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QUANTO VALE UN OCCHIO DELLA TESTA? PDF Stampa E-mail
Talvolta si sente dire “mi è costato un occhio della testa”, ma quanto vale un occhio della testa? In particolare, se un bambino perde totalmente il visus da un occhio, qual è il giusto risarcimento? Lo scopriremo tra poco; prima vi racconto il fatto. Ci troviamo a Brusciano, un comune della Campania. Un bimbo di due anni si trova in braccio alla madre, quando all’improvviso una pioggia di detriti e brecciame provenienti dal cassone di un autocarro lo investe. In conseguenza del sinistro, il piccolo riporta un danno gravissimo all’apparato visivo, consistente nella perforazione corneale con perdita dell’iride dell’occhio sinistro. Nonostante la pacifica responsabilità del conducente dell’autocarro che viaggiava ad alta velocità, la compagnia assicuratrice non risarcisce il danno. Ed è causa. Nel corso del giudizio l’invalidità permanente del piccolo viene stimata nella misura percentuale del 30%. Si passa quindi a quantificare il danno. Molte sono le voci da considerare: danno biologico permanente, invalidità temporanea totale, invalidità temporanea parziale, danno morale, danno esistenziale, danno alla capacità lavorativa futura. Il Tribunale prende in considerazione ciascuna voce. A titolo di danno biologico, cioè del danno alla salute in sé considerato, al piccolo viene riconosciuta la somma di euro 96.562 (siamo nel 2008) e già si rileva che se il sinistro fosse capitato a Milano o se il giudice avesse applicato le tabelle di quella città il risarcimento sarebbe stato superiore di oltre diecimila euro. Il Tribunale scrive che tale importo deriva da una quantificazione equitativa del pregiudizio in parola, sulla base di un parametro monetario (cd. liquidazione a punto) ricavabile secondo coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell’infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all’età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo ed il valore economico ad esso attribuibile. A titolo di invalidità temporanea totale e parziale viene corrisposto un risarcimento di circa 2.500 euro. Si passa poi al danno morale. Il Tribunale critica l’impostazione che applica automaticamente il criterio della frazione del danno biologico (solitamente nella misura di un terzo o un mezzo), come se il danno morale fosse sempre meno grave del danno alla salute. Pertanto in ragione delle circostanze del caso, il suddetto danno viene liquidato in misura pari a quello biologico, dunque altri 96.562 euro. Si passa poi al danno esistenziale che viene negato dal Tribunale atteso che quale “danno conseguenza” avrebbe dovuto essere oggetto – oltre che di espressa allegazione, peraltro mancante – di specifica dimostrazione. Ma nulla era stato offerto al giudice a riprova di un presunto sconvolgimento delle abitudini e della quotidianità del piccolo in seguito al sinistro. Non solo. Ad avviso del Tribunale erano le stesse peculiari circostanze in cui si verificava la lesione a dover far escludere la sussistenza di tale danno. Ciò in quanto, avendo il piccolo perso l’occhio all’età di nemmeno due anni, egli non aveva avuto neanche il tempo di acquisire delle “abitudini o una quotidianità” esistenziale suscettibile di essere negativamente incisa dal pregiudizio riportato. Sicché, non essendosi il danneggiato ancora costruito un suo proprio mondo relazionale/affettivo, è evidente che quest’ultimo non poteva essere in radice nemmeno sconvolto dall’evento. Vi è infine l’incidenza sulla capacità lavorativa: senza un occhio è possibile affermare con certezza la perdita di chance lavorative ed è possibile presumere l’impossibilità di conseguire gli stessi redditi di una persona “sana”. Il calcolo del giudice è questo. Non potendo prevedere, ovviamente, che lavoro avrebbe fatto da grande, si parte dal triplo della pensione sociale che al momento della decisione è di 11.736 euro. Tale somma viene ridotta del 70%, essendo l’inabilità specifica del 30%. Ottenuta la somma di 3.251 euro il Tribunale procede alla capitalizzazione in base ai coefficienti di capitalizzazione previsti dal R.D. n. 1403 / 1922 per la costituzione delle rendite vitalizie immediate. Tuttavia, non essendo previsto un coefficiente di capitalizzazione per un soggetto dall’età di meno di due anni, applica quello indicato per l’età più giovane (12 anni): 20,048. Quindi moltiplica la somma di euro 3.251 X 20,048 , in modo da ottenere la somma di 70.589. Tale somma, viene decurtata di un 10%, al fine di tenere conto dello scarto della vita fisica (cui si correla la rendita vitalizia ed i relativi coefficienti) e vita lavorativa (giacche la percezione del reddito presuntivo indicato avrebbe comunque interessato solo il lasso temporale sino all’età pensionabile e non già tutto il residuo periodo di sopravvivenza). Siamo arrivati ad euro 63.530. Tale somma viene però personalizzata tenendo in considerazione: – della giovanissima età della vittima al momento del fatto (2 anni); – della gravità della lesione; – della sua incidenza su qualsiasi attività fisica o intellettuale che il piccolo intraprenderà; – della perdita di chance che è derivata al danneggiato secondo un giudizio di prognosi postuma informato a criteri di verosimiglianza, potendosi assumere con ragionevole certezza che un soggetto cieco ad un occhio potrà avere notevoli difficoltà lavorative (anche di progressione di eventuale futura carriera) a causa della sua menomazione; – della verosimile entità del reddito futuro (così come calcolato ex l’art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 e RD 1423/1922) , così come corretta per l’anacronismo dei coefficienti di capitalizzazione; dall’altro, – del vantaggio derivante dalla capitalizzazione anticipata di un danno ancora a verificarsi e, in particolare, di un anticipato riconoscimento rispetto all’inizio dell’attività lavorativa; – della maggiore facilità di inserimento di cui potrà verosimilmente godere il piccolo in ragione della sua invalidità per effetto di normative tutelanti la disabilità (???). In buona sostanza viene riconosciuto un danno di 100.000, euro a titolo di incapacità lavorativa specifica. Siamo così giunti alla fine. Secondo il Tribunale di Nola, un occhio della testa vale 308.555,00 euro. Vi sembrano tanti o pochi? A me sembrano davvero pochi. Se pensiamo che la diffamazione di un magistrato viene risarcita con somme che variano dai 50.000 ai 100.000 euro, a prescindere da qualsiasi pregiudizio di carattere patrimoniale, ma solo sulla presunzione di una sofferenza morale e di una lesione della reputazione, che possono anche mancare, già ci rendiamo conto come il risarcimento sia del tutto inadeguato. Si dice nella sentenza, quanto al danno esistenziale, che il minore non aveva abitudini di vita essendo troppo piccolo: e quelle che dovrà necessariamente assumere per tutta la vita a causa della lesione? Di ciò, il Tribunale non ha tenuto conto. Quanto al danno alla capacità lavorativa specifica, il calcolo è inadeguato sin dall’inizio: perché partire da una somma di 11.000 euro all’anno? Cioè il minimo di legge? Oggi un operaio guadagna mediamente una somma netta mensile, e sottolineo netta, di 1.100-1.200 euro; un impiegato 1.200-1.800 euro; un professionista 4/5 mila euro al mese. Ovviamente nel lavoro autonomo ci sono eccezioni. Perché dare per scontato che avrebbe guadagnato meno di un operaio (visto che il lordo di un operaio è di circa 2.000 euro)? Come non considerare, poi, tutte le chance perse? Quel bambino non potrà fare il chirurgo, il pilota, il fotomodello, il tecnico di laboratorio analisi, la carriera militare e tanti altri lavori e si stancherà più degli altri ogni qual volta dovrà studiare o semplicemente leggere un libro. Certo, probabilmente guadagnerà davvero una cifra bassa nella vita, ma proprio a causa della lesione! Insomma, bastonato due volte. Alla luce di questa sentenza, mi pare si debba trovare un altro modo di dire, non essendo più economicamente adeguata l’affermazione “mi è costato un occhio della testa”.
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Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

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Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


CTU e preclusioni istruttorie -

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