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Sinistri stradali - provvisionale sul risarcimento PDF Stampa E-mail
L'art. 5 della legge 102/2006, che prevede la possibilità di ottenere una provvisionale anche fuori dalle condizioni di bisogno, si applica anche ai giudizi pendenti?

Il Tribunale di Mantova ha risposto affermativamente al quesito, osservando .......
che trattasi di una norma processuale, sottoposta quindi al principio del tempus regit actum.

Tribunale di Mantova 13 giugno 2006 – G.U. Dr. Luigi Pagliuca.

Incidenti stradali – Liquidazione anticipata di somme ex lege 102/06 – Applicazione ai giudizi pendenti – Ammissibilità.

L’art. 5 della legge 102/06 è norma di natura processuale e, pertanto, in forza del principio tempus regit actum ed in difetto di indicazioni legislative contrarie, trova applicazione a tutte le istanze di provvisionale formulate dopo il 1 aprile 2006, anche se relative a giudizi precedentemente instaurati.



Il Giudice,

- sciogliendo la riserva presa all’udienza del 30.5.06,

- rilevato che parte attrice ha formulato istanza di concessione di provvisionale ex art. 5 legge 102/06,

- rilevato che, testualmente, la norma introduce un ulteriore comma all’art. 24 della legge 990/69, la quale dall’1.1.06 non è più in vigore in quanto abrogata dall’art. 354, comma 1 del DLGS 209/05;

- rilevato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 354, comma 3 del medesimo DLGS “il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti”, di talchè, atteso che il contenuto dell’art. 24 della legge 990/69 è stato trasfuso nell’art. 147 del DLGS 209/05, deve ritenersi che l’art. 5 della legge 102/06 abbia introdotto un ulteriore comma (il quinto) in calce a detto art. 147;

- rilevato che la legge 102/06, entrata in vigore l’1.4.06, nulla dice in merito all’applicabilità del nuovo tipo di provvisionale previsto dall’art. 5 anche ai rapporti già pendenti e che, tuttavia, trattandosi di norma di tipo processuale, in forza del noto principio tempus regit actum, la stessa debba trovare applicazione a tutte le istanze di provvisionale formulate dopo l’1.4.06, anche se relative a giudizi precedentemente instaurati,

- ritenuto, pertanto, che l’istanza di parte attrice sia senz’altro ammissibile,

- rilevato quanto all’an della pretesa risarcitoria azionata dall’attore L. A.. che sulla scorta della sentenza penale passata in giudicato con cui è stata accertata l’esclusiva responsabilità del B. in ordine al sinistro (pur se non idonea a spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell’assicurazione convenuta in quanto non citata in sede penale), possano ritenersi senz’altro sussistenti i gravi elementi di responsabilità a carico del B., richiesti dalla norma ai fini della concessione della provvisionale;

- ritenuto che sulla scorta delle emergenze della documentazione medica in atti, della perizia del dott. ** (consulente dell’attore, che ha indicato nella misura del 65% l’invalidità permanente patita dall’attore, in 300 i giorni di ITT al 100% ed in 90 i giorni di ITP al 75%) e di quella del dott. ** (consulente della convenuta che ha indicato un danno biologico del 50 – 55%, un ITT al 100% di giorni 210, un ITP al 50% di giorni 120 ed un ITP al 25% di giorni 30), non possa esservi dubbio in merito al fatto che l’attore a seguito del sinistro per cui è causa abbia subito una notevole riduzione della propria integrità psicofisica. Ai fini della determinazione del danno biologico e della invalidità temporanea che risultano allo stato provati può farsi riferimento ai valori indicati dal ctp della convenuta. Pertanto, applicate le tabelle del Tribunale di Milano in uso presso questo Tribunale, può riconoscersi all’attore a titolo di danno biologico l’importo di euro 217.052,00 ed a titolo di ITT ed ITP l’importo di euro 18.000,00;

- ritenuto che la condotta del B. integri il reato di lesioni colpose e che pertanto all’attore spetti anche il risarcimento del danno morale che, considerata la notevole durata della malattia e l’entità dei postumi residuati, può essere riconosciuto nella misura massima di legge (50% del biologico e dell’ITT ed ITP), con conseguente diritto dell’attore a percepire l’ulteriore importo di euro 117.526,00;

- ritenuto, quanto al lucro cessante per mancato guadagno, che pur essendo certamente probabile che i postumi residuati abbiano inciso sulla capacità lavorativa dell’attore allo stato, sulla base della sola consulenza di parte del dott. ** (il quale ha ritenuto completamente azzerata la capacità lavorativa specifica dell’attore), non sia possibile effettuare un giudizio attendibile sulla probabile misura di detta riduzione e, quindi, sull’entità del danno patrimoniale patito dall’attore;

- ritenuto, quanto al danno emergente per spese mediche, che sulla scorta della documentazione in atti risultino allo stato documentati costi per euro 6.000,00; non può essere invece riconosciuto il prezzo pagato per la nuova autovettura, avendo ovviamente diritto l’attore esclusivamente al valore ante sinistro del veicolo rimasto danneggiato a seguito del sinistro, valore che allo stato non è ancora stato accertato;

- ritenuto, quindi, che allo stato, non essendo ancora stata svolta la CTU né iniziata l’istruttoria, via sia già la prova di un danno patito dall’attore limitato all’importo di euro 358.578,00,

- ritenuto che la richiesta provvisionale possa essere concessa nella misura massima prevista dalla norma (50%),

- rilevato, quindi, che tenuto conto dell’acconto di euro 80.000,00 già versato, all’attore spetta a titolo di provvisionale ex art.147 comma 5 DLGS 209/05 l’ulteriore somma di euro 99.289,00;

PQM

Visto l’art. 147, comma 5 DLGS 209/05 (introdotto dall’art. 5 legga 102/06)

condanna la L. N. spa al pagamento a favore di L. A. a titolo di provvisionale della somma di euro 99.289,00.

Fissa per i provvedimenti di cui all’art. 184 cpc l’udienza del 28.11.06 ore 9ss, con termine massimi di legge alle parti per il deposito di memorie ex art. 183, c. 5 cpc.
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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846




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