Home arrow Giurisprudenza arrow Diritto della circolazione stradale arrow Morte del familiare e lucro cessante  
Morte del familiare e lucro cessante PDF Stampa E-mail
Come si calcola il lucro cessante in caso di morte del familiare che contribuiva al mantenimento della famiglia?

Ecco un esempio di come viene calcolato nei Tribunali.

Il danno patrimoniale da lucro cessante, risarcibile ai congiunti di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, può consistere o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni; oppure nella perdita di utilità che, per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315, 433 c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso (ex permultis, Cass., 11-01-1988, n. 23, in Foro it. Rep., 1988, Danni civili, n. 140, in seguito sempre conforme).

Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, chi lo domanda ha l'onere di provare - anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c. - una stabile contribuzione del defunto in proprio favore (Trib. Roma 1.7.2002, Lincoln c. Uniass, inedita; Trib. Roma 17.2.2002, Ford c. Di Francia, inedita; Cass., sez. III, 17-11-1999, n. 12756, in Assicurazioni, 2000, II, 2, 196; Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085, in Resp. civ., 1999, 752).

Nel caso di specie, la dimostrata convivenza tra il defunto ed i suoi congiunti, unitamente alla modestia dei redditi della vittima ed alla composizione non nucleare della famiglia, è sufficiente a far ritenere ex art. 2727 c.c. una stabile contribuzione della vittima in favore dei familiari.

Essendo praticamente impossibile la aestimatio di questo danno nel suo preciso ammontare, anche in questo caso dovrà farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 2056 c.c. (ex plurimis, Cass. 22.1.1999 n. 592, in Riv. giur. circ. trasp., 1999, 1017), secondo i criteri che seguono.

6.3. Misura del danno.
Risulta dagli atti che A. C., nel mese anteriore alla morte, aveva percepito un reddito netto da lavoro dipendente di lire 1.540.000, pari ad euro 795,34, pari ad un reddito netto annuo (tenendo conto di 13 mensilità) di euro 10.339,42.

Può ritenersi in via equitativa, ex art. 2056 c.c., tenuto conto dell'ammontare del reddito, del numero di componenti del nucleo familiare, e del costo della vita nella città ove il nucleo familiare viveva, che la vittima destinasse alla famiglia i 2/3 del proprio reddito da lavoro, e che questa somma fosse suddivisa in parti uguali tra la moglie ed i figli.

Dunque al coniuge ed ai figli il defunto destinava 2/9 ciascuno del proprio reddito complessivo, pari ad euro 2.835,0 anni attuali, ovvero euro 236,25 mensili attuali.

Poiché tale importo è inferiore al rateo mensile della pensione di reversibilità erogata dall'Inps in favore di R. D. F., pari ad euro 360,34 (cfr. la lettera inviata dall'Istituto ex art. 213 c.p.c. ed acquisita agli atti), la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante formulata da R. D. F. va rigettata, per inesistenza del danno.

È noto infatti che in caso di morte di un congiunto cagionata dall'altrui illecito, ai fini della liquidazione del danno agli eredi non si deve tener conto di quanto da costoro percepito a titolo di pensione di reversibilità, fondandosi tale pagamento su un titolo diverso rispetto all'atto illecito (ex multis, Cass., sez. III, 14-03-1996, n. 2117, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1996, 115; Trib. Roma 31.3.1998, Carducci c. Rosi, inedita; Trib. Roma (ord.) 16.5.1997, in Giurispr. romana, 1998, 131; Trib. Roma 28.11.1997, ivi, 1998, fasc. 4; Trib. Roma 29.1.1997, Piccinni c. Ministero della difesa, inedita; Trib. Roma 4.4.1996, Artipoli c. Universo, inedita; Trib. Roma 26-4-1984, in Temi romana, 1985, 121).

Il danno qui in esame è dunque risarcibile solo in favore dei figli della vittima.

6.4. Liquidazione del danno.
Il danno da lucro cessante, consistente nella perdita dei proventi che la vittima erogava ai familiari, ha iniziato a prodursi al momento della morte dell'obbligato, e continuerà a prodursi sino al momento in cui sarebbe cessato l'obbligo di assistenza ed il corrispondente emolumento, vale a dire sino a quando i figli dell'obbligato non avranno raggiunto la piena indipendenza economica.

Esso pertanto va liquidato, secondo l'insegnamento della S.C.:
(a) sommando e rivalutando (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat vigente pro tempore) i redditi già perduti dal momento del sinistro fino alla data odierna;
(b) capitalizzando, in base ad un coefficiente per la costituzione delle rendite temporanee, i redditi che gli aventi diritto avrebbero percepito a partire dalla data odierna, e sino al momento in cui l'erogazione sarebbe verosimilmente cessata, momento che, per quanto si è detto, coincide con il momento di presumibile raggiungimento dell'indipendenza economica (Cass. 11-6-1998 n. 5795, in Foro it., 1998, I, 2829; Cass. 18.11.1997 n. 11439, in Riv. giur. circ. trasp., 1998, 58; Cass. 28-11-1988 n. 6403, in Foro it. Rep., 1988, Danni civili, 155)].

6.5. Il danno passato, per ciascuno dei figli, è dunque pari a 2/9 del reddito annuo della vittima (euro 10.339,42), rivalutato in base all'indice FOI vigente anno per anno, e computato dalla data del sinistro ad oggi.
Tale danno risulta ammontare, per ciascuno dei figli ad euro 28.785,80 pro capite.

6.6. Per quanto attiene il danno patrimoniale futuro patito dai figli di A. C., esso va liquidato procedendo alla capitalizzazione di 2/9 del reddito della vittima, debitamente rivalutato, in base ad un coefficiente per la costituzione delle rendite temporanee, in virtù del principio secondo cui una stabile erogazione di denaro da parte del padre in favore dei figli cessa con il conseguimento, da parte di questi ultimi, della piena indipendenza economica e col distacco dal nucleo familiare d'origine, nella specie non ancora avvenuto.

A questo riguardo deve considerarsi che, in base agli attuali costumi sociali, valutati sulla scorta delle più accreditate risultanze statistiche, per effetto dell'innalzamento del tasso globale di scolarizzazione della popolazione si sia elevata l'età di primo ingresso nel mondo del lavoro, e di conseguenza si sia ritardato il distacco del figlio dal nucleo familiare ed il raggiungimento della sua indipendenza economica.
In base a tali criteri, nel caso di specie è legittimo presumere in via equitativa, ex art. 2056 c.c., al solo fine della aestimatio del danno, che i due figli di A. C. si distaccheranno dal nucleo familiare all'età di 35 anni, e quindi rispettivamente tra 4 anni (E. C.) e 8 anni (F. C.)
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale futuro, spetta:
(-) a E. C., un importo pari al prodotto di 2/9 del reddito della vittima indicato supra, per un coefficiente per la costituzione di una rendita temporanea di anni 4 (coeff. 13,0070). Il risultato è pari ad euro 10.169,44;
(-) a F. C., un importo pari al prodotto di 2/9 del reddito della vittima indicato supra, per un coefficiente per la costituzione di una rendita temporanea di anni 8 (coeff. 6,5950). Il risultato è pari ad euro 18.697,37.

6.7. Il complessivo danno patrimoniale patito da ciascuno dei figli va ovviamente ridotto del 60%, in considerazione della ritenuta corresponsabilità della vittima.
Il risultato finale è pari:
- per F. C., ad euro 18.993,27.
- per E. C., a euro 15.582,10.

< Precedente   Prossimo >
Giurisprudenza News
Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192



Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007



Hosted & Developed by NETSERVICE © 2007
Studio Legale Minardi - Via Armellini n.14 - Senigallia (An) - 60019 - Tel 071 64190 Fax 071 7912550