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ASSEGNO DI DIVORZIO E RISARCIMENTO DEL DANNO PDF Stampa E-mail
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento, si può tenere in considerazione il risarcimento del danno da fatto illecito ancora non conseguito?

La Corte di Cassazione (sez. I, 10 luglio 2008, n. 19064) risponde negativamente, affermando che pur rilevando sul piano giudiziario ogni elemento di prova anche fiscale delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti per riconoscere il diritto all'assegno e determinarne la misura in favore di una di esse (tra molte, di recente cfr. Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618), il giudice del merito non può comunque tenere conto di future e ipotetiche reintegrazioni per equivalente dei danni da illecito extracontrattuale subiti da una delle parti, prima che le relative somme siano state introitate dal danneggiato, non costituendo elemento di valutazione per qualsiasi mantenimento a carico del soggetto che ha subito il danno la sola possibile ed eventuale liquidazione del futuro risarcimento in suo favore.



Cassazione civile , sez. I, 10 luglio 2008 , n. 19064


Fatto

Con sentenza del 28 luglio 2004, il Tribunale di Ancona, che aveva pronunciato nel 2001 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di P.R. e V.K., disponeva in favore di questa un assegno di divorzio nella misura mensile di Euro 150,00, oltre rivalutazione annuale, e compensava le spese di lite.
L'assegno era riconosciuto alla ex moglie in ragione del divario di redditi tra le parti, emergente dalla documentazione fiscale prodotta dalle parti, che evidenziava che il P. aveva redditi imponibili di Euro 13.241,00 e la V., di Euro 3226,00.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il P., deducendo che in primo grado erroneamente non si era tenuto conto che mensilmente egli al netto guadagnava Euro 820,00 - 850,00 e la V. percepiva Euro 921,69, nè si era considerato il grave incidente d'auto da lui subito, a seguito del quale gli era stata amputata una gamba; inoltre era chiesto nel gravame di considerare che l'appellante aveva dovuto subire la riduzione dell'orario di lavoro dall'impresa da cui dipendeva. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10 marzo 2005, ha respinto il gravame, affermando che la riduzione dell'orario di lavoro in applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, poteva non essere dipesa da un'iniziativa della datrice di lavoro s.r.l. IN. per difficoltà aziendali e derivare invece dalla volontà dello stesso P., che aveva stipulato con la società un "accordo di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale". Ad avviso della Corte d'appello non vi era la prova della dedotta riduzione di stipendio dell'appellante, rimasto al netto di Euro 821,80, come in primo grado, nè era stato dimostrato che la V. guadagnava, al netto, Euro 921,69 mensili. La stessa Corte ha rilevato che, con ogni probabilità, all'appellante, entro breve termine, sarebbe stato corrisposto dalla Assicurazione del responsabile il risarcimento del danno per l'amputazione della gamba da lui subita in un grave incidente, che l'appello allegava come causa di costose cure, ostative al versamento di un assegno all'ex coniuge; pertanto, l'appello era respinto e le spese del grado erano poste a carico del P..
Per la cassazione di tale sentenza, propone ricorso di tre motivi, notificato il 12 aprile 2005, il P. e la V. non si difende.

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Diritto

1.1. Il primo motivo di ricorso del P. lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punti decisivi, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale affermato che il ricorrente non ha dato prova della riduzione di reddito lamentata e che tale diminuzione, se esistente, non sia stata subita ma conseguita ad una sua richiesta.
La Corte non ha tenuto conto che la trasformazione del contratto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, è avvenuta ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, cioè per lo stato di crisi della società datrice di lavoro e su iniziativa di questa, ai sensi dell'art. 5 di tale decreto; è contraddittoria l'affermazione della sentenza impugnata sulla carenza di prova che la dedotta trasformazione del lavoro del P. non è avvenuta su iniziativa del lavoratore ricorrente e mancano di motivazione i dubbi dei giudici del merito sul punto e sul fatto che, per detta situazione, i redditi del P. si sono ridotti. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che un reddito di Euro 821,80, accertato in primo grado e ridotto in appello a Euro 658,00 per le ragioni dedotte, connesse alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ad opera del datore di lavoro, possa essere ancora adeguato a imporre a chi ha subito detto evento di integrare i mezzi patrimoniali a disposizione dell'ex coniuge, respingendo quindi immotivatamente il gravame del P..
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4 (rectius 5), comma 6, in rapporto all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito confermato quanto deciso in primo grado sull'assegno di divorzio, anche per la circostanza che il P. avrebbe ricevuto in futuro probabilmente, dall'Assicurazione del responsabile, un risarcimento del danno a causa dell'incidente stradale per il quale ha subito l'amputazione di una gamba. E' infatti illegittimo ritenere che un risarcimento del danno, non ricevuto e solo probabile, possa valere come elemento di fatto concorrente nell'esame delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi da raffrontare, per attribuire e determinare l'assegno divorzile; il responsabile dell'investimento nel caso era un estilista fuggito, circostanza che rendeva estremamente difficile una reintegrazione patrimoniale per il P..
Non v'è alcuno degli elementi di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come modificata, nella fattispecie per ritenere che le condizioni reddituali, molto modeste per entrambi gli ex coniugi, possano far sorgere in capo ad uno di loro il diritto all'assegno.
1.3 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la disciplina delle spese del giudizio di secondo grado, poste interamente a carico del P., pur dovendo compensarsi in ragione dei particolari rapporti tra le parti e delle condizioni fisiche ed economiche del ricorrente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
2. I primi due motivi del ricorso sono fondati.
In ordine all'attribuzione e determinazione della misura dell'assegno infatti costituiscono certamente punti decisivi della decisione quelli relativi ai redditi delle parti e alle diminuzioni e incrementi di essi in corso di causa, costituenti elementi da comparare ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificato della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, risultando apodittica e immotivata la decisione di merito, sia in rapporto alla pretesa iniziativa del P. ritenuta dalla Corte territoriale a base dell'accordo di trasformazione del suo contratto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, che in riferimento alla negazione che tale evento abbia comportato una riduzione di redditi per l'attuale ricorrente. La Corte di merito ha erroneamente rilevato che il D.Lgs. n. 61 del 2000, non relativo alle imprese in crisi ma meramente attuativo di una Direttiva europea, possa dar luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro su richiesta dello stesso lavoratore e non del datore di lavoro, cui l'art. 5 del citato decreto riserva tale facoltà; è infondata l'affermazione della sentenza impugnata che la riduzione di stipendio conseguente a tale trasformazione, Se esistente, potrebbe essere dipesa dallo stesso P..
Del tutto apodittica e priva di motivazione è poi l'affermazione della Corte territoriale, per la quale, nonostante il passaggio a tempo parziale del rapporto di lavoro, il P. non avrebbe avuto una riduzione di redditi, come presuntivamente dovrebbe ritenersi; l'asserzione contraria della sentenza si fonda su pretesi maggiori introiti del P. per il lavoro straordinario, di cui nessuna prova risulta in atti nè è stata chiesta o data dalla V..
In ordine ai difetti motivazionali lamentati in rapporto agli elementi di fatto valutati per escludere riduzioni di reddito del P. dopo il primo grado, ai fini della conferma dell'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio a suo carico, il primo motivo di ricorso è quindi fondato.
1.2. Il ricorso è fondato anche relativamente alle censure sul rilievo dato nella sentenza di merito al possibile o probabile risarcimento dei danni in favore del P., a seguito dell'incidente subito, che gli ha provocato la amputazione di una gamba. Deve negarsi infatti che la somma che eventualmente potrà pervenire al ricorrente a titolo di risarcimento possa costituire elemento da valutare per il raffronto delle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, ai sensi della citata L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come poi modificata.
Come si nega di regola ogni automatismo tra lesione fisica e perdita della capacità di guadagno, anche allorchè risulti sicuramente accertato l'illecito a base dell'azione di risarcimento del danno (Cass. 31 marzo 2007 n. 8057 e 29 aprile 2006 n. 10031), è altrettanto ingiustificato che un risarcimento da illecito extracontrattuale per danno alla salute fisica, ancora virtuale, possa costituire elemento di fatto rilevante per determinare la capacità reddituale e patrimoniale del soggetto che in futuro potrebbe riceverlo e per il raffronto tra i redditi delle parti di cui al sopra citato art. 5.
La Corte di merito, sulla richiesta di considerare elemento di riduzione della capacità patrimoniale e reddituale dell'appellante l'amputazione della gamba da lui subita in un incidente automobilistico, non solo non ha dato il dedotto rilievo negativo a tale danno fisico, ma ha tenuto conto dì una entrata potenziale, ipotetica e virtuale che, nella determinazione del dovuto a titolo d'assegno divorzile da uno degli ex coniugi, nessuna incidenza può avere, potendo rilevare solo introiti e beni già in fatto esistenti (Cass. 25 agosto 2006 n. 18547). Pur rilevando sul piano giudiziario ogni elemento di prova anche fiscale delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti per riconoscere il diritto all'assegno e determinarne la misura in favore di una di esse (tra molte, di recente cfr. Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618), il giudice del merito non può comunque tenere conto di future e ipotetiche reintegrazioni per equivalente dei danni da illecito extracontrattuale subiti da una delle parti, prima che le relative somme siano state introitate dal danneggiato, non costituendo elemento di valutazione per qualsiasi mantenimento a carico del soggetto che ha subito il danno la sola possibile ed eventuale liquidazione del futuro risarcimento in suo favore.
E' quindi fondata la censura con la quale si esclude la conformità alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come poi modificata della valutazione contenuta in sentenza del possibile o probabile risarcimento del danno dovuto al P. come prova della sua capacità reddituale o patrimoniale, al fine di attribuire e determinare l'assegno di divorzio in favore dell'altra parte.
3. In conclusione, i primi due motivi dì ricorso devono accogliersi nei sensi di cui sopra, con assorbimento del terzo motivo, relativo alla disposta condanna alle spese del giudizio di appello dalla sentenza impugnata, che deve essere cassata, con rinvio del processo alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, perchè motivi adeguatamente in ordine alla posizione reddituale e patrimoniale delle parti in causa e alla pretesa riduzione di entrate di cui al motivo d'appello del P. e si uniformi al principio di diritto sopra enunciato, in rapporto al rilievo del risarcimento dei danni in favore del ricorrente, sempre che lo stesso sia stata ricevuto e sia entrato nel patrimonio della parte, anche se in funzione reintegratoria delle perdite subite, al fine di comparare i redditi degli ex coniugi, per l'eventuale riconoscimento e la determinazione dell'assegno di divorzio in favore della V..
Il giudice del rinvio provvedere anche alla disciplina delle spese del presente giudizio di Cassazione.


P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008


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Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
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