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Diritto di famiglia
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ASSEGNO DI DIVORZIO E RISARCIMENTO DEL DANNO 3620
SEPARAZIONE: CASA FAMILIARE E RELAZIONE MORE UXORIO DEL CONIUGE AFFIDATARIO 6570
Criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento 3022
Revisione assegno di mantenimento 7616
L'ascolto del minore nel procedimento di separazione e divorzio 1522
Il disinteresse del padre, giustifica la decadenza dalla potestà genitoriale 10
Condannata la madre che ha impedito al figlio minore di frequentare le vacanze con il padre 10
Assegno divorzio: cosa accade se uno dei coniugi diventa più ricco 2126
Assegno di divorzio: peggioramento delle condizioni economiche 6223
Addebito separazione. Religione professata dal coniuge. 1647
Addebito separazione. Rifiuto di rapporti sessuali 2503
Addebito separazione. Ingiurie e denigrazioni 1901
Addebito separazione. Violenze verso il coniuge 1718
Addebito separazione. Violenze verso i figli 2078
Addebito separazione. Abbandono tetto coniugale 16972
Addebito separazione. Tirchieria. 7426
Addebito separazione. Infedeltà 5137
Affidamento condiviso. Tribunale Catania, sent. 5/5/2006 3368
Affidamento Condiviso. Trib. Catania, ordinanza 5/6/2006 2275
Affidamento condiviso. Tribunale Chieti ordinanza 28/06/2006 1350
Affidamento condiviso. Tribunale Bari, ordinanza 11/07/2006 2927
Affidamento condiviso. Corte Appello Trento, ordinanza 15/06/2006 1792
Affidamento condiviso.Trib. Catania, sentenza 12/07/2006 2792
Affidamento condiviso. Tribunale Napoli 12/10/2006 1454
Affido condiviso. Tribunale La Spezia, 25/11/2006 1714
Affido condiviso. Tribunale Messina, 13/12/2006 2784
Affido condiviso. Tribunale Modena, 29/01/2007 4194
Affidamento condiviso. Tribunale Marsala, 27/01/2007 1206
Affidamento condiviso. Tribunale Catania, decreto 14/01/2007 2211
Affidamento condiviso. Trib. Catania, sent. 19/01/2007 1307
Affido condiviso. Tribunale Busto Arsizio, ordinanza 25/10/2006 2752
Coniugi separati: ripresa della coabitazione 6806
Comodato e assegnazione della casa familiare. 6826
Mantenimento figli maggiorenni. 3437
Assegno di mantenimento figli maggiorenni 3712
Affidamento condiviso e assegno di mantenimento 1825
Amministratore di sostegno 1489
Assegno di divorzio 2199
Giurisprudenza. Impresa Familiare e convivenza di fatto. 2988
Domanda di divorzio. 6348
Infedeltà ed addebito della separazione 3428
 
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Giurisprudenza News
Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192




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