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DANNI DA IMMAGINE PER PROTESTO ILLEGITTIMO

In caso di elevazione illegittima di protesto, è possibile ottenere il risarcimento del danno da immagine, anche senza la prova di un effettivo danno?

Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2006, n. 14977

Secondo la Corte, il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale. Ciò comporta che ove illegittimamente sollevato ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali. Pertanto qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza (Cass. 5 novembre 1998, n. 11103) ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l'uso, da parte del Giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa.


Fatto

Con atto di citazione notificato il 12.3.1997, D.N. conveniva davanti al Pretore di Trani, presso la sezione distaccata di Corato, S.A.A., in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori P.A. e D., nonchè P.G., tutti in qualità di eredi di Pi.
I., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 15.000.000, a titolo di danni materiali e di danno all'immagine subiti da esso D..
Assumeva quest'ultimo di avere rilasciato al dante causa dei convenuti dieci cambiali di favore da un milione cadauna e che il defunto Pi. si era obbligato a risarcire i danni, da mancato pagamento o da protesti, che fossero derivati all'istante dall'utilizzo delle cambiali medesime, come da dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal de cuius in data 29.7.1996.
In contumacia dei convenuti, il Pretore adito, con sentenza del 7.7.1998, rigettava la domanda ritenendo di non chiaro contenuto la dichiarazione di responsabilità sopraindicata e lo stesso comportamento dell'attore, il quale avrebbe potuto evitare danni e protesti.
Avverso la decisione, proponeva appello il D., chiedendone la riforma sul rilievo della ammissibilità del rilascio di cambiali a titolo di favore e della possibilità di ricollegare ad esso eventuali responsabilità del favorito. Resistevano nel grado gli appellati, domandando il rigetto del gravame, che il Tribunale di Trani, con sentenza del 16.5.2000/25.2.2002, in effetti respingeva, assumendo:
a) che non fossero dubbie la legittimità di cambiali rilasciate a titolo di favore e le eventuali responsabilità del favorito nei confronti del favorente;
b) che il problema fosse tuttavia quello della interpretazione della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Pi., al fine di stabilire la sussistenza di simili responsabilità;
c) che, al riguardo, restassero sicuramente incomprensibili le modalità di attuazione ed esecuzione degli obblighi, peraltro non specificati, assunti dal Pi., potendo semplicemente ipotizzarsi o che le parti avessero stabilito che le cambiali fossero di volta in volta pagate dal D., alle rispettive scadenze, per essere poi, quietanzate, a lui rimborsate, o che le parti medesime avessero convenuto che a pagare fosse direttamente il Pi., tempestivamente informato dal D. dell'avviso pervenuto dalla Banca, con successiva consegna allo stesso D. del titolo quietanzato;
d) che altro motivo di rigetto della domanda fosse da ravvisare nella genericità di questa circa l'ammontare del danno, richiesto in L. 15.000.000, atteso che, se il danno all'immagine non poteva essere liquidato se non in via equitativa, il danno materiale derivato dall'inadempimento contrattuale doveva essere quantificato o sulla base di una esplicita previsione contenuta nel documento o sulla base di una prova offerta in ordine a quello in concreto subito.
Avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione il D., deducendo due motivi di gravame ai quali resistono con controricorso S.A.A., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore P.D., nonchè P.A. e P.G..


Diritto

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., e seguenti, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa alcuni punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in relazione all'interpretazione della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Pi. ovvero del sinallagma contrattuale intervenuto tra le parti ed in relazione ai documenti prodotti dal D., deducendo:
a) che il Tribunale ha male interpretato la dichiarazione di responsabilità del 29.7.1996 sottoscritta dal defunto Pi.
I.;
b) che le norme di ermeneutica contrattuale, e segnatamente gli artt. 1362 e 1363 c.c., escludono la possibilità di interpretare la dichiarazione anzidetta nei diversi sensi indicati dal Giudice di appello;
c) che, avendo le parti convenuto espressamente che le cambiali emesse dal D.N. in favore del Pi.Il.
erano cambiali di favore, le stesse si sono rifatte alla disciplina tipica di tali cambiali, onde era il Pi. obbligato al relativo pagamento di queste con conseguente consegna al D. dei titoli quietanzati;
d) che non è plausibile, inoltre, che il D. abbia fatto protestare a suo danno la prima cambiale, a scadenza 31.8.1996, laddove le cambiali successive sono state regolarmente pagate dal Pi.;
e) che il tenore letterale della dichiarazione in argomento, ulteriormente avvalorato dai facta concludentia innanzi riportati, testimonia l'impegno assunto dal favorito Pi. a tenere indenne l'odierno ricorrente da qualsiasi pagamento o protesto, là dove è certo e non contestato da parte avversa che la seconda e la terza cambiale sono state regolarmente pagate dal medesimo Pi. e, quindi, restituite al D. così come pattuito.
Il motivo è fondato.
Giova, al riguardo, premettere come la cd. cambiale di comodo o di favore, caratterizzata dalla convenzione sulla cui base il favorente assume la veste di emittente con il patto (rappresentativo di un naturale negotii della convenzione stessa) che il prenditore non ne pretenderà l'adempimento e lo terrà indenne da ogni pagamento che fosse costretto ad effettuare, escluda l'esistenza di un rapporto sottostante tra favorito e favorente, nel senso che il secondo, con la creazione di essa, non intende assumere un'obbligazione verso il primo, ma verso i terzi, presso i quali il favorito, grazie alla firma del favorente, può trovare facilmente credito attraverso operazioni di sconto del titolo (Cass. 24 marzo 1979, n. 1717; Cass. 26 febbraio 1981, n. 1187; Cass. 8 febbraio 1983, n. 1036; Cass. 2 settembre 1998, n. 8712).
Tanto premesso, si osserva che il ricorrente ha analiticamente riportato, in sede di illustrazione del motivo in esame, il tenore della dichiarazione di responsabilità sottoscritta in data 29.7.1996 dal Pi.Il., la quale recita "Io sottoscritto, Pi.Il., nel dichiarare che gli effetti dico cambiali da L. 1.000.000 (un milione) cadauno rilasciatomi dal Sig. D. N. - sono di favore - e pertanto ne rispondo pienamente in forma civile e penale per qualsiasi danno ne potrebbe derivare al Sig. D. quali mancato pagamento e protesti. Detti effetti hanno scadenza mensile continuata dalla fine di Agosto 1996 alla fine di Maggio 1997 e saranno resi mensilmente al Sig. D. ad ogni pagamento avvenuto. Gli effetti di cui sopra sono stati rilasciati in data odierna".
Tale essendo il contenuto della dichiarazione in argomento, si osserva come il Giudice di appello abbia affermato al riguardo:
a) che "nessun dubbio può sussistere sulla legittimità di cambiali rilasciate a titolo di favore e di eventuali responsabilità del favorito nei confronti del favorente";
b) che "il problema è quello della interpretazione della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Pi. al fine di stabilire eventuali inadempienze in concreto a lui riferibili";
c) che "sicuramente incomprensibili sono le modalità di attuazione ed esecuzione degli obblighi, peraltro non specificato dal Pi.", ... (atteso) che diverse potevano essere le modalità esecutive del giro: ad esempio le parti avrebbero potuto stabilire che le cambiali fossero di volta in volta alle rispettive scadenze pagate dal D. e poi, quietanzate, rimborsate a lui dal Pi. ... altra ipotesi (essendo) che le parti avessero convenuto che a pagare fosse direttamente il Pi., informato e tempestivamente dal D. dell'avviso pervenuto dalla banca, con conseguente consegna al D. del titolo quietanzato";
d) che "tutto ciò non (è) chiaro. E chiarezza sarebbe stata necessaria".
Così argomentando, detto Giudice è, innanzi tutto, incorso nella violazione del criterio ermeneutico che si fonda sul "senso letterale delle parole" (art. 1362 c.c., comma 1), avendo trascurato di considerare che la dichiarazione sottoscritta dal Pi. reca vuoi l'espresso riconoscimento che "gli effetti dico cambiali da L. 1.000.000 (un milione) cadauno rilasciatomi dal Sig. D. N. - sono di favore - ...", vuoi l'espressa assunzione della relativa responsabilità, là dove recita "... e pertanto ne rispondo pienamente in forma civile e penale per qualsiasi danno ne potrebbe derivare al Sig. D. quali mancato pagamento e protesti".
Secondariamente, il medesimo Giudice, così contravvenendo altresì all'ulteriore criterio ermeneutico che impone, "per determinare la comune intenzione delle parti, (di) valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto" (art. 1362 c.c., comma 2), ha omesso di apprezzare la circostanza, specificatamente dedotta dall'odierno ricorrente, che, dopo il protesto (in data 4.9.1996) della prima cambiale con scadenza 31.8.1996, la seconda e la terza sono state regolarmente pagate dal Pi. e, quindi, restituite al medesimo ricorrente, laddove tale circostanza si palesa idonea, onde la sua decisività, a costituire un utile strumento interpretativo circa le "modalità di attuazione ed esecuzione degli obblighi" assunti dal Pi.
sulla base del tenore letterale della dichiarazione sopra riportata, le quali, quindi, ove pure non specificate nella dichiarazione stessa, a torto sono state ritenute dal Tribunale, giusta quanto precede, "sicuramente incomprensibili".
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione delle norme relative al risarcimento del danno all'immagine in capo al D.N., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento alla richiesta di risarcimento del danno anzidetto, deducendo:
a) che, a causa dell'inadempimento della convenzione intervenuta tra le parti il 29.7.1996 ad opera del Pi.Il. prima e dei suoi eredi poi, il D.N. è stato protestato ed il suo nome è apparso sul Bollettino dei protesti, secondo quanto comprovato per tabulas;
b) che il danno all'immagine subito dal medesimo D. è, perciò, eziologicamente ricollegabile all'inadempimento di cui sopra;
c) che appare contraddittorio il ragionamento seguito dal Tribunale, il quale, da un lato, afferma la possibilità di liquidare in via equitativa il danno all'immagine, laddove, dall'altro, rigetta la domanda risarcitoria proposta siccome generica nell'ammontare richiesto.
Il motivo è fondato.
Il Giudice di secondo grado, in effetti, ha rigettato la domanda del D. (e, quindi, l'appello proposto da quest'ultimo, così confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza di prima istanza) altresì sotto il profilo che attiene alla "genericità della stessa sull'ammontare del danno richiesto in L. 15.000.000" e, segnatamente, "in quanto, se appare chiaro che il danno all'immagine non può essere liquidato che in via equitativa, è altrettanto chiaro che il danno materiale consistente e derivato dall'inadempimento contrattuale doveva essere quantificato, su base concreta consistente o nella previsione esplicita nel documento (danni transattivamente previsti e liquidati ab inizio) ove non facilmente liquidabili, o provando quelli materialmente e in concreto subiti".
Orbene, premesso che il mancato riconoscimento del "danno materiale consistente e derivato dall'inadempimento contrattuale" non ha formato oggetto di specifica censura in questa sede, si osserva che il rigetto della domanda di risarcimento del "danno all'immagine" poggia sopra una motivazione del tutto insufficiente e contraddittoria, avendo il Tribunale, come riferito, espressamente affermato che quest'ultimo genere di danno "non può essere liquidato che in via equitativa", onde detto Giudice, lungi dal rigettare sic et simpliciter la domanda di cui trattasi, avrebbe dovuto appunto procedere ad una simile liquidazione, in applicazione, peraltro, del principio secondo cui il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali, onde, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quelli sopraindicati, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza (Cass. 5 novembre 1998, n. 11103) ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l'uso, da parte del Giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, laddove la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Bari.


P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2006

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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447




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