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Quando ci si mettono i suoceri PDF Stampa E-mail
Sapete come funzionano talvolta i matrimoni.
All’inizio tutti felici e d’accordo. Il padre di lei mette la casa. Il padre di lui si offre di ristrutturarla.
Arriva il fatidico giorno. Si mangia, si brinda, si balla.
Ma poi le cose non vanno.
Marito e moglie litigano e si separano.
Allora il padre di lui dice al consuocero: “Tu mi devi dare i soldi che mi spettano per la ristrutturazione della casa”.
E il padre di lei dice all’ex genero: “Tu mi devi dare i canoni di affitto per tutto il tempo che sei stato a casa mia”.

Sapete come funzionano talvolta i matrimoni.
All’inizio tutti felici e d’accordo. Il padre di lei mette la casa. Il padre di lui si offre di ristrutturarla.
Arriva il fatidico giorno. Si mangia, si brinda, si balla.
Ma poi le cose non vanno.
Marito e moglie litigano e si separano.
Allora il padre di lui dice al consuocero: “Tu mi devi dare i soldi che mi spettano per la ristrutturazione della casa”.
E il padre di lei dice all’ex genero: “Tu mi devi dare i canoni di affitto per tutto il tempo che sei stato a casa mia”.

E iniziano le cause.

Proprio una vicenda come questa ha deciso il Tribunale di Roma che ha rigettato entrambe le domande, visto che nella specie la messa a disposizione dell’immobile e la ristrutturazione altro non erano che liberalità d’uso ex art. 770, II comma c.c..

Stabilisce questa norma che “Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”.

Osserva il Tribunale che il padre dello sposo né prima, né durante il matrimonio ha mai domandato il pagamento di alcun corrispettivo. La prima (e unica) richiesta di pagamento era quella formulata con l’atto di citazione, notificato a distanza di quasi 16 mesi dalla consegna dei lavori.

Gli elementi di fatto sopra descritti hanno pertanto indotto il giudice a ritenere che questi abbia realizzato i lavori di cui si discute per spirito di liberalità, in previsione del matrimonio del proprio figlio, realizzando così una liberalità d’uso, ex art. 770, comma 2, c.c..

Si ha, infatti, liberalità d’uso, ai sensi della norma citata, quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale (Cass., sez. II, 23-04-1993, n. 4768, in RFI, 1993, Donazione, n. 7; Cass., sez. I, 10-03-1994, n. 2351, in RFI, 1994, Donazione, n. 6).

Ed è notorio (art. 115 c.p.c.) come, nell’attuale contesto storico e sociale, in occasione delle nozze i genitori dei nubendi li aiutano con un particolare sostegno economico, tanto in natura, quanto in denaro. Appare, quindi, del tutto plausibile che il padre dello sposo artigiano edile, non sia venuto meno a tale costume, contribuendo con la propria opera a rendere più confortevole la futura casa coniugale del proprio figlio (cfr., sostanzialmente nello stesso senso, Trib. Ravenna, 09-03-1994, in Gius, 1994, fasc. 11, 177; Trib. Napoli, 09-10-1981, in Giur. it., 1982, I, 2, 524).
Il Tribunale aggiunge che, se davvero l’attore avesse stipulato un contratto di appalto con il con suocero sarebbe inspiegabile la sua condotta successiva. Non è infatti ragionevolmente credibile che un artigiano attenda 16 mesi per sollecitare il pagamento di quanto dovutogli, né è altrimenti spiegabile la esatta coincidenza tra la richiesta di pagamento e la separazione tra figlio e nuora.

Né ha rilievo, secondo il giudice, l’ammontare dei lavori eseguiti: è infatti pacifico, in giurisprudenza, che il rilevante valore della donazione non è ostativo alla configurazione di una liberalità d’uso prevista dall’art. 770, 2º comma, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e perciò non è soggetta alla forma propria di questa (Cass., sez. I, 09-12-1993, n. 12142, in RFI, 1993, Donazione, n. 8; Cass., 10-12-1988, n. 6720, in Giust. civ., 1989, I, 596).
Anche la domanda del padre della sposa è stata rigettata in quanto non ha in alcun modo provato di avere concesso in locazione il proprio immobile al marito della propria figlia. L’uso dell’immobile da parte della coppia quindi non poteva essere avvenuto che a titolo di comodato, il quale è essenzialmente gratuito (art. 1803, comma 2, c.c.).

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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


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Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

Cassazione civile , sez. trib., 16 marzo 2007, n. 6192




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