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Assegno di divorzio: peggioramento delle condizioni economiche PDF Stampa E-mail
In caso di divorzio, il peggioramento delle condizioni economiche derivanti dalla scelta di pensionamento, dà diritto alla revisione delle condizioni economiche per giustificato motivo?

Cass. civ. 17041/2007
Con la sentenza in esame la S.C. cassa la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto non giustificata la richiesta, attesa la volontarietà da parte dell'istante medesima, essendosi quest'ultima posta per propria scelta nella situazione che costitutiva il fatto nuovo, onde il motivo sopravvenuto non appariva giustificato.

Secondo la Cassazione, occorre considerare le specifiche "circostanze" (di diritto e di fatto, quali, ad esempio, i dettami della legislazione dell'epoca e la posizione personale del soggetto interessato, rispettivamente) che hanno accompagnato il pensionamento stesso, senza che la mera "volontarietà" di detto pensionamento, astrattamente comune ad ogni ipotesi di "dimissioni" o, più in generale, di richiesta di "collocamento a riposo", possa di per sè sola escludere l'eventualità che la sopravvenuta diminuzione dei redditi di lavoro dell'istante, sulla base di un esame complessivo del caso concreto e pur dietro apprezzamento del carattere necessitato o meno delle scelte, economicamente svantaggiose, operate dal medesimo istante in punto di esercizio dell'attività lavorativa, sia suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo di riconoscimento dell'assegno originariamente negato o, comunque, non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti, oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio.


Cassazione civile, n.17041/2007.


Fatto

Con ricorso depositato il 4.12.2001, L.M.A. chiedeva che il Tribunale di Ravenna disponesse la revisione delle condizioni di cui alla sentenza del 10/16.3.1992, mediante la quale lo stesso Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.3.1970 con G.F., segnatamente domandando che le venisse riconosciuto un assegno di divorzio da porre a carico dell'ex coniuge.
Deduceva la ricorrente che, dopo la pronuncia anzidetta, erano sopravvenuti giustificati motivi e che, in particolare, essa istante versava in condizioni economiche tali da rendere indispensabile l'attribuzione a suo favore dell'assegno richiesto.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo la reiezione della domanda avversaria.
Il Giudice adito, con decreto del 6/9.5.2002, rigettava il ricorse, assumendo che il pur intervenuto mutamento della situazione della medesima ricorrente, la quale aveva raggiunto l'età del pensionamento con relativa diminuzione della capacità reddituale, non integrasse la situazione di bisogno richiesta per fare luogo al riconoscimento dell'assegno in parola.
Avverso la decisione, proponeva tempestivo reclamo la soccombente, instando per la totale riforma del provvedimento impugnato.
Resisteva al gravame il reclamato.
La Corte territoriale di Bologna, con decreto del 19.7/21.9.2002, rigettava il reclamo medesimo, assumendo:
a) che dovesse, preliminarmente, essere corretto, in punto di diritto, il richiamo operato dal Tribunale allo "stato di bisognò quale presupposto del riconoscimento dell'assegno di divorzio, subordinato, invece, alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggetti ve;
b) che, nella specie, peraltro, l'indagine fosse da portare sulla sussistenza dei "giustificati motivi" sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, quali fatti idonei a fondare la richiesta della L.M.;
c) che erroneamente, quindi, il Tribunale avesse, per un verso, valutato lo stato di bisogno della ricorrente e si fosse, per altro verso, limitato a riscontrare un mutamento della situazione fattuale causato dal pensionamento della parte istante, senza procedere alla relativa verifica sulla base dell'anzidetto criterio legale;
d) che lo stato di pensionata, il quale era all'origine del deterioramento del reddito della L.M., non potesse venire valutato come giustificato motivo, attesane la volontarietà da parte dell'istante medesima, essendosi quest'ultima posta per propria scelta nella situazione che costitutiva il fatto nuovo, onde il motivo sopravvenuto non appariva giustificato.
Avverso tale decreto, ricorre per cassazione la stessa L.M., deducendo due motivi di gravame, ai quali resiste con controricorso P.I., nella qualità di erede di G.F., frattanto deceduto, mentre non resiste l'altra coerede, pure intimata, G.M.G..

Diritto

Deve, innanzi tutto, escludersi che il decesso dell'ex coniuge ( G.F.) della L.M., intervenuto in data 14.8.2002 e di cui la medesima L.M. ha espressamente dato atto nel ricorso, possa avere determinato la cessazione della materia del contendere in relazione all'attuale giudizio, atteso che la ricorrente odierna ha del pari significato che, "dopo la cassazione del decreto, per la quale sì agisce, si chiederà al Giudice del rinvio di determinare l'assegno divorzile con suo riconoscimento sin dal momento della notifica del primo ricorso avanti il Tribunale, come è principio di questa materia", onde deve farsi richiamo all'ulteriore principio secondo cui, quando, nel corso di una fase di impugnazione del procedimento per la revisione delle disposizioni in materia di divorzio riguardanti il riconoscimento dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, e successive modifiche, si verifichi la morte della parte (astrattamente) tenuta alla corresponsione dell'assegno stesso, non si determina la cessazione della materia del contendere, atteso che il principio dell'intrasmissibilità, dal lato passivo, dell'obbligo corrispondente non trova applicazione, una volta proposta la relativa domanda giudiziale, per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell'ex coniuge, residuando, in tal caso, l'interesse della parte istante alla prosecuzione del giudizio in riferimento alla definitiva regolamentazione del diritto all'assegno de quo per il periodo anzidetto (Cass. 23 ottobre 1996, n. 9238; Cass. 2 settembre 1997, n. 8381).
Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo:
a) che la Corte territoriale ha ritenuto che la "volontaria" decisione della L.M. di essere collocata a riposo impedisca di considerare "giustificato" il fatto nuovo del suo sensibile deterioramento di condizioni reddituali;
b) che la valutazione del Giudice di merito non rispetta la norma e la sua doverosa interpretazione;
c) che le norme legislative vigenti nell'anno 2001 in materia di pensione di vecchiaia concedevano alla L.M. di venire collocata a riposo, alle condizioni documentate nei gradi di merito;
d) che affermare che la medesima L.M., raggiunta l'età in cui essa ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (non quella di anzianità) e, pertanto, un diritto costituzionalmente tutelato, ha compiuto, nel valersene, una scelta meritevole di essere penalizzata ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, non sembra possa essere considerata un'operazione conforme a giustizia;
e) che, se la Suprema Corte dovesse ritenere non percorribile l'interpretazione conforme al dettato costituzionale che viene proposta, sarebbe senz'altro da sollevare la relativa questione davanti al Giudice delle leggi.
Il motivo è ammissibile ed altresì fondato.
Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che risulta appunto ammissibile, ai sensi dell'art. 11 Cost., penultimo comma, il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia assunta in sede di appello, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, mediante il quale si denuncia l'omessa verifica, da parte del giudice di merito, dell'effettiva sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche dell'istante tali da giustificare il riconoscimento all'ex coniuge di un assegno di divorzio originariamente non previsto, integrando, infatti, tale omissione il vizio di violazione di legge, in relazione della menzionata L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, e successive modificazioni (Cass. 15 gennaio 2000, n. 412; Cass. 2 novembre 2004, n. 21049).
Sotto il secondo profilo, giova premettere che la L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, come sostituito dal già citato L. n. 74 del 1987, art. 3, nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio, allorchè sopravvengano "giustificati motivi", rende invero palese che tali disposizioni risultano adottate rebus sic stantibus, restando suscettibili di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione, in presenza delle quali non può dunque opporsi l'exceptio indicati (ex plurimis, Cass. 29 agosto 1996, n. 7953; Cass. 29 agosto 1998, n. 8654; Cass. 2 novembre 2004, n. 21049).
La natura dei "giustificati motivi" che legittimano la revisione delle disposizioni sull'assegno di divorzio (revisione che può consistere non soltanto nell'aumento o nella diminuzione del relativo importo, ma anche nell'integrale soppressione dell'assegno già concesso o nel suo riconoscimento ex novo) va d'altra parte identificata tenendo conto della funzione assistenziale propria del contributo di cui si discute, volto ad assicurare all'ex coniuge che risulti privo di mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive il mantenimento di un determinato tenore di vita, sulla base di una valutazione comparativa della situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato, onde, in quest'ottica, costituiscono "giustificati motivi" di revisione i mutamenti delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi, che, all'esito appunto di una rinnovata valutazione comparativa (Cass. 21 giugno 1995, n. 6974; Cass. 27 settembre 2002, n. 14004; Cass. 4 settembre 2004, n. 17895), si presentino oggettivamente idonei ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 7 settembre 1995, n. 9415; Cass. 25 agosto 1998, n. 8427; Cass. n. 8654/1998, cit).
Tanto premesso, si osserva come questa Corte, nella sentenza n. 5378 dell' 11.3.2006, abbia specificatamente affrontato il caso (inverso rispetto a quello de quo) in cui il mutamento allegato consista nel peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato e, più in particolare, nella contrazione dei suoi redditi da lavoro, segnatamente affermando:
a) che l'incidenza dell'evento dedotto non può essere aprioristicamente esclusa in ragione del fatto che il decremento consegua a scelte dell'ex coniuge (pur non dettate da specifiche esigenze familiari o di salute e, quindi, liberamente operate) in ordine all'oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quali, ad esempio, quella di dismettere la precedente attività professionale per intraprenderne altra meno redditizia, ma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni o meno usurante, ovvero quella di limitare l'entità del proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale, in luogo di quello a tempo pieno, ovvero, ancora, quella, più radicale, di cessare la stessa attività professionale;
b) che le scelte in questione non soltanto sono, in sè, pienamente legittime (Cass. 4 aprile 2002, n. 4800), ma costituiscono altresì esplicazione di fondamentali diritti di libertà della persona, quali quelli di libera disponibilità delle proprie energie fisiche ed intellettive e di libera scelta dell'attività lavorativa (artt. 2 e 4 Cost., comma 2);
c) che, in questa prospettiva, non si può ritenere che le disposizioni in tema di assegno di divorzio "cristallizzino" la posizione dell'obbligato sul piano dell'attività lavorativa, nel senso di impegnarlo comunque ad assistere (e nella stessa misura) l'ex coniuge beneficiario, anche quando, per effetto di legittime, anche se non necessitate, decisioni rispetto alla propria vita professionale, il divario fra le condizioni economiche delle parti, a fronte delle quali l'assegno anzidetto era stato riconosciuto, si sia ridotto o annullato, o addirittura la situazione del beneficiario sia divenuta più favorevole di quella dell'obbligato;
d) che a diversa conclusione non si può pervenire neppure facendo leva sul predicato "giustificati" che, nella L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, e successive modifiche, qualifica i "motivi" legittimanti la revisione, atteso che, come ampiamente posto in luce dalla dottrina, detto predicato non mira affatto ad introdurre un sindacato del giudice sulle cause dei sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche delle parti, ma evoca semplicemente l'esigenza di una verifica circa l'idoneità di tali mutamenti a "giustificare" la modifica delle disposizioni sull'assegno;
e) che un sindacato, da parte del giudice, circa le ragioni delle scelte, economicamente svantaggiose, in punto di esercizio dell'attività lavorativa ed, in particolare, riguardo al loro carattere necessitato o meno, è in realtà possibile (e, anzi, doveroso, alla luce del disposto della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 9) unicamente ove si discuta delle scelte del beneficiario dell'assegno, il cui diritto è subordinato alla duplice condizione che egli non soltanto non disponga di "mezzi adeguati", ai fini della conservazione del tenore di vita che il predetto art. 5 ha inteso garantire, ma che non sia neppure in grado di procurarseli "per ragioni oggettive", non potendosi evidentemente pretendere un contributo assistenziale da altri quando si ha la possibilità di conseguire il tenore di vita de quo con le proprie forze.
Così delineata la sfera del sindacato rimesso al giudice di merito là dove, come nella specie, vengano appunto in considerazione "le scelte, economicamente svantaggiose, in punto di esercizio dell'attività lavorativa, ed in particolare riguardo al loro carattere necessitato o meno", operate dal beneficiario dell'assegno, appare palese come la Corte territoriale, affermando "che lo stato di pensionata, che è alla base del deterioramento del di lei reddito, non può essere valutato quale "giustificato motivo", attesane la volontarietà da parte della stessa L.M., che si è in tal modo posta per propria scelta nella situazione costituente il fatto nuovo", abbia trascurato di apprezzare, così incorrendo nel denunciato vizio di violazione di legge, che, al fine di ritenere "ingiustificate" le cause dei sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche della parte che richieda la modifica delle disposizioni sull'assegno di divorzio, non è sufficiente fare riferimento allo "stato di pensionato" ed alla relativa "volontarietà" di un simile stato ad opera di chi (come l'odierna ricorrente) "si è in tal modo post(o) per propria scelta nella situazione costituente il fatto nuovo" (onde il motivo sopravvenuto non risulterebbe appunto "giustificato"), occorrendo, invece, considerare le specifiche "circostanze" (di diritto e di fatto, quali, ad esempio, i dettami della legislazione dell'epoca e la posizione personale del soggetto interessato, rispettivamente) che hanno accompagnato il pensionamento stesso, senza che la mera "volontarietà" di detto pensionamento, astrattamente comune ad ogni ipotesi di "dimissioni" o, più in generale, di richiesta di "collocamento a riposo", possa di per sè sola escludere (tanto più nella specie, là dove, cioè, la ricorrente ha espressamente prospettato che "le norme legislative vigenti nell'anno 2001 in materia di pensione di vecchiaia - e non di anzianità - concedevano alla L.M. di venire collocata a riposo", avendo essa raggiunto l'età necessaria per la maturazione del relativo diritto) l'eventualità che la sopravvenuta diminuzione dei redditi di lavoro dell'istante, sulla base di un esame complessivo del caso concreto e pur dietro apprezzamento del carattere necessitato o meno delle scelte, economicamente svantaggiose, operate dal medesimo istante in punto di esercizio dell'attività lavorativa, sia suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo di riconoscimento dell'assegno originariamente negato o, comunque, non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti, oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio.
Pertanto, il motivo in esame merita accoglimento, onde, restando assorbito il secondo siccome relativo ad ulteriori censure dedotte avverso il decreto impugnato, quest'ultimo deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, affinchè detto Giudice provveda a decidere la controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione del principio sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte:
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2007

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  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
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