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C.D.S. Omesso preavviso di violazione. PDF Stampa E-mail
E’ valido il verbale di contestazione nel caso in cui il vigile urbano ometta di lasciare il preavviso di violazione?

Il numero civico in corrispondenza del quale è avvenuta la sosta vietata, costituisce elemento essenziale del verbale di contestazione?

(Cassazione Civ., sent. 9 marzo 2007, n. 5447)
La Suprema Corte ha risposto negativamente ad entrambi i quesiti, osservando da un lato che il mancato preavviso non costituisce violazione del diritto di difesa, dall’atro, che l’omessa indicazione del numero civico non rileva allorquando il ricorrente non contesti di avere posteggiato l’auto in quella zona.





Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 6 dicembre 2006 – 9 marzo 2007, n. 5447
Presidente Settimj – Relatore Atripaldi
Pm Destro – conforme – Ricorrente V – Controricorrente comune di Roma


Svolgimento del processo


V Marcello ha impugnato, nei confronti del comune di Roma, con ricorso notificato il 1 luglio 2005, la sentenza del GdP di Roma, depositata il 27 gennaio 2005, che gli aveva rigettato l’opposizione al verbale di contestazione dell’articolo 7 Cds (sosta vietata).
Lamenta: 1) la violazione degli articoli 389, 384 e 385 Reg. esec. Cds, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il GdP non aveva specificato da quali elementi avesse tratto il convincimento per respingere i suoi tre motivi di opposizione, concernenti la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonché la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione; 2) la violazione dell’articolo 383 Reg. esec. Cds, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo impossibile ricavare dal verbale di accertamento dove sarebbe stata rilevata la violazione.
Il Comune resiste.
Il Pg ha chiesto la trattazione del ricorso ex articolo 375 Cpc, attesa la manifesta infondatezza dei motivi.


Motivi della decisione


Entrambi i motivi si manifestano affetti da palese inconsistenza, considerato che nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente; che il GdP ha puntualmente motivato in relazione all’impossibilità di contestazione immediata a persona assente; che l’indicazione del luogo dell’ infrazione (P.zza Adriana) , come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, ed irrilevante appare l’omessa indicazione del n. civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura (Cassazione, 8939/05, 7993/05, 11616/05, 972/89, 8425/04).
Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.


PQM


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 600,00 di cui euro 500,00 per onorari.

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Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
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Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837



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