LICENZIAMENTO: forma della contestazione e della irrogazione della sanzione.
E'ammisibile unire nella stessa missiva la contestazione disciplinare e la irrogazione della sanzione?
Cassazione civile, sez. lav., 23 giugno 2005, n. 13486
Nel licenziamento disciplinare, la contestazione dell'addebito e la
comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo
atto, in mancanza di disposizioni che vietino tali modalità di
esercizio dei poteri del datore di lavoro, se viene concesso al
lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie
discolpe e viene precisato che, qualora egli non si avvalga di tale
possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore
preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine. Pertanto, la
comminatoria del licenziamento contestuale alla contestazione
dell'addebito giammai può essere intimata con effetto immediato, in tal
modo sopprimendo di fatto del tutto il termine fissato per la difesa
del lavoratore incolpato - termine che, del resto, neppure può essere
disposto, in sostanza, soltanto al fine di una ipotetica revoca di un
licenziamento comunque già efficace. (Nella specie la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata, affermativa della illegittimità del
licenziamento, la quale sulla base dell'interpretazione letterale -
immune da vizi logici - aveva ritenuto che la lettera del datore di
lavoro aveva contestualmente contestato gli addebiti e intimato il
licenziamento con effetto immediato, informando solo il dipendente che
nei cinque giorni successivi avrebbe potuto presentare le proprie
giustificazioni).
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