del decesso dell'ex coniuge, residuando, in tal caso,
l'interesse della parte istante alla prosecuzione del giudizio in
riferimento alla definitiva regolamentazione del diritto all'assegno de
quo per il periodo anzidetto (Cass. 23 ottobre 1996, n. 9238; Cass. 2
settembre 1997, n. 8381). Tanto premesso, con il primo motivo di
impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e/o falsa applicazione
della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, come modificato dalla L. n.
74 del 1987, art. 13, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
deducendo: a) che la Corte territoriale ha ritenuto che la
"volontaria" decisione della L.M. di essere collocata a riposo
impedisca di considerare "giustificato" il fatto nuovo del suo
sensibile deterioramento di condizioni reddituali; b) che la valutazione del Giudice di merito non rispetta la norma e la sua doverosa interpretazione; c)
che le norme legislative vigenti nell'anno 2001 in materia di pensione
di vecchiaia concedevano alla L.M. di venire collocata a riposo, alle
condizioni documentate nei gradi di merito; d) che affermare che la
medesima L.M., raggiunta l'età in cui essa ha maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia (non quella di anzianità) e, pertanto, un diritto
costituzionalmente tutelato, ha compiuto, nel valersene, una scelta
meritevole di essere penalizzata ai sensi della L. n. 898 del 1970,
art. 9, comma 1, non sembra possa essere considerata un'operazione
conforme a giustizia; e) che, se la Suprema Corte dovesse ritenere
non percorribile l'interpretazione conforme al dettato costituzionale
che viene proposta, sarebbe senz'altro da sollevare la relativa
questione davanti al Giudice delle leggi. Il motivo è ammissibile ed altresì fondato. Sotto
il primo profilo, è sufficiente osservare che risulta appunto
ammissibile, ai sensi dell'art. 11 Cost., penultimo comma, il ricorso
per cassazione proposto avverso la pronuncia assunta in sede di
appello, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, come sostituito
dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, mediante il quale si denuncia
l'omessa verifica, da parte del giudice di merito, dell'effettiva
sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche
dell'istante tali da giustificare il riconoscimento all'ex coniuge di
un assegno di divorzio originariamente non previsto, integrando,
infatti, tale omissione il vizio di violazione di legge, in relazione
della menzionata L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, e successive
modificazioni (Cass. 15 gennaio 2000, n. 412; Cass. 2 novembre 2004, n.
21049). Sotto il secondo profilo, giova premettere che la L. n. 898
del 1970, art. 9, comma 1, come sostituito dal già citato L. n. 74 del
1987, art. 3, nel consentire la revisione in ogni tempo delle
statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio, allorchè
sopravvengano "giustificati motivi", rende invero palese che tali
disposizioni risultano adottate rebus sic stantibus, restando
suscettibili di modifica a fronte di successive variazioni della
situazione di fatto posta a fondamento della decisione, in presenza
delle quali non può dunque opporsi l'exceptio indicati (ex plurimis,
Cass. 29 agosto 1996, n. 7953; Cass. 29 agosto 1998, n. 8654; Cass. 2
novembre 2004, n. 21049). La natura dei "giustificati motivi" che
legittimano la revisione delle disposizioni sull'assegno di divorzio
(revisione che può consistere non soltanto nell'aumento o nella
diminuzione del relativo importo, ma anche nell'integrale soppressione
dell'assegno già concesso o nel suo riconoscimento ex novo) va d'altra
parte identificata tenendo conto della funzione assistenziale propria
del contributo di cui si discute, volto ad assicurare all'ex coniuge
che risulti privo di mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli
per ragioni oggettive il mantenimento di un determinato tenore di vita,
sulla base di una valutazione comparativa della situazione delle parti
ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato, onde, in quest'ottica,
costituiscono "giustificati motivi" di revisione i mutamenti delle
condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi, che,
all'esito appunto di una rinnovata valutazione comparativa (Cass. 21
giugno 1995, n. 6974; Cass. 27 settembre 2002, n. 14004; Cass. 4
settembre 2004, n. 17895), si presentino oggettivamente idonei ad
alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di
divorzio (Cass. 7 settembre 1995, n. 9415; Cass. 25 agosto 1998, n.
8427; Cass. n. 8654/1998, cit). Tanto premesso, si osserva come
questa Corte, nella sentenza n. 5378 dell' 11.3.2006, abbia
specificatamente affrontato il caso (inverso rispetto a quello de quo)
in cui il mutamento allegato consista nel peggioramento delle
condizioni economiche dell'obbligato e, più in particolare, nella
contrazione dei suoi redditi da lavoro, segnatamente affermando: a)
che l'incidenza dell'evento dedotto non può essere aprioristicamente
esclusa in ragione del fatto che il decremento consegua a scelte
dell'ex coniuge (pur non dettate da specifiche esigenze familiari o di
salute e, quindi, liberamente operate) in ordine all'oggetto ed alle
modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quali, ad
esempio, quella di dismettere la precedente attività professionale per
intraprenderne altra meno redditizia, ma maggiormente rispondente alle
proprie aspirazioni o meno usurante, ovvero quella di limitare l'entità
del proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale, in luogo
di quello a tempo pieno, ovvero, ancora, quella, più radicale, di
cessare la stessa attività professionale; b) che le scelte in
questione non soltanto sono, in sè, pienamente legittime (Cass. 4
aprile 2002, n. 4800), ma costituiscono altresì esplicazione di
fondamentali diritti di libertà della persona, quali quelli di libera
disponibilità delle proprie energie fisiche ed intellettive e di libera
scelta dell'attività lavorativa (artt. 2 e 4 Cost., comma 2); c)
che, in questa prospettiva, non si può ritenere che le disposizioni in
tema di assegno di divorzio "cristallizzino" la posizione
dell'obbligato sul piano dell'attività lavorativa, nel senso di
impegnarlo comunque ad assistere (e nella stessa misura) l'ex coniuge
beneficiario, anche quando, per effetto di legittime, anche se non
necessitate, decisioni rispetto alla propria vita professionale, il
divario fra le condizioni economiche delle parti, a fronte delle quali
l'assegno anzidetto era stato riconosciuto, si sia ridotto o annullato,
o addirittura la situazione del beneficiario sia divenuta più
favorevole di quella dell'obbligato; d) che a diversa conclusione
non si può pervenire neppure facendo leva sul predicato "giustificati"
che, nella L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, e successive modifiche,
qualifica i "motivi" legittimanti la revisione, atteso che, come
ampiamente posto in luce dalla dottrina, detto predicato non mira
affatto ad introdurre un sindacato del giudice sulle cause dei
sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche delle parti, ma
evoca semplicemente l'esigenza di una verifica circa l'idoneità di tali
mutamenti a "giustificare" la modifica delle disposizioni sull'assegno; e)
che un sindacato, da parte del giudice, circa le ragioni delle scelte,
economicamente svantaggiose, in punto di esercizio dell'attività
lavorativa ed, in particolare, riguardo al loro carattere necessitato o
meno, è in realtà possibile (e, anzi, doveroso, alla luce del disposto
della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito della L. n.
74 del 1987, art. 9) unicamente ove si discuta delle scelte del
beneficiario dell'assegno, il cui diritto è subordinato alla duplice
condizione che egli non soltanto non disponga di "mezzi adeguati", ai
fini della conservazione del tenore di vita che il predetto art. 5 ha
inteso garantire, ma che non sia neppure in grado di procurarseli "per
ragioni oggettive", non potendosi evidentemente pretendere un
contributo assistenziale da altri quando si ha la possibilità di
conseguire il tenore di vita de quo con le proprie forze. Così
delineata la sfera del sindacato rimesso al giudice di merito là dove,
come nella specie, vengano appunto in considerazione "le scelte,
economicamente svantaggiose, in punto di esercizio dell'attività
lavorativa, ed in particolare riguardo al loro carattere necessitato o
meno", operate dal beneficiario dell'assegno, appare palese come la
Corte territoriale, affermando "che lo stato di pensionata, che è alla
base del deterioramento del di lei reddito, non può essere valutato
quale "giustificato motivo", attesane la volontarietà da parte della
stessa L.M., che si è in tal modo posta per propria scelta nella
situazione costituente il fatto nuovo", abbia trascurato di apprezzare,
così incorrendo nel denunciato vizio di violazione di legge, che, al
fine di ritenere "ingiustificate" le cause dei sopravvenuti mutamenti
delle condizioni economiche della parte che richieda la modifica delle
disposizioni sull'assegno di divorzio, non è sufficiente fare
riferimento allo "stato di pensionato" ed alla relativa "volontarietà"
di un simile stato ad opera di chi (come l'odierna ricorrente) "si è in
tal modo post(o) per propria scelta nella situazione costituente il
fatto nuovo" (onde il motivo sopravvenuto non risulterebbe appunto
"giustificato"), occorrendo, invece, considerare le specifiche
"circostanze" (di diritto e di fatto, quali, ad esempio, i dettami
della legislazione dell'epoca e la posizione personale del soggetto
interessato, rispettivamente) che hanno accompagnato il pensionamento
stesso, senza che la mera "volontarietà" di detto pensionamento,
astrattamente comune ad ogni ipotesi di "dimissioni" o, più in
generale, di richiesta di "collocamento a riposo", possa di per sè sola
escludere (tanto più nella specie, là dove, cioè, la ricorrente ha
espressamente prospettato che "le norme legislative vigenti nell'anno
2001 in materia di pensione di vecchiaia - e non di anzianità -
concedevano alla L.M. di venire collocata a riposo", avendo essa
raggiunto l'età necessaria per la maturazione del relativo diritto)
l'eventualità che la sopravvenuta diminuzione dei redditi di lavoro
dell'istante, sulla base di un esame complessivo del caso concreto e
pur dietro apprezzamento del carattere necessitato o meno delle scelte,
economicamente svantaggiose, operate dal medesimo istante in punto di
esercizio dell'attività lavorativa, sia suscettibile di assumere
rilievo quale giustificato motivo di riconoscimento dell'assegno
originariamente negato o, comunque, non richiesto, nel quadro di una
rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle
parti, oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al
momento della pronuncia di divorzio. Pertanto, il motivo in esame
merita accoglimento, onde, restando assorbito il secondo siccome
relativo ad ulteriori censure dedotte avverso il decreto impugnato,
quest'ultimo deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con
rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, alla
Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, affinchè detto
Giudice provveda a decidere la controversia demandata alla sua
cognizione facendo applicazione del principio sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara
assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione,
alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2007
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