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Sulla responsabilità del farmacista PDF Stampa E-mail
Interessante sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. III, 28 marzo 2008, n. 8073), che afferma il principio secondo cui il farmacista che segue le erronee indicazioni del medico nella scelta della terapia non incorre in alcuna colpa professionale, atteso che, a fronte della precisa indicazione del medico, egli non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche di un paziente.

Peraltro, non essendo abilitato alla professione medica, non è tenuto né autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutico-farmacologici né a controllare l’eventuale dissonanza tra le indicazioni di una casa di cura, istituto ospedaliero o altra struttura e la ricetta del medico, dovendo attenersi a quest’ultima.

L’obbligo di attenersi a quanto prescritto dal medico, secondo la Corte, trova legittimo ostacolo nella sola ipotesi in cui il farmacista individui nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, dovendo in tal caso esigere che il medico dichiari per iscritto che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità.

Cassazione civile , sez. III, 28 marzo 2008, n. 8073


Fatto
B.G. convenne dinanzi al tribunale di Rovigo il farmacista N.S., esponendo che la propria madre, dopo essersi sottoposta ad una delicata operazione chirurgica presso l'ospedale di Verona, aveva trascorso un periodo di convalescenza presso un'altra clinica, da dove era stata dimessa con la prescrizione di assumere, tra gli altri, un farmaco anticoagulante (il Coumadin) in misura di 3/4 di compressa al dì, mentre il medico di base, nel compilare la ricetta, le avrebbe invece erroneamente prescritto l'assunzione di 3 compresse al giorno. Il N. - cui la donna si era rivolta per l'acquisto del farmaco -, incorrendo nel medesimo errore, aveva apposto sulla confezione del preparato la scritta 1+1+1, così inducendo la paziente ad un uso in sovradosaggio del medicinale, tanto che ella, dopo qualche giorno, avrebbe accusato un grave malore sfociato poi nella morte.
B.G. chiese, pertanto, la condanna del farmacista per non essersi egli accorto dell'errore del medico di base.
Il N., nel costituirsi, negò ogni responsabilità, allegando copia degli atti di archiviazione del procedimento penale instauratosi a carico del medico, all'esito del quale era emerso che l'errore nella somministrazione eccessiva del Coumadin non aveva in realtà esplicato alcun rilievo causale rispetto al decesso della paziente, dovuto alla già compromessa situazione vascolare.
Il giudice - di primo grado accolse la domanda, dopo aver disposto una consulenza medico-legale che avrebbe viceversa accertato l'esistenza di un nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e il decesso della B..
La Corte di appello di Venezia, investita del gravame interposto avverso questa sentenza da N.S., dichiarato in limine inammissibile l'intervento volontario spiegato in causa dalla sua compagnia assicuratrice, accolse in toto l'impugnazione, osservando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:
1) che l'errore compiuto nell'indicazione della posologia del farmaco non poteva minimamente farsi risalire all'intervento e al comportamento del farmacista, al quale fu presentata una ricetta redatta dal medico curante della paziente, a sua volta incorso in errore per effetto delle equivocità della nota stilata dalla clinica, che prescriveva l'impiego del farmaco secondo la non chiara indicazione "Coumadin 5 mg: 3/4 Cp/die, (benchè il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 167 u.c., richiedesse l'indicazione della dose in lettere);
2) che, a fronte della precisa indicazione del medico, il farmacista non aveva certo il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto fosse effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche della paziente;
3) che l'apposizione (meramente confermativa della dose prescritta dal medico) sulla scatola del farmaco da parte del N., della medicazione 1+1+1 era del tutto irrilevante, atteso che tale dosaggio ben poteva rientrare nell'ambito di una terapia di mantenimento, consentita nella misura massima di 15 milligrammi (corrispondenti, appunto, alle tre capsule di cui alla prescrizione;
4) che la visione, da parte del farmacista, anche della nota della casa di cura non modificava la sostanza degli eventi, attesane la già riferita equivocità, e considerato, comunque, che il farmacista, non abilitato all'esercizio della professione medica, non era tenuto nè autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutico- farmacologici, nè a controllare l'eventuale dissonanza tra le indicazioni della casa di cura e la ricetta del medico, dovendo viceversa attenersi a quest'ultima;
5) che l'obbligo di attenersi a quanto prescritto dal medico trovava legittimo ostacolo nella sola ipotesi (impredicabile nella specie) in cui il farmacista avesse individuato, nella ricetta, la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, dovendo in tal caso esigere (ex art. 40 del regolamento per il servizio farmaceutico n. 1706 del 1938) che il medico "dichiari per iscritto che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità, previa indicazione dello scopo terapeutico perseguito";
6) che, pertanto, del tutto indebita risultava l'attribuzione all'appellante di una colpa professionale, avendo egli correttamente adempiuto alla proprie obbligazioni senza peraltro violare alcun generale dovere di diligenza.
B.G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte veneta, sulla base di un unico motivo di gravame.
Resiste con controricorso N.S..
Sono agli atti memorie difensive tempestivamente depositati dalla ricorrente.
Diritto
Il ricorso è infondato.
Premesso, in limine, l'infondatezza delle doglianze in rito da parte controricorrente, in punto di pretesa inammissibilità dell'atto di impugnazione (la procura risultando del tutto validamente conferita, la notifica del ricorso essendo tempestivamente intervenuta entro l'anno, attesa l'assoluta irrilevanza della notifica della sentenza d'appello, ai fini de quibus, eseguita dall'odierno resistente sì espresso il domicilio eletto dalla controparte, ma ad altro difensore), questa Corte ritiene che tutte le censure mosse alla sentenza della Corte veneziana, benchè formalmente fondate su di una presunta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e su di una asserita insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto a punti decisivi della controversia, si risolvano, in realtà nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito. La ricorrente, difatti, lungi dal prospettare un reali vizio della sentenza gravata rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nella parte in cui ha ritenuto impredicabile una qualsiasi forma di responsabilità in capo al farmacista (inspiegabilmente evocato in un giudizio di responsabilità che pur avrebbe avuto un ben preciso destinatario, in persona del medico di base autore della erronea prescrizione farmacologia), si volge in realtà ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come correttamente accertare e ricostruite dalla corte di merito in punto di fatto e di diritto, muovendo così all'impugnata sentenza censure alfine inammissibili, sia perchè la valutazione delle; risultanze probatorie così come la scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e ipoteticamente verosimili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. Mentre appaiono del tutto corrette in punto di diritto le considerazioni svolte dalla corte di merito in ordine alla ripartizioni di obblighi tra medico e farmacista quanto all'esattezza di una prescrizione farmacologia, alla luce del testo unico sanitario del 1934 e del regolamento per il servizio farmaceutico del 1938, è poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 c.p.c., n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita una nuova valutazione delle (ormai cristallizzate quoad effectum) risultanze fattuali del processo ad opera di questa Corte, onde trasformare surrettiziamente il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che la fungibilità nella ricostruzione di un fatto fosse ancora legittimamente invocabile in seno al giudizio di Cassazione.
Motivi di equità inducono alla compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Spese del giudizio di Cassazione compensate.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008

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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.



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