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Autovelox e contestazione immediata PDF Stampa E-mail
AUTOVELOX E CONTESTAZIONE IMMEDIATA

Allorquando l’apparecchiatura autovelox utilizzata dagli agenti consente l’immediato accertamento della velocità, è obbligatoria la contestazione immediata dell’infrazione?
Cassazione Civile, Sez. I, 28 dicembre 2004, n. 24066
La risposta è negativa. La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494).
Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103; 29 marzo 2001, n. 4571). A norma del successivo art. 203 l'interessato potrà impugnare il verbale in sede amministrativa e, prima che sia emanata nei suoi confronti ordinanza-ingiunzione di pagamento, potrà chiedere di essere sentito dall'autorità amministrativa adita. L'art. 384 del regolamento di attuazione del codice della strada identifica esemplificativamente alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari.
Nel caso di specie il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, aveva accolto l'opposizione con una motivazione che aveva fatto erronea applicazione dell'art. 200 del codice della strada, affermando principi contrari al disposto di tale articolo, da leggersi in correlazione con il successivo art. 201, il quale prevede la contestazione successiva ove la violazione non possa essere immediatamente contestata, nonché con l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Il Giudice di pace aveva infatti affermato che, ove l'accertamento sia compiuto, come nel caso sottoposto ad esame, a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità che consentano di rilevare l'infrazione al passaggio del veicolo, la contestazione immediata è obbligatoria. Aveva affermato altresì che, essendo stata predisposta una seconda pattuglia per la contestazione delle infrazioni, la circostanza, allegata dal verbale, che la contestazione non era possibile perché la pattuglia al momento era occupata nella contestazione di altra infrazione, non giustificava la mancata contestazione immediata, dovendosi in tal caso spegnere l'apparecchiatura autovelox e ciò non era stata fatto per meri motivi d'incremento degli introiti comunali.
Ciò, secondo la Cassazione, contraddice al principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata dalla stessa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che sia l'apparecchiatura autovelox utilizzata, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alla modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio: servizio il cui fine istituzionale è sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade. Pertanto la contestazione immediata può legittimamente non essere effettuata ove non sia stata predisposta una seconda pattuglia che possa procedervi, ancorché l'apparecchiatura consenta l'accertamento della violazione al momento del transito del veicolo, nonché in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi, ivi compreso quello di specie, in cui la pattuglia all'uopo predisposta sia impegnata in altra contestazione, ben dovendo, alla stregua della normativa vigente, l'apparecchiatura continuare nel rilievo delle infrazioni, che potranno legittimamente essere contestate successivamente.
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Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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