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Parcheggi a pagamento. Furto d'auto. PDF Stampa E-mail
Il custode in un parcheggio a pagamento è responsabile del furto di una autovettura, laddove le condizioni generali del contratto escludano una simile responsabilità?

(Cass. civ., sent. n. 5387/2007)


La Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento secondo cui il contratto di parcheggio delle autovetture è un contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al deposito e che pertanto comporta l'affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato (Cassazione civile, sez. III, 23 agosto 1990, n. 8615, nello stesso senso anche Cass. Civ., sez. III, 25 febbraio 1981, n. 1144). Con riferimento, poi, al parcheggio meccanizzato, la Corte ha precisato che oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato (ricorrente nell'ipotesi in cui sussiste la predisposizione di un'area di parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi automatici e sono previsti sistemi automatici di pagamento della prestazione e prelievo del veicolo, nella specie parcheggio presso un aeroporto), è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia (nella specie richiamate nella scheda fornita dagli apparecchi automatici) poiché – per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente» (Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863).
Le condizioni generali di contratto laddove escludono la responsabilità del gestore devono intendersi vessatorie e come tale soggetta a specifica approvazione per iscritto.



Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 14 dicembre 2006 – 13 marzo 2007, n. 5837





Svolgimento del processo




Con sentenza in data 13 - 22 marzo 2001 il Tribunale di Bari rigettava la domanda proposta da Donato Calamita, il quale aveva chiesto, previa declaratoria di inadempienza della convenuta agli obblighi di custodia, la condanna di Emma Favale, titolare della ditta omonima, al risarcimento dei danni quantificati in lire 70.000.000, subiti in conseguenza della sottrazione del proprio automezzo dal piazzale di parcheggio della ditta, cui esso era stato affidato.
Su appello del Calamita, con sentenza in data 12 aprile - 18 settembre 2002 la Corte d’appello di Bari condannava la Favale a pagare al suddetto la somma di euro 7.488,63 e a rimborsargli la metà delle spese dei due gradi, compensata l’altra metà.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: pacifica l’esistenza del relativo contratto, ne discendeva la responsabilità, ai sensi degli articoli 1766 e seguenti, della Favale per il furto dell’automezzo del Calamita; l’esistenza, peraltro neppure certa, all’ingresso del parcheggio di un cartello contenente clausole contrattuali limitative della responsabilità della Favale era irrilevante trattandosi di clausole onerose assolutamente nulle ex articolo 1341 Cc.
Avverso la suddetta sentenza la Favale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Calamita ha resistito con controricorso e successiva memoria.



Motivi della decisione



Il Calamita ha eccepito l’inammissibilìtà del ricorso per violazione degli articoli 365 e 366 Cpc assumendo che il mandato rilasciato dalla Favale all’avvocato che lo ha sottoscritto è generico poiché non contiene alcun riferimento a questo giudizio e alla sentenza della Corte d’appello e che l’elezione di domicilio risulta assolutamente incerta.
L’eccezione è manifestamente infondata poiché è pacifico (Cassazione, 3349/03; 2659/99) che la procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione deve ritenersi ‑ nel dubbio ‑ speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l’articolo 159 Cpc.
Quanto all’elezione di domicilio, è sufficiente osservare che l’unica conseguenza negativa derivante dalla sua incertezza consiste ‑ eventualmente ‑nell’esecuzione delle notificazioni presso la cancelleria di questa Corte anziché nel domicilio eletto (articolo 366, comma 2 Cpc) .
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1341 Cc e 112 Cpc circa il ritenuto carattere vessatorio della clausola contrattuale, che afferma essere stata inserita nelle condizioni generali di parcheggio, in ordine alla consegna delle chiavi e documenti dell’automezzo.
La ricorrente aggiunge che le norme diapositive, tra cui rientra quella dell’articolo 1766 Cc, in tema di deposito, a differenza di quelle cogenti, hanno carattere suppletivo e intervengono a regolare la fattispecie solo in difetto della disciplina pattizia e, quindi, sono derogabili e non richiedono forme sacramentali.
Le censure sopra sintetizzate risultano infondate per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo la Corte territoriale, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha posto in dubbio l’esistenza del cartello su cui sarebbe stata scritta la clausola in discussione e la leggibilità del medesimo da parte degli utenti del garage.
In secondo luogo questa stessa sezione (Cassazione 3863/04) ha affermato che, nei casi come quello di specie, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito e che l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente.
Peraltro anche questa stessa sezione (vedi, ad esempio, Cassazione 16079/02) ha affermato il principio che dall’ applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità “ex recepito” del gestore; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto.
Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio per la parte soccombente delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.



PQM




Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.



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